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Annullamento viaggio per malattia: spetta il rimborso?

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(@angelo-greco)
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Quando è possibile ottenere un rimborso in denaro per un viaggio annullato per causa di forza maggiore, secondo la recente decisione della Corte Ue.

Cosa succede se devi annullare un viaggio a causa di malattia o di altra causa di forza maggiore? Hai diritto a un rimborso in denaro o l’organizzatore del viaggio può rimborsarti con un voucher da spendere in futuro? A rispondere a queste domande è stata da un lato la nostra Corte di Cassazione e dell’altro Corte di Giustizia dell’UE. Vediamo quali sono i principi affermati dalla giurisprudenza.

Si può annullare un viaggio per una malattia?

Partiamo da ciò che dice la Cassazione. Se, dopo aver acquistato un pacchetto turistico “all inclusive”, il viaggiatore si ammala tanto non poter più partire per cause oggettive, questi ha diritto alla restituzione della somma versata al tour operator, anche nel caso in cui non abbia stipulato una polizza a copertura degli “eventi imprevedibili”.

Con queste parole la Suprema Corte (sent. n. 18047/2018) ha respinto il ricorso del tour operator condannato già dai giudici di merito a restituire a una coppia l’intero importo versato per il viaggio, dopo che uno dei due acquirenti aveva contratto una «grave ed improvvisa patologia».

Se la fruizione di un viaggio con finalità turistica diviene inattuabile per una causa di forza maggiore, non prevedibile e non addebitabile a colpa del consumatore, il contratto deve essere risolto. Il tutto senza penali e anche se non si è stipulata l’assicurazione “malattia”.

In altri termini, secondo i giudici, la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione può essere invocata anche nel caso in cui sia divenuta impossibile il godimento della prestazione della controparte.

Quale norma dà diritto al viaggiatore di annullare il viaggio per malattia?

La norma che attribuisce il diritto al contraente di annullare il viaggio per sopravvenuta forza maggiore, come appunto una malattia, è contenuta all’articolo 1463 del codice civile. Si stabilisce infatti che «Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito».

Attenzione però: la malattia deve essere grave o comunque tale cioè da rendere oggettivamente impossibile la partenza. Pertanto potrebbe trattarsi anche di un semplice infortunio come un incidente stradale con frattura di un arto.

È bene che l’impossibilità della partenza sia attestata da un certificato medico, meglio se rilasciato da una struttura pubblica (pronto soccorso, ASL, ecc.).

Cosa ha deciso la Corte Ue sul rimborso di viaggi annullati per forza maggiore?

La Corte Ue (Causa C-407/21) ha stabilito che, in caso di annullamento di un viaggio per causa di forza maggiore, l’organizzatore del viaggio non può rimborsare il viaggiatore con un voucher da spendere in viaggi futuri, ma deve rimborsarlo in denaro.

La sentenza è scaturita da un caso portato avanti dalle associazioni UFC-Que Choisir e CLCV che chiedevano l’annullamento di un’ordinanza francese relativa alle condizioni finanziarie per la risoluzione di contratti di viaggio e di soggiorno turistici in caso di circostanze inevitabili, straordinarie o di forza maggiore.

Il governo francese sosteneva che, a causa del gran numero di richieste di rimborso connesse alla pandemia di COVID-19, la solvibilità degli organizzatori di viaggi avrebbe potuto essere talmente compromessa da mettere a repentaglio la loro esistenza. Pertanto, aveva permesso l’emissione di voucher validi per 18 mesi come rimborso.

La Corte ha dichiarato che gli Stati membri non possono invocare la forza maggiore per esentare gli organizzatori di pacchetti turistici dall’obbligo di rimborso previsto dalla direttiva, e che per “rimborso” deve intendersi una restituzione in denaro.

Questa decisione significa che, se un viaggio viene annullato per causa di forza maggiore, i viaggiatori hanno diritto a un rimborso in denaro. Questo può offrire maggiore flessibilità ai viaggiatori, dato che non saranno vincolati a spendere il loro rimborso per futuri viaggi con lo stesso organizzatore.

 
Pubblicato : 11 Giugno 2023 08:15