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Appalti: quando è responsabile il subappaltatore?

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(@consulenze)
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Ho effettuato dei lavori di sola posa di pavimenti esterni come subappaltatore. Ho ricevuto qualche giorno fa un reclamo del committente, per dei vizi che riguardano i lavori dell’apppaltatore. Volevo capire se il cliente può citarmi in giudizio o se ormai sono passati tutti i termini di prescrizione.

Da quanto evinco, Lei ha stipulato un rapporto contrattuale con la ditta che Le ha subappaltato i lavori di piastrellamento.

Per tali ragioni, dovrebbe essere l’appaltatore a chiedere il Suo intervento, mentre la committente dovrebbe chiedere l’intervento al primo, non esistendo un rapporto diretto tra Lei e la committente.

Infatti, l’appaltatore risponde dei vizi anche nel caso di subappalto di opere non essendo esonerato da responsabilità nei confronti del committente (Tribunale Milano, sez. VII, 30/04/2020, n. 2666).

Tant’è che, come sostiene la giurisprudenza, l’appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l’esistenza di vizi e difformità essendo prima di tale momento privo dell’interesse ad agire, atteso che il committente potrebbe accettare l’opera nonostante i vizi palesi oppure non denunciare mai i vizi occulti, oppure denunciarli tardivamente, per cui di nulla potrebbe dolersi l’appaltatore perché nessun danno sarebbe a lui derivato dalla esistenza di difformità o vizi dell’opera realizzata dal subappaltatore (Corte appello Brescia, sez. I, 11/04/2019, n. 644).

Non vorrei che la committente sia d’accordo con l’appaltatrice, al fine di addebitarLe un vizio che non La riguarda.

Da quanto mi dice, infatti, il vizio, se esistente, non è a Lei addebitabile, ma alla ditta appaltatrice che ha eseguito il massetto.

Per tali ragioni, il mio consiglio è quello di procedere e rispondere alla Committente, tramite legale, rappresentando che Lei non è assolutamente responsabile dei vizi lamentati, di competenza esclusiva della ditta appaltatrice.

Con riguardo alle eventuali decadenze, l’articolo 1667 c.c. stabilisce che l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera.

La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.

L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera.

Per tali ragioni, sembrerebbe che la committente sia decaduta dal diritto di far valere quei vizi.

Tuttavia, questo rilievo dovrebbe essere effettuato dall’appaltatore che, se d’accordo con la committente (per agire contro di Lei), potrebbe riconoscere il vizio e così sanare la decadenza.

Dunque, nella lettera di riscontro alla Committente eviterei di parlare di decadenze effettive, magari utilizzando una frase generica, di stile, sulle decadenze.

Mi soffermerei, viceversa, nel sottolineare come non è Lei il responsabile di quei vizi, che deve essere individuato esclusivamente nell’appaltatore.

L’intervento di un legale potrebbe avere effetto deterrente e stroncare sul nascere qualsiasi pretesa giudiziaria.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla

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Pubblicato : 8 Ottobre 2022 06:00