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Assicurazione contro infortuni: ultime sentenze

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Stipulazione di un’assicurazione contro infortuni e malattie contratte in servizio e per causa di servizio in favore dei propri dipendenti; sistema tariffario per la determinazione dei premi Inail; caratteristiche tecniche delle lavorazioni.

Sospensione dal versamento dei contributi e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni

La sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, prevista dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 2009, art. 2, in favore dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi anche del settore agricolo operanti alla data dell’evento sismico nei comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, trova applicazione nei confronti degli obblighi contributivi previdenziali dovuti in relazione ai soli lavoratori assunti prima della data del sisma.

Cassazione civile sez. lav., 10/11/2022, n.33131

Premi di assicurazione contro gli infortuni

I decreti ministeriali con i quali, ai sensi dell’art. 40 del d.p.r. n. 1124 del 1965 si approva la tariffa dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore industriale hanno natura di regolamenti delegati e come tali sono atti di normazione secondaria, dotati di rilevanza esterna. L’attività interpretativa, pertanto, deve avere come punti di riferimento il dato tecnico sopra descritto circa la natura ed i contenuti della lavorazione e la sua sussunzione nell’ambito della voce tariffaria che rispetto al rischio assicurato sia individuato come quella rispondente a mente della previsione del citato art. 40 del d.P.R. n. 1124 del 1965.

Corte appello Venezia sez. lav., 31/10/2022, n.520

Lavoratori esposti al rischio dell’amianto per un periodo ultradecennale

Il disposto dell’art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992 va interpretato nel senso che anche per i lavoratori che siano stati esposti al rischio dell’amianto per un periodo ultradecennale sia rivalutabile il solo periodo di lavoro di effettiva e provata esposizione al rischio e non già l’intero periodo coperto da assicurazione obbligatoria contro l’amianto (cioè, in pratica, l’intero periodo di assicurazione all’INAIL, nel quale è ricompreso, fra i tanti, anche il rischio dell’amianto), atteso che, da un lato, tale estensione comporterebbe un’ingiustificata discriminazione nei confronti dei lavoratori delle cave e delle miniere di amianto e di quelli colpiti da malattie causate dallo stesso materiale, e, dall’altro, che la locuzione “intero periodo lavorativo” deve essere intesa – alla luce delle finalità della l. n. 257 del 1992, evidenziate anche da Corte cost, nella sentenza n. 5 del 12 gennaio 2000 – come periodo caratterizzato dal rischio di contrarre malattie, periodo, quindi, in cui vi sia stata esposizione qualificata al rischio di asbestosi.

Cassazione civile sez. lav., 14/10/2022, n.30264

Classificazione dei datori di lavoro fatta dall’Inps

A decorrere dall’entrata in vigore della l. n. 88 del 1989 la classificazione dei datori di lavoro operata dall’INPS, sulla scorta dei criteri dettati dall’art. 49 della stessa legge, ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali, ad eccezione della materia degli sgravi, e, quindi, anche ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Cassazione civile sez. lav., 12/10/2022, n.29771

Rivalsa dell’ente assicuratore

In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del sorgere del credito dell’INAIL nei confronti della persona civilmente obbligata, è necessario che il fatto costituisca reato perseguibile d’ufficio, ma l’accertamento giudiziale, sempre che si renda necessario in mancanza di adempimento spontaneo del soggetto debitore o di bonario componimento della lite, può avvenire sia in sede penale che in sede civile.

Cassazione civile sez. lav., 12/10/2022, n.29769

Covid: infortunio o malattia?

“Nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l’azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell’organismo umano, ne determinino l’alterazione dell’equilibrio anatomo – fisiologico”.

Cassazione civile sez. VI, 10/10/2022, n.29435

L’infezione da agenti microbici o virali

Nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l’infezione da agenti microbici o virali in rapporto allo svolgimento dell’attività lavorativa a rischio può essere dimostrata in giudizio anche mediante presunzioni semplici, senza che venga richiesta l’individuazione di uno specifico episodio o contatto infettante.

Cassazione civile sez. VI, 10/10/2022, n.29435

Rendita da infortunio sul lavoro

In tema di rendita da infortunio sul lavoro prevista dall’art. 85 del T.U. n. 1124 del 1965 (sull’Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in favore dei figli ultradiciottenni superstiti, il requisito della “inabilita”, cui è subordinato dalla norma citata il relativo diritto dei figli superstiti, deve intendersi come incapacità totale ed assoluta del soggetto, per le sue condizioni biopsichiche, di esercitare un lavoro economicamente remunerativo, atteso che il legislatore quando ha voluto prendere in considerazione l’inabilità meramente ridotta, sia pure per graduare proporzionalmente l’indennità al danno subito, ha avuto sempre cura di specificarne il grado.

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2022, n.29083

Sospensione dei versamenti contributivi

La sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, prevista dall’art. 2 d.P.C.M. n. 3754 del 2009 in favore dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi anche del settore agricolo operanti alla data dell’evento sismico nei comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, trova applicazione nei confronti degli obblighi contributivi previdenziali dovuti in relazione ai soli lavoratori assunti prima della data del sisma.

Cassazione civile sez. lav., 28/09/2022, n.28206

Azione di regresso dell’Inail

L’azione di regresso dell’Inail presuppone la responsabilità delle persone ‘civilmente responsabili dell’infortunio’ (ex art. 11, comma 1 del t.u. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro) e quindi la non operatività della regola posta dall’art. 10 comma 1 del medesimo t.u.. Affinché l’Inail possa agire in regresso è dunque necessario che l’infortunio sia addebitabile al datore di lavoro (o alle persone responsabili dell’infortunio) alla stregua di un fatto di reato perseguibile d’ufficio, non essendo a tal fine necessario che in sede penale sia stata già accertata la relativa responsabilità.

Tribunale Pesaro sez. lav., 24/08/2022, n.43

Covid-19 contratto dal medico sul lavoro

L’assicurazione privata che garantisce gli infortuni da lavoro è operativa in favore degli eredi del medico deceduto per COVID-19 il quale, nel periodo di presumibile contagio, operava in una RSA che rappresentava un focolaio di contagi. Dalle prove si è infatti evinto che il sanitario avesse lavorato nella RSA dove vi era un’altissima concentrazione di casi, pertanto è risultato provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che contrasse il COVID-19 sul luogo di lavoro e in occasione dello stesso.

Tribunale Vercelli sez. I, 03/08/2022

Ambito dell’assicurazione contro il rischio infortunistico per invalidità permanente

Va dichiarata inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, lettera b), della legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici) nella parte in cui limita l”ambito domestico’, all’interno del quale opera l’assicurazione di chi svolge, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, attività finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico al solo insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare dell’assicurato, ivi incluse le eventuali parti comuni condominiali, senza inclusione degli altri immobili di civile abitazione nei quali le suddette attività vengano prestate in favore di stretti familiari non conviventi per quanto bisognosi di assistenza domestica.

L’estensione della copertura assicurativa auspicata dall’ordinanza di rimessione richiederebbe una riforma di sistema, inibita alla Corte e rimessa alle scelte discrezionali del legislatore, in quanto implicherebbe una molteplicità di soluzioni praticabili quanto a soggetti e contesti assicurabili, all’esigenza di evitarne un utilizzo fraudolento, alla valutazione dell’operatività dell’ampliamento nella logica assicurativa di un sistema guidato dall’applicazione del metodo della capitalizzazione dei contributi.

Corte Costituzionale, 28/07/2022, n.202

Assicurazione contro gli infortuni (anche mortali): diritto di recesso

In materia di assicurazione contro gli infortuni anche mortali, ai fini di valutare l’applicabilità dell’art. 177 cod. ass., spetta al giudice di merito il compito di procedere in modo specifico all’esame di compatibilità della ratio del potere di recesso previsto da detta disposizione con lo specifico assetto di interessi al quale le parti hanno inteso addivenire con la stipulazione della polizza.

Cassazione civile sez. III, 14/04/2022, n.12264

Assicurazione in caso di infortunio mortale: è ramo vita o ramo danni?

Il contratto di assicurazione contro gli infortuni mortali non può essere aprioristicamente ricondotto al ramo vita, per ciò solo che il rischio è riconducibile alla vita dell’assicurato. Per stabilire se si verta in presenza di assicurazione contro i danni o di assicurazione sulla vita, con quanto ne consegue in punto di disciplina normativa applicabile (anche in tema di recesso), il giudice di merito dovrà valutare di volta in volta lo specifico assetto di interessi raggiunto dalle parti nella polizza considerata.

Cassazione civile sez. III, 14/04/2022, n.12264

Il diritto di recesso

Il diritto di recesso di cui all’art. 177 del d.lgs. n. 209 del 2005, n. 209 – previsto, con riguardo ai contratti di assicurazione sulla vita, al fine di garantire l’espressione di un consenso ponderato e consapevole, attese le “asimmetrie informative” fra assicuratore e contraente, particolarmente rilevanti nel ramo vita in considerazione del normale carattere duraturo del vincolo imposto al contraente, dell’elevato tecnicismo di tali polizze e della loro frequente collocazione mediante “tecniche aggressive”, assimilabili a quelle seguite nella collocazione degli strumenti finanziari – è applicabile al contratto di assicurazione contro gli infortuni (anche) mortali non già in virtù di una aprioristica e astratta riconduzione di tale schema contrattuale al tipo dell’assicurazione sulla vita, trattandosi di contratto di per sé del tutto privo di contenuto finanziario e a cui rimane estranea la previsione di alcun piano di accumulo, di alcun diritto di riscatto e di alcuna funzione previdenziale, ma all’esito della concreta valutazione di compatibilità della “ratio” della norma suddetta con lo specifico assetto di interessi che le parti hanno inteso realizzare attraverso la stipulazione della singola polizza.

Cassazione civile sez. III, 14/04/2022, n.12264

Richiesta di indennizzo per infortunio

La prescrizione breve, ex art. 2952, c. 2 c.c., per richiedere l’indennità assicurativa contro gli infortuni subiti dall’assicurato inizia a decorrere dal momento in cui emerga lo stato di invalidità o la lesione coperto dalla polizza e non dalla data del sinistro. Inoltre, non è richiesto che l’assicurato sia consapevole del fatto che l’infortunio rientra indiscutibilmente tra quelli previsti dal contratto assicurativo, ma basta che si rappresenti che possa ragionevolmente rientrarvi. Il termine è sospeso durante le operazioni peritali disposte dall’assicurazione.

Tribunale Ivrea sez. I, 11/04/2022, n.432

Menomazioni causate da infortunio o malattia professionale

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 6, secondo periodo, d.lg. 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), nella parte in cui non prevede che, per le patologie aggravate da menomazioni preesistenti concorrenti, trovi applicazione la medesima disciplina contemplata dal primo periodo in aggiunta alla persistente erogazione della rendita di cui al terzo periodo del medesimo comma 6.

L’art. 13, comma 6, secondo periodo, d.lg. n. 38 del 2000 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il grado di menomazione dell’integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti, deve essere rapportato non all’integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, secondo quanto dispone il primo periodo del comma 6 dell’art. 13 d.lg. n. 38 del 2000.

In tal caso – come sempre avviene in applicazione del primo periodo – il medico -legale andrà a scorporare dagli effetti combinati delle due patologie valutati in danno biologico, quelli riconducibili alla preesistenza, che non vengono in quanto tali stimati, ma servono solo ad abbattere il valore dell’integrità psicofisica su cui si riverbera la patologia concorrente, che vede, dunque, appesantiti i propri effetti pregiudizievoli e la relativa stima.

Corte Costituzionale, 13/04/2021, n.63

Il danno biologico nell’indennizzo Inail

In tema di danno biologico, l’erogazione effettuata dall’INAIL ai sensi delle disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è strutturata in termini di mero indennizzo che, a differenza del risarcimento civile, è svincolato dalla sussistenza di un illecito contrattuale od aquiliano e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall’elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità. Per contro nella responsabilità civile, essendo il danno risarcibile sempre conseguenza di un fatto illecito, vi è la necessità preliminare di accertare la ricorrenza del fatto illecito rispetto all’individuazione delle conseguenze pregiudizievoli da esso eventualmente scaturenti.

Cassazione civile sez. III, 04/11/2020, n.24474

Indennizzo Inail: copre l’intero danno biologico?

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l’indennizzo INAIL non copre l’intero danno biologico – diversamente dal risarcimento, che presuppone la commissione di un illecito contrattuale od aquiliano – e, quindi, non può essere liquidato, ai fini di tale assicurazione, con gli stessi criteri valevoli in ambito civilistico, in considerazione della sua natura assistenziale e nonostante la menomazione dell’integrità psico-fisica, alla quale fa riferimento l’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, sia la medesima, dovendo siffatta menomazione, per assumere rilievo in ambito previdenziale, essere valutabile secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Pertanto, va escluso a carico dell’INAIL l’indennizzo per il danno da “perdita del diritto alla vita”, atteso che, venendo in questione un bene, quale la vita, diverso dalla salute, non ricorre la nozione di danno biologico recepita dal citato art. 13. Tuttavia per il ristoro del danno biologico cd. differenziale, vale a dire di quella parte del danno biologico non coperta dall’assicurazione obbligatoria, si può proporre azione risarcitoria autonoma e distinta nei confronti del datore di lavoro, ove ne ricorrano le condizioni di legge.

Cassazione civile sez. III, 04/11/2020, n.24474

Assicurazione contro gli infortuni: invalidità permanente

In tema di assicurazione contro gli infortuni, dal quale derivino postumi di invalidità di carattere permanente, il termine di prescrizione del diritto all’indennizzo decorre ex art. 2952, comma 2, c.c. dal verificarsi dell’evento lesivo previsto dalla polizza e, dunque, dal momento in cui emerga lo stato di invalidità permanente coperto dalla stessa, sicché l’assicuratore che intenda opporre la prescrizione del diritto fatto valere dall’assicurato ha l’onere di provare non già la data di verificazione del sinistro, ma quella nella quale si è manifestato lo stato di invalidità conseguente allo stesso.

Cassazione civile sez. VI, 15/05/2020, n.8973

Obblighi dei prestatori e dei datori di lavoro

La violazione dell’art. 4, lett.c) del d.P.R. n. 547 del 1955 (che obbliga i datori di lavoro a “disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione”) non può essere desunta dalla mera verificazione dell’evento infortunistico, ma postula la prioritaria dimostrazione della relativa condotta omissiva.

L’assolvimento degli obblighi imposti da tale norma non si traduce in una sorveglianza ininterrotta con costante presenza fisica, potendo efficacemente attuarsi anche attraverso una vigilanza generica, ma continua ed efficace, calibrata sulle caratteristiche dell’impresa e del tipo di lavorazioni, oltre che sul numero dei lavoratori ed sul grado di rischio, idonea a garantire che i dipendenti seguano le disposizioni di sicurezza e utilizzino gli strumenti di protezione.

(Nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità del datore per l’infortunio occorso al dipendente che, reso edotto e munito dei dispositivi di protezione, ometteva di agganciare la cintura di sicurezza, pur indossata, al cestello per le lavorazioni, eludendo la sorveglianza del preposto al controllo che lavorava a terra).

Corte di Cassazione, Sezione L, Civile, Ordinanza,11/02/2020, n. 3282

Assicurazione presso l’Inail

I rapporti di collaborazione degli studenti universitari con le Università statali, di cui all’art. 13 della l. n. 390 del 1991, sono soggetti all’assicurazione presso l’INAIL ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 38 del 2000 che ha stabilito l’obbligatorietà dell’assicurazione per tutti i rapporti di parasubordinazione, dovendosi ritenere detta disposizione prevalente, in base al principio generale di cui all’art. 15 preleggi, sulla preesistente previsione di cui all’art. 13 citato che fissava l’obbligo di stipulare polizze private.

Corte di Cassazione, Sezione L, Civile, Sentenza, 29/01/2020, n. 2013

L’onere dell’assicuratore

In tema di assicurazione contro gli infortuni, l’onere, imposto dall’art. 1892 c.c. all’assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l’azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di tale annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso del termine suddetto e, ancora più, ove avvenga prima che l’assicuratore sia venuto a sapere dell’inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in questi casi, per sottrarsi al pagamento dell’indennizzo, che l’assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell’obbligo, esistente a carico dell’assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio.

Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Ordinanza, 21/01/2020, n. 1166

Occasione di lavoro e rischio

In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il rischio elettivo, che delimita l’ambito della tutela assicurativa, è riferito al comportamento del lavoratore e si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell’attività lavorativa.

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto indennizzabile l’infortunio occorso ad un lavoratore che, anziché seguire il percorso usuale per ispezionare le valvole di alcune vasche, si era introdotto all’interno di un cantiere non appartenente alla società datrice, dal quale le valvole potevano comunque essere viste e, mentre le stava esaminando, era caduto in una cisterna).

Corte di Cassazione, Sezione L, Civile, Ordinanza, 19/03/2019, n. 7649

L’indennizzabilità dell’infortunio occorso al lavoratore dipendente

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’indennizzabilità del singolo infortunio occorso al lavoratore dipendente assicurato sul piano soggettivo, in forza dell’attività lavorativa svolta secondo il contratto di lavoro, soggiace alla verifica dell’esistenza del solo presupposto dell’occasione di lavoro, mentre non è condizionata alla verifica aggiuntiva della particolare natura dell’attività svolta in quel momento, rientrando nella protezione assicurativa qualsiasi attività riconducibile funzionalmente a quella di lavoro.

Corte di Cassazione, Sezione 6 L, Civile, Ordinanza, 26/11/2019, n. 30874

Assicurazione contro infortuni e malattie professionali 

Nell’ambito della complessiva disciplina dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l’art. 40 del D.P.R. n. 1124/1965 dispone che le tariffe dei premi e dei contributi per l’assicurazione e relative modalità di applicazione sono approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su delibera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e che esse devono essere definite in maniera conforme rispetto “al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate, in modo da comprendere l’onere finanziario di cui al secondo comma dell’art. 39.

In attuazione di tale disposto, si sono succeduti numerosi D.M. che hanno delineato ed aggiornato il sistema tabellare di tariffe, funzionale al riparto degli oneri assicurativi, basato sulla classificazione delle varie attività produttive in ragione di una valutazione effettuata ex ante ed ancorata ad una pluralità di fattori, fra cui il rischio medio e il tasso di infortuni nei vari settori. Come regola generale, vige il principio di applicazione diretta della tariffa prevista dalla fonte classificatoria in relazione ad attività produttive tipiche, intendendo come tali quelle che sono di per sè riconducibili ad una delle voci definite e tipizzate dalla norma.

Da ciò deriva l’impossibilità di applicare tale sistema tariffario in maniera svincolata rispetto alle categorie tipiche, ovvero di operare una valutazione della singola impresa caratterizzante la fattispecie concreta sulla base di parametri ulteriori.

Corte appello Firenze sez. lav., 16/11/2018, n.927

Determinazione premi dovuti all’Inail per l’assicurazione contro infortuni sul lavoro

Ai fini della classificazione delle lavorazioni per la determinazione dei premi dovuti dalle imprese all’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l’attività di allestimento e assemblaggio di componenti di un prodotto finale è assimilabile all’attività principale quando essa costituisca una fase necessaria della costruzione implicante interventi meccanici e l’utilizzo di materiali che incidono sul processo di lavorazione e sul relativo rischio, risultando in tal caso irrilevante che essa non sia svolta dallo stesso datore di lavoro dell’attività principale, requisito richiesto dall’art. 4 del d.m. 12 dicembre 2000 per la qualificazione come attività complementare e sussidiaria.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ricondotto alla voce n. 6413 del citato d.m. – cui è associato un rischio pari a 100 – l’attività svolta dalla ricorrente, di realizzazione e assemblaggio di componenti essenziali di vagoni ferroviari, quali finestrini e porte).

Cassazione civile sez. lav., 26/10/2018, n.27229

Le caratteristiche tecniche delle lavorazioni svolte

Ai fini dell’applicazione della tariffa dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si deve tener conto delle caratteristiche tecniche delle lavorazioni svolte dall’impresa assicurante in relazione al rischio ad esse proprio, senza che rilevi il prodotto finale, ossia la caratteristica merceologica del prodotto finito, se non nei limiti in cui lo stesso influenzi il processo di lavorazione.

(In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ricondotto alla voce di tariffa n. 6561 una lavorazione consistente nella produzione di saldatrici, escludendo che tali manufatti fossero assimilabili alle macchine operatrici, comprese nella voce di tariffa n. 6321, in quanto si trattava di dispositivi non in grado di operare autonomamente, trasformando il lavoro meccanico erogato da una macchina motrice in operazioni specifiche).

Cassazione civile sez. lav., 08/03/2017, n.5863

Tasso specifico aziendale: calcolo

Nell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il tasso specifico aziendale deve essere calcolato includendo nel computo tutti gli oneri a carico dell’I.N.A.I.L., anche quelli cosiddetti indiretti, per gli infortuni riguardanti la singola azienda, senza distinzione alcuna tra gli eventi dovuti a colpa del datore di lavoro e quelli ascrivibili a caso fortuito o forza maggiore, purché tali eventi siano ricompresi nell’ambito di tutela stabilito dal d.P.R. n. 1124 del 1965.

(In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sussistente l’occasione di lavoro sul presupposto che la morte del lavoratore, cagionata dalla puntura di un insetto, si era verificata in condizioni spazio-temporali caratterizzate dall’essere in quel momento il soggetto intento all’attività di lavoro e, quindi, occupato nella guida dell’automezzo che gli aveva impedito o comunque reso più difficile difendersi dall’insetto stesso).

Cassazione civile sez. lav., 03/04/2017, n.8597

Assicurazione contro infortuni stipulata dal datore di lavoro in favore dei lavoratori

Nel caso di assicurazione contro infortuni stipulata dal datore di lavoro in favore dei lavoratori, questi, nell’ipotesi d’infortunio, possono agire direttamente nei confronti dell’assicuratore per il pagamento dell’indennizzo previsto dalla polizza.

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2017, n.30653

L’esposizione al medesimo rischio patogeno

In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, le norme di cui agli artt. 80 e 131 del d.P.R. n. 1124 del 1965, riferendosi all’ipotesi di “nuovo” infortunio o “nuova” malattia professionale, devono essere interpretate nel senso che esse riguardano anche il caso in cui, dopo la costituzione di una rendita per una determinata malattia professionale, il protrarsi dell’esposizione al medesimo rischio patogeno determini una “nuova” inabilità, seppure della stessa natura della prima, che risulti superiore a quella già riconosciuta; l’art. 137 del d.P.R. citato, invece, si riferisce esclusivamente alla domanda, da proporsi a pena di decadenza non oltre un anno dalla scadenza del termine di quindici anni dalla costituzione della rendita, di aggravamento eventuale e conseguenziale dell’inabilità derivante dalla naturale evoluzione della originaria malattia.

Cassazione civile sez. lav., 09/08/2017, n.19784

Il tasso specifico aziendale comprende tutti gli oneri?

Nell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il tasso specifico aziendale deve essere calcolato includendo nel computo tutti gli oneri a carico dell’Inail, anche quelli cosiddetti indiretti, per gli infortuni riguardanti la singola azienda, senza distinzione alcuna tra gli eventi dovuti a colpa del datore di lavoro e quelli ascrivibili a caso fortuito o forza maggiore, purché tali eventi siano ricompresi nell’ambito di tutela stabilito dal d.P.R. n. 1124 del 1965.

(In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sussistente l’occasione di lavoro sul presupposto che la morte del lavoratore, cagionata dalla puntura di un insetto, si era verificata in condizioni spazio-temporali caratterizzate dall’essere in quel momento il soggetto intento all’attività di lavoro e, quindi, occupato nella guida dell’automezzo che gli aveva impedito o comunque reso più difficile difendersi dall’insetto stesso).

Cassazione civile sez. lav., 03/04/2017, n.8597

Criteri di liquidazione del danno non patrimoniale

Gli importi dei massimali delle polizze per la copertura assicurativa dei medici specialisti ambulatoriali stipulate dalle aziende sanitarie locali in adempimento degli obblighi previsti nei decreti presidenziali che recepiscono gli accordi collettivi nazionali – copertura comprensiva anche del rischio da infortunio “in itinere” per i servizi prestati in un comune diverso da quello di residenza – costituiscono anche la base per liquidare il danno da invalidità, permanente e temporanea, parziale e totale, liquidazione che deve avvenire sulla base di detti massimali in misura proporzionale alla percentuale dell’invalidità, e non in applicazione degli ordinari criteri di liquidazione del danno non patrimoniale.

(In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata in quanto aveva utilizzato, ai fini della liquidazione del danno biologico, le c.d. tabelle milanesi).

Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Sentenza, 20/04/2017, n. 9961

Assicurazione contro infortuni e malattie professionali: controversie

L’art. 152 disp. att. c.p.c. che prevede, a determinate condizioni, l’esonero dal carico delle spese giudiziali, si applica anche alle controversie in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello, di condanna in favore dell’INAIL alle spese di lite e di consulenza tecnica di ufficio, in quanto l’assicurato aveva allegato, ad un ricorso in primo grado del 2010, dichiarazione sostitutiva di certificazione riferita al reddito imponibile IRPEF dell’anno 2008, anziché del 2009).

Cassazione civile sez. VI, 03/08/2016, n.16131

Conseguimento del prezzo di un’assicurazione contro infortuni

La norma di cui all’art. 642 c.p. – che prevede il reato di fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona al fine di conseguire il prezzo di un’assicurazione contro infortuni – con la locuzione “infortuni” non intende riferirsi solo alle evenienze lesive della persona, ma abbraccia tutti gli eventi che producano un danno patrimoniale alle cose assicurate; ne consegue che tale reato concorre con quello di incendio, se quest’ultimo investa la cosa propria, volontariamente in tal modo distrutta, a fini di frode all’assicurazione.

Cassazione penale sez. I, 16/05/1996, n.7745

Il prezzo di un’assicurazione contro infortuni

L’ipotesi delittuosa di cui all’art. 642 c.p. si differenzia da quella di cui all’art. 640 stesso codice: sotto il profilo soggettivo per il contenuto specifico del fine dell’ingiusto profitto che la connota: ” fine di conseguire. .. il prezzo di un’assicurazione contro infortuni “; sotto il profilo oggettivo, per il contenuto, anch’esso specifico, dell’azione del soggetto attivo del reato: distruzione, dispersione, deterioramento od occultamento di cose proprie.

Cassazione penale sez. I, 03/12/1987

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Pubblicato : 27 Dicembre 2022 05:30