Appello: a chi si notifica se la parte è deceduta?
In caso di morte della parte costituita a mezzo di procuratore, la mancata dichiarazione o notificazione del relativo evento cosa comporta?
L’appello a chi si notifica se la parte è deceduta? Nel caso di morte della parte processuale nel corso della causa, qualora ciò non venga dichiarato dal suo avvocato, la notifica dell’appello può essere effettuata nei confronti dell’originaria parte del processo di primo grado, presso lo studio del suo difensore. Lo ha stabilito la Cassazione [1] con una sentenza che, tempo fa, chiuse un contrasto interpretativo insorto in giurisprudenza, richiamando peraltro un simile orientamento delle Sezioni Unite [2].
La mancata dichiarazione della morte del cliente comporta l’ultrattività del mandato all’originario difensore e, quindi, quest’ultimo continua a rappresentare la parte deceduta come se il suddetto evento della morte non si fosse mai prodotto.
Questa situazione può essere modificata nel giudizio di appello solo se:
- si costituiscono gli eredi della parte deceduta (o il rappresentante legale della parte diventata incapace);
- oppure il suo procuratore – già provvisto di procura alla lite valida anche per i seguenti gradi di processo – dichiara in udienza, o notifica alle altre parti, l’evento della morte.
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