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Assegno straordinario: spetta sino alla pensione?

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(@consulenze)
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Ho aderito al fondo solidarietà bancari per il periodo 1 novembre 2018 30 giugno 2020 in quanto il requisito per la pensione matura il 1°luglio 2020 come da comunicazione Inps (Prima assunzione 18 marzo 1978 lavoro ininterrotto sino all’ingresso nel fondo).

Ora leggo che per il 2020 sono state reintrodotte le cosiddette finestre nel mio caso la normativa trova applicazione? In caso affermativo quale sarà la data entro cui dovrò presentare la domanda di pensione e quale sarà la prima data di erogazione?

L’Inps, nella circolare 10/2019, al punto 2, ha fornito importanti chiarimenti sulla situazione di chi, come il lettore, percepisce una prestazione di accompagnamento alla pensione da un fondo di solidarietà.

Per la precisione, le disposizioni normative non individuano requisiti specifici per l’accesso agli assegni straordinari a sostegno del reddito e alle prestazioni di accompagnamento alla pensione, ma ne subordinano il diritto e l’erogazione al perfezionamento dei requisiti minimi, contributivi o anagrafici, previsti dalla normativa vigente al momento del pensionamento, necessari per il conseguimento della prima decorrenza utile di pensione (anticipata o vecchiaia) entro il periodo massimo di fruizione delle prestazioni stesse.

I requisiti per la pensione anticipata (art.24 co. 10 D.L. 201/2011) sono stati modificati, dall’art. 15 del D.L. 4/2019 (il cosiddetto «decretone» sulle pensioni): dal 1° gennaio 2019 l’accesso alla pensione anticipata è consentito al raggiungimento di:

  • 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini:
  • 41 anni e 10 mesi per le donne.

In entrambi i casi con l’attesa, però, di una finestra pari a 3 mesi.

In altre parole, la decorrenza del trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti contributivi, che non saranno adeguati – fino al 31 dicembre 2026 – alla speranza di vita (art.12 D.L. 78/2010).

Il comma 4 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 4/2019 precisa che per l’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito (di cui al D.lgs. 148/2015), nonché per la prestazione di accompagnamento alla pensione (isopensione, art. 4, co. da 1 a 7-ter, L.92/2012), aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2019, i datori di lavoro devono provvedere al pagamento delle prestazioni ai lavoratori fino alla decorrenza del trattamento pensionistico. Per quanto riguarda il versamento dei contributi figurativi correlati, questi sono dovuti fino alla maturazione dei requisiti minimi previsti per il trattamento di pensione.

Di conseguenza:

  • le prestazioni di accompagnamento di cui alla legge n. 92/2012 e gli assegni straordinari di cui al decreto legislativo n. 148/2015 devono essere erogati, ai sensi dell’art.15 D.L. 4/2019 anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica;
  • il versamento della contribuzione correlata è dovuto solo fino al raggiungimento dei requisiti contributivi (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne).

Ipotizzando una decorrenza del trattamento di prepensionamento successiva al 31 dicembre 2018, e ipotizzando che l’interessato maturi il 1° luglio 2023 la «vecchia» decorrenza per la pensione anticipata ordinaria (al quesito non è stata allegata la comunicazione Inps, per cui non è possibile per la scrivente conoscere la tipologia di trattamento liquidato) senza l’applicazione della finestra, l’assegno di solidarietà sarà erogato sino al 30 settembre e la nuova decorrenza della pensione presunta risulterà il 1° ottobre 2023, per effetto della finestra trimestrale.

Normalmente, si consiglia di presentare domanda di pensione a partire da 3 mesi prima della decorrenza.

Gli assegni straordinari e le prestazioni di accompagnamento alla pensione, con decorrenza successiva al 1° gennaio 2019, sono infatti certificati ed erogati fino al raggiungimento del trattamento pensionistico, quindi anche durante il periodo di finestra.

Nulla cambia in rapporto alla pensione di vecchiaia ordinaria (art.24 co. 6 D.L. 201/2011), per la quale la finestra trimestrale non è prevista.

Articolo tratto da una consulenza resa dalla dott.ssa Noemi Secci, consulente del lavoro.

 
Pubblicato : 24 Aprile 2023 17:10