Assicurazione auto: copre i danni in zone private?
Cosa copre la Rc auto? Cosa dice la legge a proposito del terzo trasportato? La persona investita nel cortile di casa può chiedere i danni all’assicurazione?
La legge impone a tutti i conducenti di assicurare i propri veicoli per i sinistri derivanti dalla circolazione su strada. La polizza tutela non solo i danni causati alla vettura ma anche quelli provocati ai passeggeri, ad esclusione del conducente stesso, il quale, se vuole il risarcimento per i danni da lesioni, deve far inserire nel contratto un’apposita clausola. L’assicurazione auto copre i danni in zone private?
Si tratta di una questione a lungo dibattuta che la giurisprudenza ha infine risolto. In effetti, il dubbio sulla portata della Rc auto deriva dalla stessa legge, laddove afferma che “I veicoli a motore senza guida di rotaie non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi”. Dalla norma sembra quindi discendere una copertura assicurativa limitata ai sinistri avvenuti su strade pubbliche. Ma è proprio così? L’assicurazione auto copre anche i danni in zone private? Vediamo come ha risposto a questo quesito la Corte di Cassazione.
Rc auto: cos’è e come funziona?
Come anticipato in premessa, la Rc auto è l’assicurazione obbligatoria imposta dalla legge per tutti coloro che guidano un veicolo che circola su strada pubblica.
Trattandosi di un’assicurazione per la responsabilità civile, essa interviene per risarcire i danni prodotti dal proprio assicurato, sia che essi riguardino cose oppure persone: la Rc auto, quindi, interverrà anche per ripagare le vittime di un sinistro stradale, come ad esempio il pedone investito mentre attraversa sulle strisce.
La Rc auto tutela anche i passeggeri a bordo del veicolo coinvolto nell’incidente: il terzo trasportato ha quindi diritto a essere risarcito.
La legge sul punto è molto chiara: “l’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto” [1].
Non vale lo stesso per il conducente, al quale non si estende automaticamente l’assicurazione auto obbligatoria, a meno che tale condizione non sia stata richiesta e inserita nel contratto.
Assicurazione auto: cosa dice la legge?
Il problema dell’effettiva portata della Rc auto deriva in gran parte dalla norma di legge richiamata in apertura.
Secondo il Codice delle assicurazioni private, infatti, i veicoli a motore non possono essere messi in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi.
Da tanto deriva che i veicoli non devono essere assicurati obbligatoriamente se non circolano su una pubblica via ma si limitano a essere condotti all’interno di aree private, come ad esempio il cortile di casa propria.
Condizione fondamentale per la validità di questa regola è che l’area privata in questione sia inibita a terzi, ad esempio mediante recinzione del perimetro con cancelli o con dispositivi che impediscono l’accesso.
Se, infatti, l’area fosse privata ma, allo stesso tempo, liberamente accessibile perché collegata alla via pubblica senza alcuna preclusione, allora l’assicurazione sarebbe obbligatoria.
Tanto precisato, quali sono gli effetti di questa regola sulla portata della Rc auto? Se una vettura regolarmente assicurata causa un sinistro mentre circola in un’area privata, la vittima potrà rivalersi sull’assicurazione? Vediamo come ha risposto la giurisprudenza.
La Rc auto copre i danni in zone private?
In caso di incidente in area privata l’assicurazione paga i danni. È questa la conclusione cui sono giunte le Sezioni unite della Corte di Cassazione [3].
I Supremi giudici hanno stabilito che la Rc auto opera anche quando il sinistro e il relativo danno derivano da uso dell’auto in zone private, e ciò sul presupposto che “la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico deve intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale”.
In pratica, poco importa dove si trovi l’auto al momento del sinistro: se questo è causato dall’attività tipica di “circolazione”, allora è giusto che l’assicurazione offra la sua copertura.
In altre parole, la Cassazione ha voluto porre l’accento non tanto sul luogo quanto sull’”attività” tipica del veicolo, cioè sulla circolazione dello stesso, da intendersi come utilizzazione in modo conforme alla sua funzione abituale [4].
Si tratta questa di una svolta giurisprudenziale che si è avuta solamente nel 2021, quando la Suprema Corte ha dovuto decidere se l’assicurazione dovesse risarcire la famiglia del bambino disgraziatamente investito dal nonno che faceva manovra nel cortile di casa.
Prima di inaugurare questo orientamento la Cassazione era piuttosto ambigua sul punto, tanto che si registravano numerose sentenze che escludevano la copertura assicurativa a favore di quanti fossero stati vittime di sinistri in un luogo privato, valorizzando non il dato della circolazione bensì quello del luogo (pubblico o privato) ove l’incidente era avvenuto.
Fortunatamente, le Sezioni unite sono intervenute ponendo fine a un’ingiustizia e sancendo definitivamente che l’assicurazione auto copre i danni anche in zone private, se derivano dalla circolazione del veicolo.
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