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Antiriciclaggio: le leggi che regolamentano i pagamenti e le transazioni

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(@paolo-remer)
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Quando scattano le segnalazioni di operazioni sospette e cosa comportano per chi ha compiuto o ricevuto il movimento finanziario finito nel mirino degli inquirenti.

I movimenti di denaro sono visti con sospetto dal legislatore, perché si teme che alimentino transazioni illecite e servano a “ripulire” i proventi di vari gravi reati, che arricchiscono parecchio chi li commette: dall’estorsione al traffico di droga, dallo sfruttamento della prostituzione ai reati di stampo mafioso, dall’usura al terrorismo, fino alle rapine a mano armata (sono in declino i sequestri di persona, che andavano di gran voga negli anni Settanta).

Così nel corso del tempo è nata e si è evoluta una complessa normativa antiriciclaggio, costituita da un corpo di leggi che regolamentano i pagamenti e le transazioni. Siccome a priori non si sa se chi compie quel movimento finanziario è un criminale o un comune cittadino, le segnalazioni di operazioni sospette sono standardizzate, a partire da un determinato importo, così come esiste una soglia limite al di sopra della quale non sono più consentiti i pagamenti in contanti, e bisogna obbligatoriamente veicolare l’operazione nei canali tracciabili: quindi bisogna usare i bonifici, gli assegni o le carte di credito.

Quali sono le leggi antiriciclaggio?

La normativa antiriciclaggio è contenuta in una serie di fonti non solo nazionali ed interne, ma anche e soprattutto internazionali: queste ultime sono costituite da numerose convenzioni, bilaterali o plurilaterali, tra l’Italia e gli Stati che cooperano contro la criminalità economica, e da norme varate dall’Unione Europea con regolamenti (direttamente applicabili in tutti i Paesi membri) o direttive (che, per diventare efficace, devono essere recepite nell’ordinamento interno con apposite leggi).

Per inciso, va osservato che proprio questo margine di manovra concesso dalle direttive nel recepimento ha permesso di variare, nel corso del tempo, la soglia massima per l’uso del denaro contante nei pagamenti: il limite negli ultimi anni è stato modificato più volte, in range compreso tra i 12.500 euro ed i 1.000 euro; attualmente, dal 1° gennaio 2023, è stata portata a 5.000 euro (sino al 2022 era di 3.000 euro).

La legislazione nazionale antiriciclaggio subisce l’influsso della normativa internazionale e comunitaria, quindi partiamo dall’esame di queste fonti.

Normativa internazionale

A livello internazionale, esiste un Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale – conosciuto con la sigla GAFI – composto attualmente da 39 Paesi aderenti all’OCSE, tra cui l’Italia, con lo scopo di contrastare il riciclaggio.

Il GAFI, che nel 2019 è diventato un organismo permanente, ha elaborato una corposa normativa composta da oltre 40 raccomandazioni, che gli Stati aderenti sono tenuti a recepire e ad applicare. Queste raccomandazioni, però, costituiscono atti di soft law, ossia di “diritto morbido”, e non sono vincolanti, ma valgono come modelli standard di riferimento in ambito internazionale.

Provvedimenti dell’Unione Europea

La normativa dell’Unione Europea in materia antiriciclaggio si articola in una serie di provvedimenti volti ad armonizzare le legislazioni degli Stati membri e a creare una strategia comune di contrasto al fenomeno del riciclaggio e reimpiego di denaro.

Tra questi provvedimenti, spiccano la cosiddetta quarta e quinta Direttiva antiriciclaggio [1], rispettivamente emanate nel 2015 e nel 2018, che tracciano un sistema di prevenzione in linea con le raccomandazioni del GAFI: l’approccio è basato sul rischio (risk-based approach) con una serie di alert che fanno scattare le misure preventive e i controlli delle Autorità di vigilanza ed inquirenti. Tra queste ultime, il ruolo maggiore in ambito comunitario è svolto dalla Financial Intelligence Unit (FIU), competente ad indagare anche sui cosiddetti “reati presupposto” del riciclaggio, che sono alla base del fenomeno.

È previsto anche un sistema di scambio automatico di segnalazioni delle operazioni transfrontaliere sospette che coinvolgono diversi Paesi europei: lo Stato che le rileva è tenuto a comunicarle agli altri interessati, con un meccanismo di “cross-border” che attua la cooperazione a livello concreto e negli specifici casi.

Inoltre, un Regolamento europeo [2] obbliga le Autorità nazionali, a partire dalle Agenzie fiscali, come quella delle Dogane, a trasmettere alla FIU le dichiarazioni di trasferimento oltrefrontiera di denaro contante per importi pari o superiori a 10.000 euro; nella definizione di «contante» sono compresi non solo banconote e monete, ma anche strumenti assimilati, come le carte di credito o di pagamento, gli assegni e tutti gli altri mezzi idonei ad “incorporare” un valore liquido, come, ad esempio, i lingotti d’oro.

Legislazione italiana antiriciclaggio

La fondamentale legge antiriciclaggio italiana è rappresentata dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che attua due pregresse direttive europee aventi ad oggetto la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

È una normativa cornice, in quanto viene integrata da numerose disposizioni di attuazione, emanate con decreti del Ministro dell’Economia e Finanze e con provvedimenti emessi dall’UIF, l’Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d’Italia, che ha un ruolo fondamentale nella gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio.

Segnalazione di operazioni sospette (Sos)

In base al meccanismo del risk-based approach cui abbiamo accennato, La normativa antiriciclaggio si basa su appositi indicatori di anomalia delle operazioni finanziarie: i pagamenti e le transazioni vengono rilevati dagli intermediari (banche, imprese ed anche professionisti, come i notai, i commercialisti e gli avvocati) che hanno l’obbligo di segnalare all’UIF le operazioni sospette di cui vengono a conoscenza durante le proprie attività, compilando ed inviando l’apposito modello Sos.

Gli indicatori di anomalia sono elencati nella legge italiana antiriciclaggio [3] ma in modo esemplificativo ed, appunto, indicativo, cioè non esaustivo e tassativo, perché – come rileva l’UIF, che provvede ad aggiornare periodicamente l’elenco – «non è possibile definire in astratto tutte le fattispecie suscettibili di prefigurare gli estremi di un’operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo». La valutazione sull’effettivo carattere sospetto dell’operazione, quindi, deve basarsi su elementi ulteriori, e non soltanto sulla «mera ricorrenza di una o più anomalie elencate negli indicatori».

Comportamenti anomali che fanno scattare la Sos

I modelli e gli schemi descrittivi dei comportamenti anomali sono, quindi, uno strumento di ausilio e di orientamento per l’individuazione delle operazioni sospette da segnalare. Tra i numerosi casi, nella pratica spiccano queste tipologie:

  • il superamento dei limiti per i pagamenti in contanti (dal 1° gennaio 2023 la soglia è fissata a 5.000 euro; il limite è più elevato, pari a 15.000 euro, per i servizi di money transfer e per i commercianti o agenzie di viaggi e turismo che vendono beni e servizi a stranieri non residenti in Italia), che, al di là dei possibili fenomeni di riciclaggio, comporta di per sé l’applicazione di severe sanzioni amministrative pecuniarie, con un minimo di mille euro [4];
  • i prelievi di denaro contante, quando vengono effettuati ripetutamente e per importi rilevanti, con carte o altri documenti emessi da Stati non appartenenti all’Unione Europea e in valute diverse dall’Euro;
  • la commissione di reati tributari, come l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, la creazione e cessione di crediti d’imposta non spettanti, o le frodi all’Iva nazionale ed intracomunitaria, che sono considerati gravi segnali sintomatici di riciclaggio;
  • le operazioni in oro (da investimento o ad uso industriale) effettuate sul territorio nazionale o con trasferimenti da e verso l’estero, se non sono state regolarmente dichiarate, preventivamente o a consuntivo, e risultano  eccedenti il limite mensili di 12.500 euro;
  • l’esecuzione di prelievi o versamenti in contanti compiuti agli sportelli bancari (compresi quelli automatici, i cosiddetti Atm) per cifre che superano i 10.000 euro mensili (anche con singole operazioni ciascuna di importo inferiore, ad esempio 11 versamenti da 1.000 euro ciascuno): la banca o l’intermediario deve inviare la Sos all’Unità di informazione finanziaria, che eseguirà l’istruttoria per verificare se possa trattarsi di riciclaggio di denaro e di proventi illeciti (l’indagine si chiuderà subito se, ad esempio, risulta che i versamenti sono stati fatti da un esercente commerciante al dettaglio che riceve quotidianamente dai clienti numerosi pagamenti in contanti e quindi le numerose operazioni sono giustificate).
 
Pubblicato : 22 Maggio 2023 12:00