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Appaltatore, inadempimento, consegna in ritardo o vizi?

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(@mariano-acquaviva)
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Mancato completamento dei lavori da parte dell’appaltatore: il committente può far valere la garanzia per difformità e vizi dell’opera?

Ogni contratto obbliga le parti a rispettare gli impegni assunti, pena il sorgere di una specifica responsabilità denominata, appunto “contrattuale”. Tanto vale, ovviamente, anche nell’ipotesi di appalto, cioè di contratto con cui un’impresa assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.

A tal proposito, non bisogna far confusione tra i casi in cui l’appaltatore non abbia portato a termine l’esecuzione dell’opera (o lo abbia fatto con notevole ritardo a fronte degli accordi) rispetto ai casi invece in cui l’opera, benché completata, presenti vizi, difformità o difetti. Approfondiamo questa differenza.

Appalto: opera completata ma viziata

Secondo la giurisprudenza [1], solo qualora l’opera sia stata completata ma presenti vizi, difformità o difetti, si applica la particolare disciplina del codice civile [2] secondo cui:

  • l’appaltatore è tenuto a fornire la garanzia al committente per tutte le difformità e/o i vizi dell’opera (salvo che il committente, conoscendo detti vizi o potendoli conoscere, abbia accettato l’opera);
  • il committente deve necessariamente, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro 60 giorni dalla scoperta;
  • l’azione contro l’appaltatore si prescrive in 2 anni dal giorno della consegna dell’opera.

In sintesi. L’azione contro l’appaltatore si prescrive in 2 anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia purché le difformità o i vizi siano state denunciati entro 60 giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi due anni dalla consegna

Appalto: opera non consegnata o consegnata con ritardo

Qualora l’appaltatore non abbia portato a termine l’esecuzione dell’opera commissionata, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale [3]: ciò significa che l’inadempimento può essere fatto valere entro 10 anni e non ci sono termini di decadenza da rispettare per la denuncia dell’omissione.

Dunque, in caso di omesso completamento dell’opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è consentito ricorrere alla garanzia per difformità e vizi la quale invece richiede necessariamente il totale compimento del lavoro commissionato.

In questo senso anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione [4], secondo cui nel caso in cui l’opera appaltata non sia stata eseguita, sia stata eseguita in ritardo o non sia stata completata, ai fini del risarcimento del danno subito dal committente per vizi occulti della cosa operano i principi della generale responsabilità per inadempimento contrattuale.

 
Pubblicato : 31 Dicembre 2023 10:25