forum

Attesa dei colleghi...
 
Notifiche
Cancella tutti

Attesa dei colleghi del turno successivo: va retribuita?

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
60 Visualizzazioni
(@raffaella-mari)
Post: 558
Noble Member Registered
Topic starter
 

Tempo di attesa e indennità di turno: è da considerare lavoro straordinario?

Ti sarà forse capitato di chiederti se il tempo trascorso ad aspettare i colleghi del turno successivo deve essere considerato straordinario e quindi retribuito a parte. La prima cosa che avrai fatto è verificare se, nel tuo contratto collettivo, è prevista una indennità e, in caso positivo, se questa copre appunto le lunghe attese. La questione è approdata di recente sui banchi della Cassazione. Ai giudici supremi è stata posta la seguente domanda: va retribuita l’attesa dei colleghi del turno successivo? La pronuncia è particolarmente interessante e merita di essere spiegata.

Che cosa significa “cambio consegne” in un contesto lavorativo?

Il “cambio consegne” si riferisce al processo in cui i lavoratori di un turno “passano le consegne” ai colleghi del turno successivo. Questo processo può richiedere vari minuti, a seconda del tipo di lavoro e delle specifiche circostanze.

Di certo, se il regolamento aziendale vieta a un dipendente di lasciare incustodito il luogo di lavoro senza prima aver atteso il collega del turno successivo, si possono verificare dei veri e propri disagi derivanti da eventuali ritardi e dai tempi tecnici per il cambio di consegne (ad esempio la timbratura del badge, la vestizione degli abiti di lavoro e così via). Dunque, si pone il problema se questo tempo ulteriore di lavoro vada retribuito a parte.

Il tempo trascorso per il cambio consegne dovrebbe essere retribuito?

Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. civ, sez. Iav., ord., 16 giugno 2023, n. 17326), il tempo trascorso per il cambio consegne deve essere retribuito solo se impone un impegno prolungato del lavoratore.

Al contrario l’attesa dei colleghi del turno successivo che richiede solo pochi minuti non deve essere retribuita a parte se il contratto collettivo nazionale (CCNL) prevede già una indennità per tutti i disagi derivanti dal lavoro. E in questi disagi è da ritenere sottinteso anche il normale tempo necessario alla sostituzione tra i dipendenti di un turno e quelli del turno successivo.

Il discorso ritorna a favore del dipendente se il CCNL non prevede neanche tale indennità. La Cassazione non fa riferimento a tale ipotesi ma sembrerebbe di intuire, dalle sue parole, che l’eventuale attesa vada comunque ricompensata, in un modo (ossia con l’indennità) o nell’altro. Del resto, è stata sempre la Suprema Corte a dire che il tempo per il cambio tuta (ossia per indossare gli abiti di lavoro imposti dall’azienda) deve considerarsi compreso nell’orario di lavoro e quindi va retribuito. Dunque, le cose stanno nel seguente modo:

  • se il contratto collettivo prevede già un’indennità il tempo di attesa va remunerato solo se si prolunga oltre il normale disagio;
  • se il contratto collettivo non prevede alcuna indennità, l’attesa va considerata come orario di lavoro e quindi va retribuito a parte.

Dopo quanto tempo l’attesa va retribuita come straordinario?

La Cassazione non fa riferimento a ordini di grandezze specifiche. Ha parlato solo di “pochi minuti”: Il cambio consegne tra i turni di guardiania va retribuito come lavoro straordinario se non richiede l’impegno del lavoratore «solo per pochi minuti». È da ritenere quindi che fino a non più di dieci minuti l’attesa può ritenersi retribuita nell’eventuale indennità prevista nel contratto collettivo. Oltre tale tempo invece rientra nello straordinario e va retribuita a parte.

La vicenda

Nel caso dei dipendenti della Regione Sicilia, la Corte di Cassazione ha accolto le osservazioni dei dipendenti, stabilendo che il tempo trascorso per il cambio consegne dovrebbe essere retribuito se richiede un impegno prolungato del lavoratore. Tuttavia, nel caso di specie, i giudici hanno respinto la tesi secondo cui l’indennità di 25 euro mensili prevista dal contratto collettivo regionale di lavoro era destinata solo a remunerare il disagio del cambio turno, e non l’impegno di lavoro che può derivare da una mancanza di esatta sovrapposizione tra i turni.

 
Pubblicato : 21 Giugno 2023 13:30