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Appello senza firma digitale: è inammissibile?

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(@raffaella-mari)
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L’impugnazione priva della firma digitale è inammissibile anche se poi l’avvocato ha certificato la validità dell’atto con un software approvato e riconosciuto dall’Agid (Agenzia per l’Italia Digitale).

Sapevi che un appello privo di firma digitale potrebbe essere considerato inammissibile, nonostante la certificazione del software dell’Agid e la firma del legale sul mandato? Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione recentemente. Ma quali sono, nel dettaglio, i principi affermati dalla Suprema Corte? E quali sono i fattori che determinano l’ammissibilità di un appello? Scopriamolo insieme.

Qual è il ruolo della firma digitale nell’ammissibilità di un appello?

Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 34099 del 2 agosto 2023), un appello privo di firma digitale è inammissibile. Questa sentenza è stata emessa in risposta al ricorso di un uomo il cui avvocato aveva presentato un appello senza firma digitale, ma con firma presente sul mandato di difesa.

Il software dell’Agid può garantire l’ammissibilità dell’appello?

No. Secondo la Corte, non ha importanza se il software dell’Agid (Agenzia per l’Italia Digitale) ha certificato la validità dell’atto in un secondo momento. Questo perché la verifica effettuata dal ricorrente “in proprio” non corrisponde necessariamente agli atti trasmessi, ricevuti e accettati dalla Cancelleria del Tribunale. Pertanto, la certificazione del software dell’Agid non è sufficiente a confutare l’attestazione della Cancelleria che segnala l’assenza della firma digitale.

La firma del legale sul mandato può rendere valido l’appello?

Anche in questo caso, la risposta è no. La Corte di Cassazione ha stabilito che la validità della sottoscrizione del legale sul mandato è irrilevante. Pertanto, un appello è ammissibile solo in presenza di irregolarità della firma digitale e non di assenza assoluta.

Qual è un esempio pratico di questa situazione?

Immaginiamo un caso in cui un avvocato presenta un appello per conto del suo cliente. Tuttavia, l’avvocato dimentica di apporre la firma digitale sull’appello, ma firma il mandato legale. In seguito, il software dell’Agid certifica la validità dell’appello. Tuttavia, secondo la sentenza della Corte di Cassazione, questo appello sarebbe considerato inammissibile a causa dell’assenza della firma digitale.

Quali sono i criteri legali che determinano l’inammissibilità di un appello?

I criteri legali sono stabiliti dall’art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022, che elenca diverse situazioni in cui l’impugnazione è inammissibile, tra cui l’assenza della firma digitale del difensore sull’atto di impugnazione o sulle copie informatiche, o la trasmissione dell’atto da un indirizzo di posta elettronica certificata non presente nel Registro generale degli indirizzi certificati o non intestato al difensore.

Il principio affermato dalla Cassazione sull’appello privo di firma digitale

In conclusione, la Corte ha affermato che: « «Fermo quanto previsto dall’art. 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell’atto ai sensi del comma 6-bis l’impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l’atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6 – bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all’originale ; c) quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; e) quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all’articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4».

 
Pubblicato : 4 Agosto 2023 13:30