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Apprendistato professionalizzante: come funziona

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(@paolo-remer)
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Limiti di età e deroghe, durata del contratto, obblighi delle parti, diritti del lavoratore, modalità di formazione, assunzione: tutto ciò che bisogna sapere.

Il contratto di apprendistato professionalizzante prevede opportunità interessanti per la formazione dei giovani e meno giovani – in alcuni casi sono compresi anche gli over 30 – ed anche per i datori di lavoro. Vediamo come funziona per capire quali sono i vantaggi, e gli obblighi, previsti per entrambe le parti del rapporto.

L’apprendistato professionalizzante di cui ci occuperemo è chiamato anche apprendistato di 2° livello, per distinguerlo da quello di 1° livello, finalizzato al conseguimento di una qualifica o diploma professionale, e di 3° livello, dedicato all’alta formazione e ricerca scientifica.

Apprendistato professionalizzante: limiti di età

L’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro introdotto in Italia nel 2003, finalizzato alla formazione di lavoratori e lavoratrici di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Vi rientrano anche i giovani di 17 anni compiuti che già possiedono una qualifica professionale riconosciuta dai sistemi di istruzione e formazione.

Sono, invece, esclusi coloro che hanno già compiuto i 30 anni, ma tali limiti di età non valgono per i lavoratori rimasti disoccupati e percettori delle relative indennità (Naspi o Dis-Coll) e per coloro che sono stati inseriti nelle liste di mobilità: lo prevede l’art. 47 del D. Lgs. n. 81/2015, che tuttavia – a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 – non consente alle società ed associazioni sportive la possibilità di attivare la formula di apprendistato professionalizzante per i lavoratori sportivi che hanno più di 23 anni.

Apprendistato professionalizzante: la formazione

Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire all’apprendista tutta la formazione professionale necessaria per fargli acquisire le competenze necessarie a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto.

Per dare effettività a questo obbligo è previsto che il contratto di apprendistato professionalizzante debba contenere un percorso formativo individuale, che potrà essere svolto in azienda o all’esterno. È proprio l’elemento della formazione che distingue l’apprendistato professionalizzante da altre figure di apprendistato.

Il rapporto lavorativo di apprendistato professionalizzante prevede, quindi, necessariamente e inderogabilmente, una formazione specifica e personalizzata dell’apprendista. Questa fase si svolge sotto la direzione di un tutor e comunque sempre sotto la responsabilità del datore di lavoro.

Apprendistato professionalizzante: durata e periodo di prova

Il contratto di apprendistato professionalizzante, che va necessariamente stipulato per iscritto, deve avere una durata minima di 6 mesi e può arrivare a un termine massimo di 3 anni, esteso a 5 anni se riguarda una formazione di tipo artigianale che rientra nelle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

Nel contratto deve essere espressamente indicata sia la prestazione richiesta all’apprendista sia la qualifica che egli potrà ottenere al termine della formazione ricevuta e delle attività svolte.

Nel contratto di apprendistato professionalizzante si può anche prevedere un periodo iniziale di prova, che può avere durata massima di 3 mesi.

In caso di assenze superiori a 30 giorni per malattie o infortuni, la durata del periodo di apprendistato può essere prolungata per un corrispondente periodo, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile.

Apprendistato professionalizzante e assunzione

Al termine del periodo stabilito, se il rapporto ha avuto esito positivo, l’apprendista viene assunto a tempo indeterminato, ma il datore di lavoro non è obbligato a farlo, in quanto potrebbe anche cessare il rapporto lavorativo alla scadenza contrattuale prevista e senza dover fornire una specifica motivazione.

Comunque gli imprenditori con più di 50 dipendenti sono tenuti ad assumere almeno il 20% degli apprendisti (quindi uno su cinque), altrimenti non potranno sottoscrivere nuovi contratti di apprendistato professionalizzante.

Prima della scadenza del contratto, invece, il datore di lavoro può interrompere l’apprendistato solo per giusta causa, e rispettando i dovuti termini di preavviso. È importante sottolineare che, se al termine del periodo di apprendistato, il datore di lavoro (o l’apprendista stesso) non esprime il recesso con le modalità stabilite dal contratto e dal Ccnl, il rapporto di lavoro diventa a tempo indeterminato.

Apprendistato professionalizzante: retribuzione

Il datore di lavoro deve corrispondere uno stipendio per le prestazioni svolte dall’apprendista. L’ammontare della retribuzione è commisurato all’esperienza dell’apprendista in fase di formazione. Quindi il contratto di apprendistato professionalizzante è sempre a titolo oneroso e il lavoro non può essere svolto gratuitamente.

La paga, comunque, è inferiore rispetto a quella dei lavoratori dipendenti a quelli già assunti con contratto a tempo indeterminato nel corrispondente livello, e il contratto di lavoro può prevedere che sia più bassa di uno o al massimo due livelli rispetto alla categoria di riferimento.

In tali casi, all’inizio l’apprendista riceve soltanto il 60% di tale retribuzione (più il 35% delle ore dedicate alla formazione), ma può ottenere un aumento progressivo nel corso del tempo, sino a raggiungere il 100%, secondo le previsioni dei contratti collettivi nazionali.

Apprendistato professionalizzante e Naspi

In ogni caso, agli apprendisti sono riconosciute le medesime tutele previste per la generalità dei lavoratori dipendenti subordinati (assegno unico per i figli, maternità obbligatoria, assicurazione Inail, ecc.), compreso il ricorso agli ammortizzatori sociali in caso di crisi occupazionali: in particolare, gli apprendisti che perdono il posto di lavoro per cause involontarie – come il licenziamento o le dimissioni date per giusta causa – hanno diritto alla Naspi (la nuova assicurazione sociale per l’impiego, corrispondente alla vecchia indennità di disoccupazione).

Apprendistato professionalizzante: agevolazioni

Le aziende che ricorrono ai contratti di apprendistato professionalizzante godono di agevolazioni fiscali e contributive che dipendono dalle dimensioni dell’impresa, dalla zona geografica e dal numero degli addetti.

Gli sgravi – che non sono permanenti e vengono riconosciuti anno per anno dalle leggi di Bilancio – possono arrivare, in alcuni periodi, anche al 100% soprattutto nelle Regioni del Sud Italia.

Esistono inoltre diversi incentivi e fondi (europei, nazionali e locali) destinati alla formazione degli apprendisti, ai quali si può accedere partecipando ai relativi bandi.

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Pubblicato : 17 Giugno 2024 12:00