Assegno sociale: ne ha diritto chi intesta la casa ai figli?
Chi si rende volutamente nullatenente perché dona i propri immobili a terzi può ottenere l’assegno dell’Inps per i poveri?
Ipotizziamo il caso di un uomo privo di consistenti redditi salvo una casa al centro città. Tale proprietà, innalzando il suo Isee, fa sì che la domanda per l’assegno sociale gli venga rigettata dall’Inps. Così decide di intestare l’immobile al figlio. In un’ipotesi del genere – che potremmo definire di “povertà auto indotta” – è possibile comunque ottenere il sostegno assistenziale?
La quesitone è stata di recente risolta dalla Cassazione. Più in particolare, alla Corte è stato chiesto se ha diritto all’assegno sociale chi intesta la casa ai figli. Si tratta di una quesitone di estremo interesse: difatti, dinanzi a una tale possibilità, potrebbero essere numerosi i papà, specie quelli anziani, che anticipando la divisione del proprio patrimonio rispetto alla successione ereditaria, potrebbero così godere del sussidio dell’Inps.
Prima però di affrontare il tema principale, ricordiamo quali sono i requisiti per avere l’assegno sociale.
Per richiedere l’assegno sociale dall’Inps sono necessari alcuni requisiti fondamentali.
Innanzitutto, il richiedente deve aver compiuto almeno 67 anni di età.
In secondo luogo, è necessario avere una residenza effettiva e continuativa in Italia per almeno 10 anni.
Infine, per poter beneficiare dell’assegno sociale, il reddito personale annuo non deve superare i 6.085,30 euro, mentre il reddito complessivo annuo coniugale non deve superare i 12.170,60 euro.
Si tratta di un limite molto stringente, volto a garantire che solo le persone effettivamente in stato di bisogno possano accedere all’assegno sociale. Questi requisiti sono stati stabiliti per garantire una corretta distribuzione delle risorse pubbliche, destinando i fondi a coloro che ne hanno effettivamente bisogno.
Veniamo ora alla domanda che abbiamo lasciato in sospeso: può avere l’assegno sociale chi fa una donazione al figlio della propria casa?
Ebbene, secondo la Suprema Corte, la risposta è affermativa: ha diritto all’assegno sociale anche chi intesta i propri beni immobili a terzi (ad esempio ai parenti). E ciò perché – è questa la sostanza del principio affermato dalla giurisprudenza – «il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale (così come previsto dall’articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995) prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla assenza di redditi o dell’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge: non importa quindi che lo stato di bisogno sia anche incolpevole».
L’unica cosa che potrebbe evitare la percezione dell’assegno sociale è la condotta fraudolenta tenuta dal richiedente, cosa però che, nell’esempio che abbiamo appena fatto, non ricorre.
Lo Stato è quindi tenuto a pagare l’assegno sociale al cittadino in stato di bisogno anche se questi – come nel caso di specie – ha donato due immobili, potenziale fonte di reddito, alla figlia. Un diritto che non può essere negato solo perché la precaria condizione economica è frutto di una scelta. La legge richiede solo lo stato di bisogno e non un’indigenza incolpevole. Tranne, ovviamente il caso della frode.
Il principio non è nuovo. Già nel 2021 la stessa Cassazione aveva affermato la stessa regola [2]. Sempre la Cassazione, l’anno scorso [3] aveva stabilito che se il cittadino si separa dal coniuge in via consensuale e, in quella sede, rinuncia all’assegno di mantenimento pur avendone diritto, l’Inps non può comunque negargli l’assegno sociale.
Anche in quella occasione i giudici avevano sottolineato come non vi è alcuna indicazione nella legge circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l’accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua oggettività.
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