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Appalto pubblico: i criteri di aggiudicazione

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(@carlos-arija-garcia)
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Che cosa viene tenuto in considerazione per assegnare un lavoro o una fornitura? Che cosa succede se l‘offerta è troppo bassa?

Ogni appalto pubblico viene aggiudicato sulla base di alcuni criteri stabiliti dal Codice dei contratti pubblici, che è la normativa più recente in materia. Due i presupposti fondamentali: che l’offerta dell’operatore economico interessato a partecipare sia conforme alle previsioni contenute nel bando e nei documenti di gara e che provenga da un soggetto che possiede i requisiti richiesti. Non è detto che l’assegnazione avvenga a favore di chi presenta l’offerta meno costosa: vengono valutate anche le caratteristiche dell’operatore dal punto di vista della solidità finanziaria e dell’esperienza ed il rispetto di alcuni parametri. Ecco, allora, quali sono i criteri di aggiudicazione di un appalto pubblico secondo la normativa.

Cosa conta per ottenere un appalto

In linea di principio (ma, come detto e come vedremo tra poco, non è scontato che alla fine venga fatto così), l’appalto pubblico viene aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, intesa come miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia. Con il solo criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, vengono assegnati:

  • i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera;
  • i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
  • i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
  • gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione;
  • gli affidamenti di appalto integrato.

Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.

Nell’offerta economica, l’operatore deve indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.

L’Amministrazione può decidere di non aggiudicare l’appalto se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Tale facoltà può essere esercitata non oltre il termine di 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

Appalto pubblico: vince sempre l‘offerta più bassa?

Come si diceva, però, non è detto che la gara d’appalto venga vinta per forza da chi fa l’offerta più bassa, anzi: vengono valutate la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati, appaia anormalmente bassa. In tal caso, vengono chieste all’operatore economico delle spiegazioni circa il prezzo o i costi proposti. I chiarimenti devono arrivare entro 15 giorni dalla richiesta e possono riguardare:

  • l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
  • le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
  • l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente.

Non sono, invece, ammesse giustificazioni in relazione a:

  • trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
  • oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Se viene accertato che un’offerta è anormalmente bassa perché l’operatore economico ha ottenuto un aiuto di Stato, la stazione appaltante può escluderla unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l’offerente e se quest’ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente, che l’aiuto era compatibile con il mercato interno. In caso di esclusione, viene informata la Commissione europea.

 
Pubblicato : 30 Luglio 2023 17:15