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Assegno di divorzio e pensione sociale

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(@angelo-greco)
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Separazione e divorzio: l’assegno di mantenimento concorre a fare reddito e si calcola per ottenere l’assegno dell’Inps? E che succede a chi rinuncia agli alimenti dall’ex coniuge?

Ci sono due domande che si pongono quando si incrociano le parole assegno di divorzio e pensione sociale. La prima: il mantenimento versato dall’ex fa “reddito” e quindi va calcola ai fini del riconoscimento della prestazione assistenziale da parte dell’Inps? La seconda: l’eventuale rinuncia all’assegno di mantenimento, espressa dal coniuge più debole economicamente nell’ambito di una procedura di separazione o divorzio consensuale, può impedire di ottenere l’assegno sociale o la pensione sociale?

A questi due interrogativi hanno già risposto le aule di tribunale. Ecco quali sono gli indirizzi della giurisprudenza in merito.

L’assegno di divorzio serve per commisurare la pensione sociale? 

L’assegno di divorzio – corrisposto all’ex coniuge ai sensi della legge 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 5, comma 4 – rientra fra i “redditi propri” dei quali – ai sensi della legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 26 – occorre tener conto al fine di accertare, in relazione al limite massimo stabilito dalla legge, la sussistenza o meno, in capo all’ex coniuge che percepisce l’assegno stesso, del diritto alla pensione sociale e la misura di tale beneficio [1].

In buona sostanza, l’assegno di mantenimento e l’assegno di divorzio “fanno reddito” vanno calcolati per verificare se il relativo beneficiario abbia diritto, ed in che misura, alla pensione sociale. 

Si può chiedere l’assegno sociale se si rinuncia all’assegno divorzile?

La seconda questione concerne la possibilità di poter richiedere l’assegno sociale all’Inps dopo aver intrapreso una procedura di separazione o divorzio consensuale dall’ex coniuge e, in quella sede, aver volontariamente rinunciato all’assegno di mantenimento, così rendendosi – in un certo senso “consapevolmente” – bisognosi. Ebbene, secondo la giurisprudenza [2], il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale ex articolo 3, comma 6 della legge 8 agosto 1995 n. 335 prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell’assenza di redditi o dell’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge. Quindi non assume alcun rilievo la mancata richiesta, da parte dell’assistito, degli alimenti dovuti dall’ex coniuge a titolo di assegno divorzile; non è previsto che lo stato di bisogno, per essere rilevante, debba essere anche incolpevole.

In buona sostanza, chi rinuncia al mantenimento può poi ottenere l’assegno o la pensione sociale.

Una soluzione del genere si presta chiaramente a facili comportamenti truffaldini: le coppie potrebbero cioè fingere di separarsi solo per scomporre il nucleo familiare e, con esso, anche il calcolo dell’Isee e, in tal modo, accedere ai benefici socio-assistenziali. 

Ciò nonostante, secondo la giurisprudenza – anche quella della Cassazione – poiché nessun divieto è posto dalla legge a riguardo, spetta all’amministrazione effettuare i dovuti controlli per evitare abusi. La  magistratura non può invece far altro che applicare la legge e quindi riconoscere il diritto alla pensione o all’assegno sociale anche a chi ha rinunciato volontariamente agli alimenti. 

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Pubblicato : 13 Gennaio 2023 07:00