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Assicurazione condominio: cos’è e come funziona?

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(@mariano-acquaviva)
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L’amministratore può sottoscrivere una polizza fabbricati senza la previa autorizzazione dell’assemblea?

L’assicurazione è quel contratto che consente di trasferire il rischio del verificarsi di un evento sfavorevole in capo alla società assicuratrice, la quale provvede al pagamento dell’indennizzo. Ci sono diversi modi di operare dell’assicurazione: per la precisione, nel caso di polizza contro i danni, l’assicuratrice può pagare direttamente all’assicurato (il quale è quindi la vittima dell’evento) oppure sostituirsi a lui nel pagamento del risarcimento a favore di un’altra persona, allorquando è l’assicurato ad avere causato un danno. Quanto appena detto ci sarà molto utile ora che spiegheremo cos’è e come funziona l’assicurazione condominio.

Sin da subito possiamo dire che si tratta di una polizza destinata non ai condòmini in quanto persone fisiche bensì al condominio in quanto struttura. La polizza condominio, quindi, serve ad assicurare l’edificio dai danni che può produrre oppure che, a propria volta, può causare a persone o a cose. Ma non sveliamo troppo. Se l’argomento t’interessa, prosegui nella lettura: vedremo insieme cos’è e come funziona l’assicurazione condominio.

Cos’è l’assicurazione condominio?

L’assicurazione condominio è la polizza che i condòmini, mediante il loro amministratore, sottoscrivono per tutelarsi dai danni che l’edificio può provocare a persone oppure a cose, nonché per tutelare il fabbricato stesso dai danni che potrebbe patire, ad esempio da atti vandalici oppure dalle condizioni atmosferiche.

L’assicurazione condominio è quindi una polizza fabbricati stipulata a copertura totale o parziale dei danni che l’edificio può causare a persone o cose, nonché dei danni che vengono causati da persone o da fattori esterni allo stesso fabbricato.

Assicurazione condominio: cosa copre?

Come anticipato, a seconda delle condizioni stabilite nella polizza, l’assicurazione condominio può coprire:

  • i danni causati all’edificio;
  • i danni provocati dall’edificio.

Nel primo caso, la polizza condominio assume i connotati di una comune assicurazione contro i danni mentre, nella seconda ipotesi, si tratta di una vera e propria assicurazione della responsabilità civile, nel senso che la società assicuratrice si impegna a tenere indenne l’assicurato per i danni da questi prodotti.

All’interno dei danni causati all’edificio rientrano, ad esempio, tutti quelli provocati intenzionalmente da terze persone, come ad esempio gli atti vandalici e i furti, nonché i danni causati da calamità naturali, come terremoti e alluvioni.

Tra i danni provocati dall’edificio rientrano invece tutti quelli causati dall’incuria e dalla cattiva manutenzione del fabbricato, come ad esempio le tegole che si staccano dal tetto e colpiscono l’auto parcheggiata in strada, oppure il gradino rotto che provoca una caduta.

In tutti questi casi, l’assicurazione condominio interviene per pagare il risarcimento, se il danno verificatosi rientra all’interno della copertura pattuita tra le parti.

Ad esempio, una polizza fabbricati potrebbe contemplare l’indennizzo solamente per determinate calamità naturali, oppure escludere i danni causati da atti vandalici compiuti sulle parti interne del condominio (cortile, scale, androne, ecc.), non raggiungibili se non dai condòmini.

È appena il caso di precisare che l’assicurazione condominio è valida per tutti i danni riguardanti le parti comuni. In altre parole, a meno che la copertura non si estenda anche alle singole unità immobiliari di proprietà privata, la polizza fabbricati del condominio copre solamente i beni e i servizi comuni, come ad esempio il cortile, l’ascensore, il tetto, ecc.

Assicurazione condominio: come funziona?

L’assicurazione condominio funziona come una qualsiasi altra polizza: una volta verificatosi il sinistro, bisogna farne immediatamente denuncia alla propria compagnia, e comunque non oltre il termine di tre giorni, pena il rischio di perdere l’indennizzo o di vederselo diminuito.

La comunicazione va fatta dall’amministratore, il quale rappresenta l’intero condominio e ha sottoscritto la polizza nell’interesse di quest’ultimo.

Tuttavia, nel caso di sua inerzia, deve ritenersi che qualsiasi condomino possa a lui sostituirsi e denunciare formalmente il danno all’assicurazione; ciò perché la giurisprudenza ritiene che, a tutela delle ragioni del condominio, possa agire qualsiasi condomino.

Amministratore: quando può stipulare l’assicurazione condominio?

Nell’ultimo paragrafo abbiamo accennato al fatto che è l’amministratore a sottoscrivere l’assicurazione nell’interesse del condominio, essendone il rappresentante legale.

Secondo la giurisprudenza [1], l’amministratore può procedere alla stipula di una polizza per il condominio solo se autorizzato espressamente dall’assemblea, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.

Questo perché, se è pur vero che l’amministratore è obbligato ad eseguire gli atti di conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio [2], è altrettanto vero che la legge ha inteso far riferimento ai soli atti necessari per la tutela dell’integrità dell’immobile, tra cui certamente non può essere ricompreso il contratto di assicurazione, il cui fine consiste nell’evitare pregiudizi di carattere patrimoniale ai proprietari dell’edificio danneggiato.

L’amministratore potrebbe procedere a sottoscrivere un’assicurazione condominio senza il previo consenso assembleare solo se ne fosse fatto espresso obbligo all’interno del regolamento.

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Pubblicato : 21 Ottobre 2022 17:37