Assegno unico universale: come funziona
Come fare domanda dell’assegno unico per i figli, i requisiti di reddito e gli importi riconosciuti per ciascun figlio.
L’assegno unico universale è una prestazione sociale che spetta ai genitori per ciascun figlio a carico. Il contributo può essere concesso in due forme: come credito d’imposta o come assegno mensile di una somma di denaro.
In questo articolo vedremo come funziona l’assegno unico universale, chi ne ha diritto, quali sono i presupposti, come fare domanda.
Per maggiori informazioni su cos’è l’assegno unico universale e come ottenerlo si possono altresì leggere le istruzioni fornite dall’INPS dapprima con il messaggio del 31 dicembre 2021 n. 4748 e poi con la circolare del 9 febbraio 2022 n. 23. In questo articolo, tuttavia, faremo una sintesi degli aspetti principali
Requisiti per ottenere l’assegno unico universale
L’assegno è riservato a chi comulativamente:
- sia cittadino italiano o cittadino UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- sia residente e domiciliato in Italia;
- sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Con riferimento ai familiari di cittadini UE, sono inclusi:
- i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
- i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente.
Sono inoltre inclusi i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare.
A quanto ammonta l’assegno unico universale?
Con Isee fino a 15.000 euro, è riconosciuto:
- per ciascun figlio minorenne, 175 euro
- per ciascun figlio maggiorenne, 85 euro.
È prevista una maggiorazione di 85 euro a partire dal terzo figlio.
Sono previste maggiorazioni in caso di figlio disabile:
- 85 euro per disabilità media di figlio minorenne;
- 95 euro per disabilità grave di figlio minorenne;
- 105 euro per disabilità totale di figlio minorenne;
- 80 euro per qualsiasi disabilità di figlio da 18 a 21 anni;
L’importo si riduce gradualmente (di 50 euro per i figli minorenni e 25 euro per i maggiorenni) al crescere del valore Isee fino a 39.999,99 euro.
Da 40.000 euro in poi l’assegno spetta nella misura minima di 50 euro per i figli minorenni e 25 euro per i figli maggiorenni.
Per effetto delle modifiche introdotte con l’art. 1, c. 357, L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), a decorrere dal 1° gennaio, tale misura base è incrementata del 50%, comprese le rivalutazioni periodiche in base agli indici del costo della vita, nei seguenti casi:
- in generale, per ciascun figlio di età inferiore a un anno;
- nei nuclei familiari con tre o più figli, per ciascun figlio di età compresa tra un anno e tre anni nel caso di ISEE del nucleo familiare non superiore a € 40.000 (soglia rivalutata per l’anno 2023 pari a € 43.240).
Sono previste maggiorazioni mensili al ricorrere di particolari condizioni, specificate di seguito. Con riferimento ai figli:
- per ciascun figlio successivo al secondo: da € 85 a € 15, in base al valore ISEE;
- per ciascun figlio minorenne disabile, con valori differenziati in base alla gravità della condizione: non autosufficienza – € 105; disabilità grave – € 95; disabilità media – € 85;
- per ciascun figlio maggiorenne fino a 21 anni con disabilità di grado almeno medio: 80 euro;
- per ciascun figlio maggiorenne di età pari o superiore a 21 anni con disabilità di grado almeno medio: da € 85 a € 25 in base al valore Isee;
- nuclei familiari con 4 o più figli: € 100 per nucleo familiare. A partire dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione è elevata a € 150. Se nel nucleo sono presenti figli di genitori diversi, la maggiorazione spetta unicamente al soggetto per il quale è accertato il rapporto genitoriale (ad esempio, in un nucleo con 4 figli di cui solo tre in comune ad entrambi i genitori, la maggiorazione spetta solo al genitore di tutti e 4 i figli presenti nel nucleo stesso); per la determinazione del numero di figli si considerano tutti i figli a carico e facenti parte del nucleo secondo le regole ISEE, compresi i figli non aventi diritto all’assegno (Mess. INPS 20 aprile 2022 n. 1714)
Con riferimento alla madre:
- per le madri di età inferiore ai 21 anni: € 20 mensili per ciascun figlio.
Con riferimento a entrambi i genitori:
- se i genitori, al momento della domanda, sono entrambi titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo o d’impresa, posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell’anno; sono compresi anche i redditi derivanti da NASpI e DIS-COLL in percezione al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno, i redditi dei genitori lavoratori agricoli autonomi ai sensi dell’art. 32 TUIR, i redditi dei braccianti agricoli e dei lavoratori stagionali purché le relative attività siano coperte da contribuzione annuale; è rilevante anche il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2 TUIR; la maggiorazione non può essere richiesta per i nuclei con un solo genitore anche se lavoratore: da € 30 a 0, a seconda del valore ISEE, per ciascun figlio minore. A partire dall’anno 2023, la maggiorazione è riconosciuta anche ai nuclei in cui vi sia un solo genitore a causa del decesso dell’altro genitore; in questi casi, la maggiorazione è riconosciuta per un periodo di 5 anni successivi al decesso.
Presentazione della domanda
La domanda è presentabile da parte di:
- chi esercita la responsabilità genitoriale (a prescindere dalla convivenza con il figlio);
- dal figlio maggiorenne per se stesso;
- da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato,
- a partire del 1° gennaio di ogni anno, all’INPS, in via telematica. La domanda può essere presentata in proprio (tramite SPID, CIE o CNS, ovvero tramite contact center) o avvalendosi dell’assistenza di un istituto di patronato.
È prevista la possibilità di presentare la domanda anche da dispositivo mobile, previa installazione dell’app “INPS mobile”.
La domanda deve essere presentata una volta sola per ogni anno e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio. È possibile aggiungere ulteriori figli in ipotesi di nuove nascite in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la DSU già presentata.
Se la domanda è presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno; altrimenti, l’Assegno è riconosciuto dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. L’INPS provvede al riconoscimento dell’Assegno entro sessanta giorni dalla domanda.
Pagamento dell’Assegno unico universale
L’Assegno spetta in parti uguali agli esercenti la responsabilità genitoriale. Tuttavia, in assenza di richiesta specifica, che può avvenire anche in un momento successivo alla domanda, l’Assegno è erogato al richiedente.
Pertanto, il richiedente, selezionando l’opzione corrispondente nella domanda potrà inserire, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore. Se i dati di pagamento del secondo genitore sono forniti in un momento successivo, il pagamento del 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.
I figli maggiorenni possono presentare la domanda in sostituzione dei genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di Assegno loro spettante. La misura della prestazione è limitata alla quota di assegno di competenza del figlio maggiorenne.
Decorrenza dell’Assegno unico universale
L’Assegno ha diversa decorrenza a seconda del momento di presentazione della domanda:
- domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento: l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno;
- domande presentate dal 1° luglio dell’anno di riferimento: la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.
In ipotesi di nucleo familiare in cui sono presenti figli che hanno in comune un solo genitore, deve essere presentata una domanda di assegno da parte di ogni coppia di genitori.
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