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Assenza ingiustificata lavoro: ultime sentenze

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Inadempimento della prestazione contrattuale; doveri di diligenza e di informazione; onere della prova; irrogazione della sanzione disciplinare per assenza ingiustificata; licenziamento.

Assenza immotivata del dipendente

Tra i doveri del lavoratore occorre distinguere l’obbligo di presentarsi al lavoro mettendo a disposizione del datore le proprie energie lavorative dall’ulteriore e distinto obbligo di svolgere le mansioni affidate: tendo ferma tale distinzione, integra giusta causa di licenziamento la condotta del lavoratore che, consapevole di dover svolgere mansioni non contrastanti con le limitazioni imposte dal medico competente, in mancanza di un aggravamento delle proprie condizioni di salute, non si sia presentato al lavoro mettendosi a disposizione del datore di lavoro: tale reazione di non presentarsi neppure in azienda è quindi del tutto ingiustificata e costituisce una condotta disciplinarmente rilevante.

Corte appello Milano sez. lav., 14/10/2022, n.874

L’abuso e lo scorretto utilizzo dei permessi sindacali

È legittimo il licenziamento comminato dal datore di lavoro nei confronti del prestatore che usufruisce di un giorno di permesso sindacale per dedicarsi ad attività personali, non riconducibili alla funzione per cui il permesso era stato riconosciuto, a nulla rilevando per tali ipotesi che per l’assenza ingiustificata di un giorno o per l’abbandono della postazione di lavoro, il contratto collettivo preveda una mera sanzione conservativa.

Tanto poiché l’indebito utilizzo del permesso sindacale ha rilievo sul piano disciplinare, integrando gli estremi dell’abuso del diritto e, pertanto, non può essere esaminato nella più ridotta prospettiva delle sole giornate di assenza ingiustificata.

Cassazione civile sez. lav., 06/09/2022, n.26198

Lungo periodo di congedo straordinario

Deve ritenersi possibile il licenziamento, per assenza ingiustificata, del lavoratore che ha usufruito di un lungo periodo di congedo straordinario, pur avendo solo presentato la relativa domanda all’INPS, non potendo in senso contrario rilevare il riferimento alla prassi tollerante adottata dalla società datrice di lavoro in precedenti occasioni, dette occasioni, infatti, si differenziavano da quella in oggetto in quanto, sia pure a posteriori, la assenza dal lavoro era risultata giustificata dall’intervenuto provvedimento autorizzatorio dell’INPS e la tolleranza della società aveva riguardato il ritardo con il quale il lavoratore aveva inviato la prescritta documentazione.

Cassazione civile sez. lav., 06/09/2022, n.26196

Licenziamento per assenza ingiustificata: onere probatorio

In caso di assenza ingiustificata, al datore di lavoro grava l’onere di provare la condotta che ha determinato l’irrogazione della sanzione disciplinare e, quindi, di provare il fatto nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l’onere di provare gli elementi che possano giustificarlo (nella specie, relativa al licenziamento di una dipendente che asseriva di essere in malattia all’estero, la Corte ha ritenuto che nella vicenda occorreva dare rilevanza a tutti gli elementi concreti, compresi gli avvisi tramite SMS inviati dal lavoratore al datore di lavoro e l’elemento soggettivo della condotta del lavoratore).

Cassazione civile sez. lav., 11/08/2022, n.24697

Certificato medico redatto all’estero: efficacia giuridica in Italia

In tema di licenziamento per assenza ingiustificata del lavoratore, il certificato medico redatto all’estero da un medico straniero, privo della “apostille”, ossia della formalità richiesta dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata e resa esecutiva con la l. n. 1253 del 1966), ovvero privo, in alternativa, della legalizzazione a cura della locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana, non ha valore giuridico in Italia, senza che assuma rilievo la eventuale traduzione in italiano, ed è, pertanto, inidoneo a giustificare l’assenza dal lavoro, non essendo certificata né la provenienza dell’atto da un soggetto abilitato allo svolgimento della professione sanitaria, né la diagnosi e la prognosi di malattia come attestate da un soggetto competente.

Cassazione civile sez. lav., 11/08/2022, n.24697

Assenza ingiustificata nel pubblico impiego

L’ipotesi di licenziamento per giusta causa del pubblico dipendente contemplata nella lett. a) dell’art. 55 quater del T.U. pubblico impiego non richiede una materiale attività di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze, ma riguarda qualunque modalità idonea ad indurre in errore il datore di lavoro circa l’orario di lavoro effettivamente espletato dal dipendente. Anche il mero allontanamento dall’ufficio, non ‘certificato’ da timbratura o autocertificazione o comunicazione è dunque idoneo a integrare la falsa attestazione della presenza in quanto diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale.

Corte appello Genova sez. lav., 04/07/2022, n.159

Assenza ingiustificata per più di 15 giorni senza giustificato motivo

Ai fini dell’applicazione della fattispecie decadenziale di cui all’art. dell’art. 127 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, occorre distinguere tra due diverse ipotesi di decadenza dall’impiego. Mentre la prima (“quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissatogli”) non può che riferirsi a un rapporto d’impiego ancora non avviato ovvero interrotto o sospeso, con la conseguenza dell’obbligo per l’amministrazione di fissare all’uopo un termine per l’assunzione o la riassunzione del servizio, la seconda (“ovvero rimanga assente dall’ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un termine più breve”), è all’evidenza riferibile a una condizione in costanza di rapporto di lavoro, per la quale l’obbligo di prefissare un termine non opera, discendendo, solamente in questo caso, la decadenza ex lege al verificarsi della condizione ivi prevista.

Consiglio di Stato sez. VII, 30/05/2022, n.4399

Cosa deve provare il lavoratore?

Il datore di lavoro, su cui a norma dell’art. 5 della legge n. 604 del 1966 grava l’onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, può limitarsi, nel caso in cui la giusta causa sia costituita dalla assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, nella sua valenza di inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare, a provare l’assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l’onere di provare gli elementi che possono giustificare l’assenza e in particolare la sua dipendenza da causa a lui non imputabile.

(Nel caso di specie, l’assenza dal lavoro del ricorrente nei giorni in questione è risultata effettivamente non giustificata, in quanto è emerso che il medesimo non si trovava nelle condizioni per fruire del congedo parentale ex D.L. 18/2020).

Tribunale Firenze sez. lav., 16/06/2021, n.467

Assenza ingiustificata sul luogo di lavoro onere della prova del datore di lavoro

Il datore di lavoro, onerato di fornire la prova che la condotta del dipendente ha determinato l’irrogazione della sanzione disciplinare, può limitarsi, nel caso in cui l’addebito sia costituito dall’assenza ingiustificata del lavoratore, a provare il fatto nella sua oggettività, grava invece sul lavoratore l’onere di provare elementi che possano giustificarlo. Nella specie, è stato affermato, con accertamento di fatto genericamente contestato, che le risultanze probatorie acquisite dalla Commissione di disciplina erano basate su analitiche indagini svolte dai Carabinieri anche con l’ausilio di registrazioni video e fotografiche rispetto alle quali il lavoratore aveva mosso solo debole contestazione.

Il lavoratore non aveva assolto l’onere di allegare e di provare elementi, relativi alla sussistenza di cause di giustificazione o di dipendenza da causa a lui non imputabile delle assenze o false attestazioni, in grado di indurre il giudice di appello a ritenere insussistenti le condotte addebitategli causa del recesso. Tale statuizione non è oggetto di circostanziata censura.

Cassazione civile sez. lav., 26/02/2021, n.5478

Giustificato motivo di licenziamento

Nel caso in cui la giusta causa di recesso datoriale sia costituita dalla assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, il datore di lavoro – su cui grava l’onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento – può limitarsi a provare l’assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l’onere di provare gli elementi che possono giustificare l’assenza e in particolare la sua dipendenza da causa a lui non imputabile.

Tribunale Reggio Calabria sez. lav., 22/07/2020

Assenza ingiustificata del lavoratore

In tema di contratto di lavoro l’assenza del lavoratore ingiustificata fa si che per l’eccezione di inadempimento formulata il datore di lavoro non è gravato dal corrispettivo. (Nel caso di specie il lavoratore aveva inviato un certificato di malattia mentre era stato accertato che lavorava per altra società).

Tribunale Tivoli sez. lav., 23/06/2020, n.385

Riparto dell’onere probatorio

Nel caso in cui la giusta causa di recesso datoriale sia costituita dalla assenza ingiustificata dei lavoratore dal servizio, il datore di lavoro – su cui grava l’onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento – può limitarsi a provare l’assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l’onere di provare gli elementi che possono giustificare l’assenza e in particolare la sua dipendenza da causa a lui non imputabile.

Tribunale Civitavecchia sez. lav., 04/06/2020, n.240

Licenziamento per assenza ingiustificata del lavoratore

Il datore di lavoro, su cui a norma dell’art. 5 della legge n. 604 del 1966 grava l’onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, può limitarsi, nel caso in cui la giusta causa sia costituita dalla assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, nella sua valenza di inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare, a provare l’assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l’onere di provare gli elementi che possono giustificare l’assenza e in particolare la sua dipendenza da causa a lui non imputabile.

Corte appello Roma sez. lav., 13/05/2020, n.989

Assenze giustificate e non giustificate del lavoratore

La assenza ingiustificata si sostanzia in una forma radicale di inadempimento della prestazione contrattuale in quanto il lavoratore nega la propria presenza sul luogo di lavoro in maniera immotivata, priva di ragione, senza avvertimento e, in tal senso, ingiustificatamente. Qualora invece l’assenza sia stata giustificata alla datrice di lavoro, l’illecito disciplinare addebitato al lavoratore non risulta sussistente, con l’ulteriore conseguenza che viene meno il fatto materiale contestato secondo una valutazione di carattere storico ed oggettivo.

Tribunale Brescia sez. lav., 26/02/2019, n.143

Equiparazione dell’omessa comunicazione della malattia all’assenza giustificata

In tema di sanzioni disciplinari, è estraneo all’area di attuazione dell’art. 7, comma 1, della l. n. 300 del 1970, l’obbligo del datore di lavoro di portare a conoscenza dei lavoratori, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, il contenuto dell’art. 173 del c.c.n.l. commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, concernente l’equiparazione dell’omessa comunicazione della malattia all’assenza giustificata, in quanto, soddisfatto l’onere datoriale di pubblicità in ordine al rilievo disciplinare dell’assenza ingiustificata, la conoscenza dell’esatta portata dell’obbligo di giustificazione dell’assenza rientra, invece, tra gli oneri del lavoratore, nell’ambito dei generali doveri di diligenza e di informazione scaturenti dal rapporto di lavoro.

Cassazione civile sez. lav., 27/09/2018, n.23345

Dipendenti della polizia penitenziaria: è ammessa l’assenza ingiustificata?

L’assenza ingiustificata dal servizio comporta un aggravio nei confronti degli altri operatori che, proprio a causa della diminuzione delle risorse umane disponibili, per garantire un servizio efficiente ai fini dell’ordine e della sicurezza per l’adempimento del mandato istituzionale dell’Amministrazione penitenziaria, devono assumere un maggior carico di lavoro.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 18/09/2018, n.2086

Assenza ingiustificata dal lavoro: sanzione disciplinare

Il datore di lavoro, su cui a norma dell’art. 5 della l. n. 604 del 1966 grava l’onere della prova della condotta che ha determinato l’irrogazione della sanzione disciplinare, può limitarsi, nel caso in cui l’addebito sia costituito dall’assenza ingiustificata del lavoratore, a provare il fatto nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l’onere di provare elementi che possano giustificarlo.

(Nella specie, è stata ritenuta legittima la sospensione dal servizio in assenza di prova sull’esistenza di una prassi che equiparasse la mancata risposta sulla domanda di permesso all’autorizzazione ad assentarsi, in quanto non applicabile al rapporto di lavoro, avente sua propria disciplina, l’art. 20 della l. n. 241 del 1990, che detta un principio valevole nei rapporti tra privato e P.A.).

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2018, n.16597

Licenziamento intimato per assenza ingiustificata dal servizio

In caso di trasferimento adottato in violazione dell’art. 2103 c.c. il rifiuto del lavoratore di assumere servizio presso la sede di destinazione deve essere, in ragione delle circostanze, conforme a buona fede.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento intimato per assenza ingiustificata dal servizio in ragione dell’offerta della prestazione presso l’ufficio originario e delle addotte esigenze familiari di assistenza dei genitori inabili conviventi, avuto riguardo alla distanza del luogo di nuova destinazione).

Cassazione civile sez. VI, 01/06/2018, n.14138

Assenza ingiustificata del lavoratore: licenziamento

In tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo il giudice adito è tenuto ad accertare in concreto la reale entità e gravità delle infrazioni addebitate al dipendente e il rapporto di proporzionalità tra quest’ultime e la sanzione del licenziamento.

(Nella specie, la Corte di Cassazione ha rilevato che il Giudice di merito, nel ritenere fondato il licenziamento per assenza ingiustificata, aveva omesso di valutare l’incidenza della condotta della datrice di lavoro sotto il profilo della correttezza e buona fede, la quale non aveva dato riscontro alla richiesta di usufruire del periodo di ferie ed, altresì, aveva proceduto alla formulazione della contestazione proprio allo scadere dei tre giorni di assenza ingiustificata, senza alcun richiamo preventivo e, nonostante, la conoscenza dei problemi familiari del lavoratore).

Cassazione civile sez. VI, 16/04/2018, n.9339

Assenza ingiustificata prolungata per oltre tre giorni consecutivi

In punto di reclamata qualifica superiore, nessuno dei testi ha riferito lo svolgimento delle mansioni previste dalla contrattazione collettiva di riferimento da parte della ricorrente, mentre al riguardo del licenziamento intimato per l’assenza ingiustificata della lavoratrice dal posto di lavoro, la norma del CCNL prevede la possibilità di sanzionare con il licenziamento l’assenza ingiustificata prolungata per oltre tre giorni consecutivi, quindi, con il superamento dei tre giorni, non ricorrente nel caso concreto e il datore di lavoro avrebbe potuto sanzionare il comportamento della lavoratrice con una diversa sanzione, di tipo conservativo. Concludendo, sul punto, a modifica della sentenza impugnata, il licenziamento irrogato va dichiarato illegittimo e, applicata la disposizione di cui all’art.8 della legge n.604 del 1966.

Corte appello Ancona sez. lav., 11/04/2018, n.519

La mancata comunicazione dell’assenza per malattia 

Il contratto collettivo nazionale di lavoro per le industrie metalmeccaniche prevede una serie di obblighi a carico del lavoratore assente per malattia, tutti volti a portare a conoscenza il datore di lavoro del motivo che giustifica l’assenza del dipendente.

Nel caso che sia omesso anche uno solo di tali adempimenti, salvo giustificato impedimento (ossia un impedimento che giustifichi la mancata ottemperanza di tali obblighi), l’assenza è considerata ingiustificata.

La mancata osservanza di tali obblighi è punita con una sanzione conservativa solo se l’assenza anzidetta non travalichi il quarto giorno, mentre il protrarsi dell’assenza oltre tale limite costituisce giusta causa di licenziamento, posto che l’ingiustificatezza dell’assenza non riguarda l’effettività o meno della malattia, ma il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione gravanti sul lavoratore.

Cassazione civile sez. lav., 08/11/2017, n.26465

Licenziamento con preavviso

In tema di sanzioni disciplinari, il mancato rispetto anche di uno solo degli adempimenti per la comunicazione dell’assenza per malattia o infortunio non sul lavoro, di cui all’art. 2 del c.c.n.l. industria metalmeccanica privata del 20 gennaio 2008, realizza un’ipotesi di assenza ingiustificata, per cui è prevista, ex art. 9 dello stesso contratto, una sanzione conservativa, ove l’assenza non travalichi il quarto giorno, mentre il superamento di tale termine, ai sensi del successivo art. 10, è causa di licenziamento con preavviso.

Cassazione civile sez. lav., 08/11/2017, n.26465

Obbligo retributivo: permane in assenza della prestazione lavorativa?

L’obbligo retributivo sorge in capo al datore di lavoro a fronte della mera sottoscrizione del contratto di assunzione (anche a tempo determinato) non rilevando a tal fine l’esecuzione, o meno, della prestazione lavorativa che è solo estrinsecazione di una delle prestazioni del rapporto sinallagmatico.

Ne consegue che il datore di lavoro sarà tenuto al pagamento della retribuzione anche in assenza di una prestazione lavorativa salvo il caso in cui questi fornisca la prova ex art. 2697, comma 2 c.c., della sussistenza di fatti impeditivi o modificativi dell’obbligo di retribuire (assenza ingiustificata, ecc.). Non è considerato fatto impeditivo idoneo ad escludere l’obbligo retributivo il rifiuto datoriale di ricevere la prestazione lavorativa.

Tribunale Roma, 02/10/2017, n.7932

Assenze lavorative e giusta causa di licenziamento

Risultando che il dipendente chiese ed ottenne il permesso verbale di assentarsi, in quanto rientrato al lavoro, oltre a non essergli contestata l’assenza ingiustificata, gli fu concesso nei giorni seguenti il riposo compensativo, e quanto al secondo periodo di assenza, questo era giustificato dai certificati medici in atti, regolarmente trasmessi all’INPS e, per come risulta dalla documentazione in atti, anche al datore di lavoro. Alla luce di tutte le considerazioni espresse, il licenziamento deve essere dichiarato illegittimo per insussistenza della giusta causa, trovando, così, applicazione il comma 4 dell’art. 18, come modificato dalla L. n. 92 del 2012.

Corte appello Potenza sez. lav., 09/05/2017, n.105

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Pubblicato : 27 Dicembre 2022 06:00