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Atto di riassunzione: va notificato al contumace?

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(@paolo-florio)
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Sentenze della Cassazione sulla necessità di notificare l’atto di riassunzione anche alle parti contumaci non costituite prima dell’interruzione: precedenti favorevoli e contrari. 

Nel caso di sospensione del processo, l’atto di riassunzione va notificato al contumace? È una domanda che ci si pone spesso nel corso della causa. Un difetto di notifica, come a molti è noto, potrebbe invalidare il processo. Sul punto sarà bene quindi verificare le sentenze della Cassazione per comprendere come agire. Proprio di recente la Suprema Corte ha emesso una pronuncia che fa il punto della situazione citando la precedente giurisprudenza e le diverse interpretazioni sulla questione. Ma procediamo con ordine.

L’atto di riassunzione del processo non deve essere notificato alla parte contumace

Secondo il più recente orientamento della Cassazione [1], l’atto riassuntivo del processo va notificato – così come imposto dall’articolo 302 del codice di procedura civile – con il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza, soltanto alle parti costituite e non anche alle parti contumaci. E ciò per due ragioni. Da un lato l’atto di riassunzione non rientra nell’elenco di quelli tassativamente indicati nell’articolo 292 del codice di procedura civile per i quali è prescritta la notificazione al contumace. Dall’altro lato, la riassunzione è rivolta a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui è sopravvenuto l’evento interruttivo, dunque con le stesse parti.

Riassunzione del processo e notifica alle parti contumaci: i precedenti della Cassazione

Nonostante qualche precedente in senso contrario (di cui daremo atto più avanti), l’orientamento maggioritario della Cassazione ritiene che la riassunzione del processo debba avvenire con le stesse parti costituite prima della sospensione, fermo restando che sarebbe comunque diritto del contumace costituirsi di propria spontanea volontà, ma ciò non gli dà certo il diritto di ricevere la notifica dell’atto di riassunzione. Dunque, l’interpretazione prevalente vuole che l’atto riassuntivo venga notificato solo alle parti costituite nel processo prima dell’interruzione del processo stesso. Le motivazioni offerte dalla Cassazione a tale tesi sono svariate ma arrivano tutte all’affermazione del medesimo principio [2]. 

Sempre in questo ordine di idee, si è precisato, altresì, che in caso di riassunzione di un processo dichiarato interrotto la parte rimasta contumace non ha diritto a ricevere alcuna comunicazione del rinvio d’ufficio dell’udienza fissata per la riassunzione sebbene disposto per la proclamata astensione dal lavoro del personale di cancelleria [3].

I precedenti dei giudici di merito

Anche in primo e secondo grado si è affermata la medesima interpretazione fornita dalla Cassazione. Secondo i giudici di primo e secondo grado l’atto di riassunzione, essendo rivolto a provocare la ripresa del processo nello stato in cui si trovava al momento del verificarsi dell’evento interruttivo, va notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione della nuova udienza, solo alle parti costituite e non anche ai contumaci, non rientrando tale atto tra quelli tassativamente indicati dall’articolo 292 cod. proc. civ. [4].

Quando l’atto di riassunzione va notificato al contumace

Nonostante quanto appena detto la giurisprudenza individua alcuni casi in cui l’atto riassuntivo debba essere notificato al contumace. Ciò succede quando la riassunzione comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale: in tal caso, la duplice circostanza che il contumace abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione [5]. Si pensi alla riassunzione operata dagli eredi a seguito della morte della parte processuale: in tal caso la parte contumace potrebbe avere un interesse nuovo e distinto a fare valere nei confronti di nuovi soggetti – costituitisi, a seguito della riassunzione, in luogo della parte originaria, seppure nella medesima situazione sostanziale e processuale – ragioni che non fossero opponibili o che per ragioni personali non aveva inteso opporre alla parte originaria.

Fuori da questa ipotesi, la notifica alla parte non costituitasi non è dovuta solo se la riassunzione è senza mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo, come nel caso di morte dell’avvocato.

I precedenti contrari: la riassunzione da parte degli eredi

È proprio il caso della riassunzione del processo da parte degli eredi che costituisce, secondo la Cassazione, l’eccezione al principio appena detto: secondo la Suprema Corte, in questa ipotesi l’atto di riassunzione va notificato anche alle parti contumaci. Secondo due pronunce rispettivamente del 2011 e del 2004 [6], in tali casi l’atto riassuntivo comporta un radicale mutamento della preesistente situazione processuale. Pertanto il contumace deve esserne posto a conoscenza mediante la relativa notificazione, perché la circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente minimamente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione ossia nei confronti degli eredi che sono nuovi soggetti processuali.

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Pubblicato : 14 Ottobre 2022 13:00