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Assicurazione sulla vita: chi sono gli eredi beneficiari?

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(@paolo-remer)
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Nelle polizze che tutelano in caso di morte, che succede se il contraente non aveva indicato i nominativi delle persone cui la compagnia deve versare il capitale?

Se hai stipulato un’assicurazione sulla vita potresti aver frettolosamente indicato come beneficiari i tuoi eredi, senza fare alcuna distinzione. Nel contratto, non hai inserito i loro nomi, ma hai fatto soltanto un richiamo generico alla loro qualità. Temi che in caso di tua prematura scomparsa potrebbero sorgere questioni e così ti chiedi: nell’assicurazione sulla vita chi sono gli eredi beneficiari?

I problemi interpretativi sorgono, ovviamente, quando l’assicurato muore. È un fenomeno comune in molte successioni potenzialmente “redditizie”, quando al momento della scomparsa di un soggetto si affacciano sulla scena parecchi parenti o persone che vantano di aver avuto importanti rapporti con il defunto. E tra costoro c’è anche chi si proclama erede (si sa che la morte avvicina i parenti più lontani).

Per prevenire questi tristi fenomeni, chi si assicura sulla vita in modo previdente di solito sceglie di indicare i beneficiari in maniera nominativa, anziché lasciare la loro individuazione ai criteri di legge. Non sempre, però, avviene così. Per dirimere i contrasti sorti nella giurisprudenza è dovuta intervenire la Corte di Cassazione, con una pronuncia resa a Sezioni Unite [1]. La Suprema Corte ha ora fissato i criteri necessari per capire chi sono gli eredi beneficiari dell’assicurazione sulla vita.

Contratto di assicurazione sulla vita in caso di morte

Il contratto di assicurazione sulla vita consente di attribuire una determinata somma di denaro – con capitale liquidato in un’unica soluzione oppure in forma di rendita vitalizia – in caso di morte dell’assicurato avvenuta durante il periodo di validità della polizza.

Questa forma assicurativa è molto utile per le famiglie monoreddito, perché se morisse il capofamiglia, per un infortunio o una malattia imprevista, verrebbe meno un sostegno economico importante.

Esiste anche la copertura opposta, che garantisce un capitale in caso vita, cioè se l’assicurato sopravvive: al termine del periodo gli verrà riconosciuto un capitale o una rendita vitalizia. Ma questa forma, che garantisce il diretto beneficiario, è essenzialmente una forma di investimento, e non coinvolge gli eredi.

Assicurazione sulla vita: contraente, assicurato, beneficiari

Nel contratto di assicurazione sulla vita ci sono tre figure essenziali:

  • il contraente, colui che stipula la polizza con la compagnia assicuratrice e paga i premi periodici dovuti;
  • l’assicurato, che è il soggetto “protetto” dal rischio coperto dalla polizza: se egli muore, scatterà la copertura assicurativa;
  • i beneficiari: una o più persone, indicate dal contraente al momento della stipula del contratto o successivamente, che riceveranno le somme dovute dalla compagnia in caso di morte dell’assicurato.

Questi tre protagonisti hanno ruoli diversi. Spesso il contraente e l’assicurato coincidono, quando un soggetto assicura sé stesso contro il rischio della propria morte. Se il contraente assicura un soggetto diverso (ad esempio, una moglie stipula una polizza per il caso di morte del marito), quest’ultimo deve firmare per accettazione il contratto. Dunque, non si può assicurare qualcuno sulla vita a sua insaputa.

La designazione del beneficiario e i suoi diritti

L’assicurazione sulla vita fatta a favore di un terzo designato come beneficiario, è ammessa dalla legge [2]. Può essere fatta non solo nel contratto di assicurazione stipulato inizialmente, ma anche con una successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, oppure con un’apposita disposizione contenuta nel testamento.

In sostanza, il contraente può cambiare il beneficiario quando vuole, se cambia idea: ad esempio, avevi sottoscritto una polizza sulla vita di durata ventennale indicando come beneficiario tuo figlio, ma dopo 10 anni ci ripensi e vari la designazione in favore di tuo nipote.

Devo indicare il nome del beneficiario?

L’indicazione del beneficiario della polizza di assicurazione sulla vita non deve necessariamente essere nominativa: può essere fatta anche genericamente, a condizione che egli sia determinabile senza equivoci (ad esempio: i miei figli, mia moglie, ecc.; la parola «nipoti», invece, è equivoca, perché potrebbe comprendere non solo i discendenti diretti  – cioè i figli dei propri figli – ma anche i collaterali, come i figli dei propri fratelli e sorelle, quindi è bene evitarla a meno che non si voglia beneficiare tutti costoro).

Va sottolineato che il beneficiario acquisisce un diritto proprio [3] nei confronti dell’impresa assicuratrice se l’evento coperto dalla polizza si verifica, cioè se l’assicurato muore durante la copertura assicurativa. Egli sarà pertanto legittimato a chiedere direttamente alla compagnia il pagamento del capitale riconosciuto in suo favore.

Ecco perché il beneficiario di una polizza vita può anche non essere un erede del contraente; ed anche quando lo fosse, il suo diritto alla liquidazione del capitale è autonomo, e sorge a prescindere dall’accettazione o meno dell’eredità.

Come dimostro di essere erede beneficiario?

A livello pratico, quando l’assicurato muore – e dunque sorge il diritto del beneficiario a ricevere la liquidazione dell’indennizzo – non bisogna dimostrare la propria qualità di eredi se il proprio nominativo è già stato inserito in polizza come beneficiario. In sostanza, la compagnia non potrà chiederti nessuna documentazione che attesti il tuo essere diventato erede.

Se invece il contraente aveva usato la dicitura «eredi beneficiari» senza specificare i nomi, ogni beneficiario che vuole ottenere la somma spettante dall’assicurazione dovrà comprovare di essere diventato erede. Questo potrà avvenire nelle forme consuete (esibendo la dichiarazione di successione e l’atto di di accettazione dell’eredità, o anche mediante un atto notorio accompagnato dal certificato anagrafico che dimostra lo stretto rapporto di parentela e dunque la qualità di eredi legittimi).

L’assicurazione sulla vita rientra nell’eredità?

La polizza di assicurazione sulla vita non rientra nell’asse ereditario, cioè nella massa dei beni da dividere, e per questo motivo è uno strumento molto efficace per anticipare gli effetti della successione molto tempo prima della propria morte.

Questo risultato si può realizzare, ad esempio, attribuendo il capitale finale, o la rendita vitalizia (cioè i valori ottenuti con il versamento e la rivalutazione dei premi versati dal contraente), ad un beneficiario designato anche al di fuori del novero degli eredi “naturali”, come i parenti più stretti, oppure privilegiando uno di loro rispetto agli altri; ma bisogna stare attenti a non intaccare le quote riservate agli eredi legittimari.

Si possono designare come beneficiari gli eredi?

Il contraente può designare nella polizza quali beneficiari tutti i propri eredi legittimi, a fattor comune, senza doverli indicare nominativamente uno per uno.

Questa possibilità è ammessa perché gli eredi legittimi diventeranno sicuramente identificabili dal momento del decesso, secondo le consuete regole della successione ereditaria degli eredi nel patrimonio del defunto: ad esempio, il coniuge ed i figli, e in loro assenza gli ascendenti e i discendenti più prossimi, come i genitori ed i nipoti.

La designazione degli eredi come beneficiari della polizza “copre” coloro che assumono tale qualità al momento della morte del contraente: ad esempio, se un uomo aveva stipulato un’assicurazione sulla propria vita mentre non aveva figli, e poi diventa padre di due, costoro diventeranno automaticamente i suoi eredi beneficiari e quindi avranno diritto a ricevere il capitale dalla compagnia assicuratrice.

Che succede se il beneficiario muore?

Possono sorgere problemi sulla liquidazione della polizza in caso di premorienza del beneficiario, cioè quando il beneficiario muore prima dell’assicurato.

In tali eventualità, si applicano le regole generali sulla successione: la somma di spettanza del beneficiario deceduto passerà ai suoi eredi.

Eredi beneficiari dell’assicurazione sulla vita: Cassazione

La Corte di Cassazione è intervenuta a Sezioni Unite [1] per fissare alcuni principi riguardo agli eredi beneficiari del contratto di assicurazione sulla vita, partendo da un problematico caso in cui l’assicurazione aveva ripartito l’indennizzo in quote uguali tra i vari eredi, nonostante si fossero verificati casi di premorienza di alcuni beneficiari. Puoi leggere la sentenza per esteso al termine di questo articolo; nel frattempo, ti indichiamo i tre principi generali fissati dalla Suprema Corte per risolvere in modo corretto simili casi:

  1. la designazione generica degli eredi come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità. Insomma, sotto questo aspetto non possono sorgere conflitti tra gli eredi, perché, come abbiamo detto, i beneficiari non passano attraverso la successione ereditaria e la conseguente ripartizione del patrimonio;
  2. in mancanza di una volontà del contraente in senso diverso, la dicitura generica degli eredi quali beneficiari non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria: al contrario, spetta a ciascun beneficiario «una quota uguale dell’indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura»; quindi non valgono le proporzioni stabilite per le quote di legittima (ad esempio, un terzo al coniuge e a ciascun figlio, un quarto ai genitori, ecc.);
  3. se uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita muore prima dell’assicurato, la prestazione (se il beneficio non era stato revocato o il contraente non aveva disposto diversamente) «deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo», e non, quindi, per l’intero ammontare.

Posso fare causa agli altri eredi per la liquidazione della polizza vita?

Con questa pronuncia della Cassazione che abbiamo esaminato si comprende bene che è inutile fare causa agli altri eredi per cercare di ottenere una ripartizione diversa delle quote di capitale spettanti come indennizzo in base al contratto di assicurazione sulla vita di defunto che aveva indicato genericamente come beneficiari i suoi eredi, senza stabilire le rispettive quote. Abbiamo visto, infatti, che ciascuno dei beneficiari ha diritto a una quota uguale dell’indennizzo, e questo vale anche se la ripartizione ereditaria fosse diversa in relazione al grado di parentela e al numero di familiari coinvolti.

Il diritto proprio all’attribuzione spetta a ciascuno dei beneficiari a titolo proprio, e dunque non viene inciso dalle regole sulla successione ereditaria nel patrimonio del defunto, se non ai soli fini dell’individuazione di chi sono gli eredi beneficiari del contratto di assicurazione sulla vita, se il contraente non li aveva indicati nominativamente uno per uno. Solo in casi particolari – come quello deciso dalla Cassazione, che però adesso ci ha fornito i criteri utili per dirimere vicende simili – vale la pena di instaurare un’azione giudiziaria.

Approfondimenti

Per ulteriori informazioni, leggi “L’assicurazione sulla vita si divide tra gli eredi?“.

 
Pubblicato : 3 Luglio 2023 16:56