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Assistenza ai passeggeri negato imbarco: ultime sentenze

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Assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato; ritardo di voli in coincidenza; pagamento della compensazione pecuniaria; obbligo di indennizzo dei passeggeri per ritardi superiori a 3 ore.

Il passeggero ha diritto ad un doppio indennizzo se anche il volo sostitutivo arriva in ritardo.

La compensazione pecuniaria per i ritardi sui voli in coincidenza di operatori diversi

L’articolo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «volo in coincidenza» comprende un’operazione di trasporto costituita da più voli, effettuati da vettori aerei operativi diversi che non siano vincolati da uno specifico rapporto giuridico, qualora tali voli siano stati combinati da un’agenzia di viaggi che abbia fatturato un prezzo totale ed emesso un unico biglietto per detta operazione, cosicché un passeggero in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e vittima di un ritardo prolungato all’arrivo a destinazione dell’ultimo volo può avvalersi del diritto a compensazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 7 di detto regolamento.

Corte giustizia UE sez. VIII, 06/10/2022, n.436

Compensazione ed assistenza ai passeggeri

L’articolo 16 del regolamento 261/2004/CE, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare l’organismo nazionale responsabile dell’applicazione di tale regolamento a imporre a un vettore aereo la corresponsione della compensazione pecuniaria, ai sensi dell’articolo 7 di detto regolamento, dovuta ai passeggeri in forza del medesimo regolamento, qualora tale organismo nazionale sia stato investito di un reclamo individuale di un passeggero, purché sussista per tale passeggero e per detto vettore aereo la possibilità di un ricorso giurisdizionale.

Corte giustizia UE sez. III, 29/09/2022, n.597

Il vettore aereo operativo

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, devono essere interpretati nel senso che il vettore aereo operativo è tenuto a versare la compensazione pecuniaria prevista da tali disposizioni in caso di cancellazione del volo della quale il passeggero non sia stato informato almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, qualora detto vettore abbia trasmesso l’informazione in tempo utile al solo indirizzo di posta elettronica che gli era stato fornito al momento della prenotazione, senza peraltro essere a conoscenza del fatto che tale indirizzo consentiva di contattare unicamente l’agenzia di viaggio, tramite la quale era stata effettuata la prenotazione, e non di contattare direttamente il passeggero, e qualora tale agenzia di viaggio non abbia trasmesso l’informazione al passeggero in tempo utile.

Corte giustizia UE sez. VIII, 27/09/2022, n.307

Guasto all’impianto di rifornimento del carburante

L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che, qualora l’aeroporto di origine dei voli o dell’aeromobile di cui trattasi sia responsabile della gestione del sistema di rifornimento di carburante degli aeromobili, un guasto generalizzato nel sistema di rifornimento di carburante può essere considerato una «circostanza eccezionale» ai sensi di tale disposizione.

Corte giustizia UE sez. VIII, 07/07/2022, n.308

Vettore aereo non europeo: quando è tenuto a compensare i passeggeri?

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con gli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che un passeggero di un volo in coincidenza, composto da due segmenti di volo e che ha costituito oggetto di un’unica prenotazione presso un vettore comunitario, in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a destinazione di un aeroporto situato in un paese terzo passando per un altro aeroporto di tale paese terzo, ha diritto a una compensazione pecuniaria da parte del vettore aereo di un paese terzo che ha effettuato l’intero volo agendo in nome di tale vettore aereo comunitario, qualora detto passeggero abbia raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo di oltre tre ore riconducibile al secondo segmento di detto volo.

Corte giustizia UE sez. IV, 07/04/2022, n.561

Limiti applicazione risarcimenti sui voli in coincidenza in partenza e a destinazione di un paese terzo

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che tale regolamento non trova applicazione nel caso di un volo in coincidenza che è stato oggetto di un’unica prenotazione ed è composto da due segmenti di volo che devono essere operati da un vettore aereo comunitario qualora sia l’aeroporto di partenza del primo segmento di volo sia l’aeroporto di arrivo del secondo segmento di volo siano situati in un paese terzo e solo l’aeroporto in cui avviene lo scalo sia situato nel territorio di uno Stato membro.

Corte giustizia UE sez. IV, 24/02/2022, n.451

Volo anticipato di oltre un’ora: si considera cancellato?

L’articolo 2, lettera l), e l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, devono essere interpretati nel senso che un volo si considera «cancellato» qualora il vettore aereo operativo anticipi il volo stesso di più di un’ora.

Corte giustizia UE sez. I, 21/12/2021, n.263

Compensazione ed assistenza ai passeggeri

Ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale, alle azioni rivolte ad ottenere i diritti forfettari e standardizzati previsti dal Regolamento CE n. 261 del 2004, in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, si applica l’art. 7 del Regolamento UE n. 1215 del 2012 (sostitutivo del Regolamento CE n. 44 del 2001), per effetto del rinvio, contenuto nell’art. 3, comma 2, della l. n. 218 del 1995, alla Convenzione di Bruxelles, cui sono succeduti il Regolamento CE n.44 del 2001 e il Regolamento UE n. 1215 del 2012, in conformità alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza del 3 settembre 2020, in C-186/19); di conseguenza, l’attore può radicare la causa nel luogo di esecuzione della obbligazione e, più esattamente con riferimento al contratto di trasporto, nel luogo dove il servizio è stato o avrebbe dovuto essere prestato.

(Nella specie, è stata declinata la giurisdizione italiana nella controversia promossa dal cessionario del diritto forfettario nei confronti di una compagnia aerea non domiciliata in uno Stato membro sul rilievo che la prestazione del servizio aereo aveva avuto inizio nell’aeroporto di Barcellona e successivamente di Madrid, e nessuno degli scali aveva avuto luogo in Italia, così come l’arrivo).

Cassazione civile sez. un., 24/11/2021, n.36371

Sciopero del personale

L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «circostanza eccezionale» ai sensi di tale disposizione un movimento di sciopero destinato a sostenere rivendicazioni salariali e/o sociali dei lavoratori, intrapreso a seguito della chiamata di un sindacato del personale di un vettore aereo operativo per solidarietà con la chiamata lanciata contro la società madre, della quale tale vettore è una delle società figlie, effettuato da parte di una categoria di personale di tale società figlia, la cui presenza è necessaria per operare un volo e protratto oltre il termine inizialmente annunciato dal sindacato che ha proclamato lo sciopero, benché nel frattempo sia stato raggiunto un accordo con la società madre.

Corte giustizia UE sez. IX, 06/10/2021, n.613

Lo sciopero dei piloti non è una circostanza eccezionale

L’art. 5, par. 3, regolamento (Ce) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, dev’essere interpretato nel senso che un movimento di sciopero indetto da un sindacato del personale di un vettore aereo operativo nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale, in particolare del termine di preavviso imposto da quest’ultima, sciopero destinato a far valere le rivendicazioni dei lavoratori di tale vettore e al quale abbia aderito una categoria di personale indispensabile all’effettuazione di un volo, non rientra nella nozione di «circostanza eccezionale», ai sensi di tale disposizione.

Corte giustizia UE grande sezione, 23/03/2021, n.28

Presa in carico delle spese di trasferimento dei passeggeri

1. L’articolo 8, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 261/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, dev’essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un volo sia dirottato verso un aeroporto che serve la stessa città dell’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione, la presa in carico delle spese di trasferimento dei passeggeri tra i due aeroporti, prevista da tale disposizione, non è subordinata alla condizione che il primo aeroporto sia situato nel territorio della stessa città o della stessa regione del secondo aeroporto.

Corte giustizia UE sez. IV, 22/04/2021, n.826

Azione risarcitoria intentata nei confronti della compagnia aerea

L’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto di trasporto concluso tra un passeggero e una compagnia aerea, non può essere opposta da quest’ultima a una società di recupero crediti alla quale il passeggero ha ceduto il suo credito per contestare la competenza di un giudice a conoscere di un’azione risarcitoria intentata nei confronti della compagnia aerea sulla base del regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, a meno che, ai sensi della normativa dello Stato i cui giudici sono designati in tale clausola, detta società di recupero crediti sia subentrata al contraente iniziale in tutti i suoi diritti e obblighi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Se del caso, una tale clausola, inserita in un contratto concluso tra un consumatore, vale a dire il passeggero aereo, e un professionista, ovvero la compagnia aerea, senza essere stata oggetto di negoziato individuale e che attribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del professionista, deve essere considerata abusiva, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

Corte giustizia UE sez. I, 18/11/2020, n.519

Indennizzo per ritardo del volo

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento CE n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, di quest’ultimo, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di un volo in coincidenza composto da due voli, oggetto di un’unica prenotazione, con partenza da un aeroporto situato nel territorio di un paese terzo, con scalo in un aeroporto di uno Stato membro e con destinazione in un aeroporto situato in un altro Stato membro, un passeggero che raggiunga la sua destinazione finale con un ritardo di tre o più ore, ritardo riconducibile al primo volo, operato, nell’ambito di un accordo di code -sharing, da un vettore stabilito in un paese terzo, può intentare il proprio ricorso diretto ad ottenere la compensazione pecuniaria a norma del citato regolamento contro il vettore aereo comunitario che ha operato il secondo volo.

Corte giustizia UE sez. IX, 12/11/2020, n.367

Riavviamento di un passeggero

L’art. 5 §.3 regolamento (Ce) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (Cee) n. 295/91, letto alla luce del considerando 14 del medesimo, deve essere interpretato nel senso che il fatto che un vettore aereo proceda al riavviamento di un passeggero, per il motivo che l’aeromobile che lo trasporta è stato interessato da una circostanza eccezionale, mediante un volo operato dal vettore stesso e che comporta che tale passeggero arrivi il giorno successivo a quello inizialmente previsto, non costituisce una “misura ragionevole” che esonera tale vettore dal suo obbligo di compensazione pecuniaria previsto agli artt. 5 §.1 lett. c) e  7 §.1, salvo qualora non vi fosse nessun’altra possibilità di riavviamento diretto o non diretto con un volo operato dal vettore stesso o da un altro vettore aereo e che arrivasse meno tardi rispetto al volo successivo del vettore aereo interessato o qualora l’effettuazione di un simile riavviamento costituisse per il vettore aereo un sacrificio insopportabile tenuto conto delle capacità della sua impresa nel momento in questione, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare.

Corte giustizia UE sez. IV, 11/06/2020, n.74

Negato imbarco: compensazione pecuniaria

Il negato imbarco è definito all’articolo 2, lettera j), del regolamento n. 261/2004 come il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano presentati all’imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento, salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare loro l’imbarco, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati. Dalla lettura del combinato disposto delle disposizioni citate ai punti da 88 a 90 della presente sentenza risulta che, qualora a un passeggero, che soddisfi le condizioni stabilite all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 261/2004, venga negato l’imbarco contro la sua volontà, egli ha diritto a una compensazione pecuniaria nonché ad assistenza da parte del vettore aereo operativo, a meno che sussistano ragionevoli motivi per tale diniego, ad esempio a causa dell’inadeguatezza dei suoi documenti di viaggio.

La formulazione dell’espressione “salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare loro l’imbarco”, presente nell’articolo 2, lettera j), del regolamento n. 261/2004, pone in evidenza che il legislatore dell’Unione non ha inteso riservare al vettore aereo il potere di valutare ed accertare esso stesso, in maniera definitiva, l’inadeguatezza dei documenti di viaggio.

Corte giustizia UE sez. III, 30/04/2020, n.584

Assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco

Il Regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e segnatamente il suo art. 7 paragrafo 1, deve essere interpretato nel senso che un passeggero, che ha beneficiato di una compensazione pecuniaria a causa della cancellazione di un volo ed ha accettato il volo alternativo che è stato annunciato, può pretendere del volo alternativo, nel caso in cui il ritardo sia sia protetto per un numero di ore nel caso in cui il diritto sia una compensazione pecuniaria e il vettore aereo del volo alternativo sia lo stesso del volo cancellato.

Corte giustizia UE sez. VII, 12/03/2020, n.832

Negato imbarco: risarcimento supplementare

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che l’importo previsto in tale disposizione non mira a risarcire un danno quale una perdita di retribuzione.

Detto danno può essere oggetto del risarcimento supplementare previsto all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004, e spetta al giudice del rinvio determinare e valutare, sulla base giuridica pertinente, i diversi elementi costitutivi del suddetto danno, nonché l’entità del risarcimento del medesimo.

Corte giustizia UE sez. VIII, 29/07/2019, n.354

La presenza di carburante sulla pista

L’art. 5 §.3 Regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il Regolamento (CEE) n. 295/91, letto alla luce dei considerando 14 e 15 del medesimo, deve essere interpretato nel senso che la presenza di carburante su una pista di un aeroporto, che ha causato la chiusura di quest’ultima, e di conseguenza il ritardo prolungato di un volo in partenza da o a destinazione di tale aeroporto, rientra nella nozione di «circostanze eccezionali», ai sensi di tale disposizione, qualora il carburante di cui trattasi non provenga da un aeromobile del vettore che ha effettuato tale volo.

Questa è, infatti deve essere considerata una circostanza che non avrebbe potuto essere evitata anche se fossero state adottate tutte le misure del caso ai sensi di tale disposizione e quindi eccezionale.

Corte giustizia UE sez. IV, 26/06/2019, n.159

Rimborso del biglietto aereo 

L’art.8 §. 2 Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, deve essere interpretato nel senso che un passeggero che ha il diritto, a titolo della direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», di rivolgersi al suo organizzatore di viaggi per ottenere il rimborso del suo biglietto aereo, non ha più la possibilità, di conseguenza, di chiedere il rimborso di tale biglietto al vettore aereo sulla base di detto regolamento, neanche qualora l’organizzatore di viaggi non sia economicamente in grado di effettuare il rimborso del biglietto e non abbia adottato alcuna misura per garantirlo.

Corte giustizia UE sez. III, 10/07/2019, n.163

Danneggiamento di uno pneumatico

L’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, in combinato disposto con il considerando 14 dello stesso Regolamento, deve essere interpretato nel senso che il danneggiamento di uno pneumatico di un aeromobile dovuto a un oggetto estraneo, quale un residuo, presente sulla pista di un aeroporto rientra nella nozione di « circostanza eccezionale ».

Tuttavia, per essere esonerato dall’obbligo di compensazione pecuniaria ai passeggeri previsto dall’articolo 7 del medesimo Regolamento, il vettore aereo il cui volo abbia subìto un ritardo prolungato a causa di una siffatta « circostanza eccezionale » è tenuto a dimostrare di essersi avvalso di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che la sostituzione dello pneumatico danneggiato comportasse il suddetto ritardo prolungato.

Corte giustizia UE sez. III, 04/04/2019, n.501

Rimborso per volo cancellato

Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, e in particolare il suo articolo 8, paragrafo 1, lettera a), deve essere interpretato nel senso che il prezzo del biglietto che deve essere preso in considerazione per stabilire l’importo del rimborso dovuto dal vettore aereo a un passeggero in caso di cancellazione di un volo include la differenza tra l’importo pagato dal passeggero stesso e quello ricevuto da tale vettore aereo, la quale corrisponde a una commissione percepita da una persona intervenuta in qualità di intermediario tra questi ultimi due, a meno che tale commissione sia stata fissata all’insaputa del vettore aereo in questione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare (fattispecie relativa al rimborso del prezzo di biglietti acquistati tramite un tour operator).

Corte giustizia UE sez. VIII, 12/09/2018, n.601

Responsabilità della realizzazione del volo

La nozione di “vettore aereo operativo” ai sensi dell’art. 2 lett. b) Regolamento (CE) n.261/2004 (regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione o di ritardo prolungato del volo) deve essere interpretato nel senso che non ricomprende il vettore aereo che, come quello oggetto della causa principale, dia in noleggio ad altro vettore aereo l’apparecchio unitamente al relativo equipaggio («wet lease»), senza assumere la responsabilità operativa dei voli, compreso il caso in cui la conferma della prenotazione di un posto su un volo rilasciata ai passeggeri indichi che il volo stesso è effettuato dal primo vettore.

Il vettore è operativo quando, nell’ambito della propria attività di trasporto di passeggeri, decide di effettuare un determinato volo, fissandone parimenti l’itinerario (id est effettua il volo) e creando così un’offerta di trasporto aereo nei confronti dei passeggeri (conclude un contratto col consumatore).

L’adozione di tale decisione implica, infatti, che il vettore aereo assuma la responsabilità della realizzazione del volo, che si estende, in particolare, ad eventuali annullamenti e significativi ritardi all’arrivo: la fattispecie non rientra in questi parametri, tanto più che il noleggiatore aveva escluso questa responsabilità.

Corte giustizia UE sez. III, 04/07/2018, n.532

Lo sciopero selvaggio del personale di volo 

L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, letto alla luce del considerando 14 dello stesso, dev’essere interpretato nel senso che l’assenza spontanea di una parte significativa del personale di volo («sciopero selvaggio»), come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che trae origine dall’annuncio a sorpresa da parte di un vettore aereo operativo di una ristrutturazione dell’impresa, a seguito di un appello diffuso non dai rappresentanti dei dipendenti dell’impresa, bensì spontaneamente dai dipendenti stessi, i quali si sono messi in congedo di malattia, non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di tale disposizione.

(La Corte si è così pronunciata nella controversa promossa da alcuni passeggeri e un vettore aereo in merito al rifiuto di quest’ultimo di versare una compensazione a tali passeggeri, i cui voli avevano subito un ritardo prolungato o erano stati cancellati).

Corte giustizia UE sez. III, 17/04/2018, n.195

Cancellazione del volo all’ultimo momento

La compensazione pecuniaria ai sensi del regolamento n. 261/2004, in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato, è volta a ristorare i passeggeri che, a causa della cancellazione all’ultimo momento del loro volo, sono privati in concreto della possibilità di riorganizzare liberamente il proprio spostamento, nel caso in cui fossero stati costretti a raggiungere la loro destinazione finale in un determinato momento.

In relazione alla natura del disagio subito, il fatto che taluni passeggeri raggiungano la loro destinazione finale non tramite un volo diretto, ma tramite un volo con coincidenze — che comporta un aumento effettivo della distanza percorsa in quest’ultimo caso — non aggrava di per sé l’entità di tale disagio rispetto a quello subito dai passeggeri di un volo diretto.

Pertanto la nozione di « distanza » di cui al regolamento include, in caso di collegamenti aerei con una o più coincidenze, solamente la distanza tra il luogo del primo decollo e la destinazione finale, da stabilire secondo il metodo della rotta ortodromica, e ciò a prescindere dalla distanza di volo effettivamente percorsa.

Corte giustizia UE sez. VIII, 07/09/2017, n.559

Compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco

L’articolo 5, paragrafo 1, lett. c), e l’articolo 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il Regolamento (CEE) n. 295/91, devono essere interpretati nel senso che il vettore aereo operativo è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria di cui a tali disposizioni in caso di cancellazione del volo che non è stata oggetto di una comunicazione ai passeggeri almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, anche qualora tale vettore abbia informato di tale cancellazione, almeno due settimane prima di tale orario, l’agente di viaggio tramite il quale il contratto di trasporto è stato stipulato con il passeggero interessato e quest’ultimo non sia stato informato da tale agente entro detto termine.

Corte giustizia UE sez. VIII, 11/05/2017, n.302

La collisione tra aereo e volatile 

Il cosiddetto “bird strike”, ovvero la collisione tra un aereo e un volatile, è una circostanza eccezionale che, ai sensi del regolamento 261/2004/Ce in tema di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, libera la compagnia aerea dall’obbligo del pagamento della compensazione pecuniaria in caso di ritardi superiori alle tre ore. Tuttavia, se dopo l’incidente la compagnia contribuisce a prolungare i ritardi a causa di controlli ulteriori e non giustificati, l’esonero dall’obbligo di indennizzo viene meno.

In tal caso, il ritardo imputabile alla prima circostanza “deve essere dedotto dal tempo totale di ritardo del volo di cui trattasi al fine di valutare se il ritardo di tale volo debba essere oggetto della compensazione pecuniaria”.

A stabilirlo è la Corte di giustizia dell’Unione europea chiamata a pronunciarsi da un giudice ceco in merito alla richiesta della compensazione avanzata da due passeggeri giunti a destinazione con un ritardo di più di cinque ore, imputabile in parte alla collisione con un volatile e in parte all’ulteriore controllo del velivolo disposto dalla compagnia aerea.

Corte giustizia UE sez. III, 04/05/2017, n.315

Ricorso per indennizzo proposto contro compagnia aerea di altro Stato membro

L’art. 7, punto 5, Regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro non è competente a conoscere di una controversia riguardante un ricorso per indennizzo proposto ai sensi dell’art. 7 Regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, abrogando il Regolamento (CEE) n. 295/91 e diretto contro una compagnia aerea stabilita nel territorio di un altro Stato membro, per il fatto che tale compagnia possiede una succursale nella circoscrizione dell’autorità giurisdizionale adita, senza che questa succursale abbia avuto un ruolo nel rapporto giuridico tra la compagnia e il passeggero di cui trattasi.

L’art. 26 §.1 Regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica ad una fattispecie, come quella di cui al procedimento principale, in cui il convenuto non ha formulato osservazioni o non è comparso.

Corte giustizia UE sez. VI, 11/04/2019, n.464

Trasporto aereo nell’UE: competenza giurisdizionale per il risarcimento 

In tema di trasporto aereo, la compagnia aerea che ha operato in uno Stato membro solo la prima tratta di un volo con coincidenza può essere portata dinanzi ai giudici della destinazione finale situata in un altro Stato membro ai fini del riconoscimento della compensazione pecuniaria per ritardo prolungato del volo, purché “differenti voli siano stati oggetto di un’unica prenotazione per l’intero tragitto e il ritardo prolungato all’arrivo alla destinazione finale sia dovuto ad un problema verificatosi sul primo volo”.

A chiarirlo è la Corte di giustizia dell’Unione europea interpretando il regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in relazione al regolamento n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

Corte giustizia UE sez. III, 07/03/2018, n.274

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Pubblicato : 26 Ottobre 2022 05:15