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Annullamento donazione di persona anziana e malata e denuncia penale

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(@angelo-greco)
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Circonvenzione di incapace: la donazione è nulla ma per l’incriminazione penale serve la malafede. 

È possibile l’annullamento di una donazione fatta da una persona anziana o malata, ossia in condizioni di incapacità di intendere e volere. Tuttavia, non sempre il comportamento del beneficiario della donazione, rivolto a carpire la benevolenza del donante con lusinghe e adulazioni, integra il reato di «circonvenzione di incapace» ed è quindi passibile di denuncia penale. Affinché possa scattare la condanna è infatti necessaria la malafede. 

Ma procediamo con ordine e vediamo cosa prevede la nostra legge.

Donazione invalidata per circonvenzione di incapace

Per comprendere meglio la questione da un punto di vista giuridico e quindi stabilire quando può essere annullata la donazione, facciamo un esempio concreto. Trattasi invero di una situazione assai frequente che spesso origina controversie tra beneficiari di testamenti e/o di donazioni da un lato e parenti del donante e/o del defunto dall’altro.

Immaginiamo che una donna di mezza età approfitti del fatto che il proprio vicino di casa è anziano e bisognoso di assistenza, senza figli e ormai vedovo. I parenti di quest’ultimo ormai rimasti in vita – i fratelli e i nipoti – lo hanno abbandonato e non se ne prendono quasi mai cura. Così la donna, che vive sul suo stesso pianerottolo, lo va spesso a trovare, gli cucina talvolta la cena, gli fa la spesa. La donna è animata dall’intenzione di farsi intestare alcuni dei beni immobili del nonnetto. L’uomo difatti, dopo un po’ decide di premiarla e, per evitare che alla propria morte i suoi parenti possano spartirsi l’eredità, va dal notaio e le dona l’appartamento in cui vive, riservandosi l’usufrutto fino alla morte. 

Con l’apertura però della successione del donante, i suoi familiari si rivolgono al giudice per chiedere l’annullamento della donazione, sostenendo che la donna si sarebbe approfittata dello stato di infermità mentale del donante, ormai anziano e poco lucido. E a tal fine producono la perizia di un medico di parte che attesterebbe lo stato di incapacità di intendere e volere dello stesso. Gli stessi familiari presentano inoltre una querela per circonvenzione di incapace contro la donna.

Quale sarà l’esito dei due giudizi? Cerchiamo di comprenderlo qui di seguito. 

Quando c’è circonvenzione di incapace?

La circonvenzione di incapace è un reato previsto dall’articolo 643 del codice penale. Secondo tale norma chi abusa dello stato d’infermità o di debolezza psichica di una persona, anche se non ufficialmente interdetta o inabilitata, e la induce a compiere un atto che comporti un effetto dannoso (come una donazione o un testamento), è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 euro a 2.065 euro.

Per il reato è sufficiente che la persona sia psichicamente vulnerabile. Non basta un semplice lieve decadimento cognitivo (come tipicamente succede agli anziani che hanno ad esempio difetti di memoria o sono particolarmente emotivi e fragili). La legge non richiede una assoluta incapacità di intendere e volere ma si accontenta del fatto che l’autore dell’atto versi in una situazione soggettiva di fragilità psichica derivante dall’età o dall’insorgenza o dall’aggravamento di una patologia neurologica o psichiatrica che consenta ad altri di suggestionarlo e privarlo del suo potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio.

Ma attenzione, ed è questo un aspetto assai importante: affinché possa esserci una condanna penale per circonvenzione di incapace non basta la minorata capacità della persona anziana: è necessario che vi sia anche un’opera di persuasione e pressione morale, da parte del colpevole, a compiere l’atto in questione (ossia la donazione o il testamento). 

In altri termini il reato di circonvenzione di incapace presuppone il dolo da parte dell’imputato, ossia la sua malafede. E la malafede sussiste solo se lo stato di incapacità fosse facilmente rilevabile da una persona comune. 

In presenza quindi di una persona affetta da una malattia mentale che si manifesti a intermittenza o solo in determinate circostanze, tali quindi da non essere riconoscibili da estranei, non c’è reato di circonvenzione di incapace. 

Così, secondo la Cassazione, le sole blandizie, ossia le adulazioni, le richieste, i suggerimenti o anche le sollecitazioni, o anche la semplice affettuosità da parte di terzi possono tutt’al più essere contestate sotto un piano morale, ma non giuridico: ragion per cui chi “corteggia” solo per interesse non commette illecito. Tali condotte – sottolinea la Cassazione – anche se appaiono eticamente discutibili, non violano la legge e non integrano reato. 

Quando si può annullare la donazione o il testamento per infermità mentale?

L’articolo 428 del codice civile stabilisce che gli eredi e i familiari di una persona incapace di intendere e volere possono far annullare le donazioni da questa effettuate e, alla sua morte, anche il testamento. E questo perché le persone che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni non possono fare valide donazioni. In ogni caso la richiesta di annullamento della donazione può essere fatta solo entro 5 anni dall’atto (o, per gli immobili, dalla loro trascrizione). Anche l’annullamento del testamento può essere proposto entro 5 anni che però decorrono dal decesso del testatore.

Per poter annullare la donazione (o il testamento) è sufficiente provare l’esistenza dell’incapacità di intendere o di volere al momento della donazione. Tale prova si può ricavare dal comportamento di colui che ha effettuato la donazione, dal contesto dell’atto o da un’eventuale dichiarazione di interdizione intervenuta in un momento successivo. Non è quindi necessario che il donatario fosse al corrente dello stato di incapacità del donante, come invece visto per la commissione del reato di circonvenzione di incapace. La malafede qui non rileva. 

La malafede del donatario rileverebbe se si agisse per annullamento dell’atto per «dolo» che è un’altra causa di invalidità della donazione o del testamento. Ne abbiamo parlato nell’articolo Testamento fatto sotto inganno o costrizione: come contestarlo. La Cassazione ha però detto che non è sufficiente una qualsiasi influenza psicologica quale la semplice adulazione, la lusinga, le moine e le smancerie. Occorre infatti qualcosa in più: la presenza di altri mezzi fraudolenti che – avuto riguardo all’età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso – siano idonei a trarre in inganno il testatore. Insomma, il donatario o l’erede deve aver suscitato nel testatore delle false rappresentazioni, orientando la sua volontà in un senso e che, in assenza di tale condotta, non si sarebbe mai spontaneamente indirizzata.

Circonvenzione di incapaci: come annullare una donazione

Alla luce di quanto abbiamo appena detto è ben possibile che la querela per circonvenzione di incapace venga archiviata o il procedimento penale si concluda con l’assoluzione. E ciò perché lo stato di incapacità non era riconoscibile dall’imputato che pertanto ha agito – con le sue lusinghe – senza sapere di avere davanti una persona incapace. E dall’altro lato, potrebbe anche essere che le sue azioni non hanno raggiunto il livello di coazione psicologica richiesto dalla norma. Diversamente non si potrebbe mai avere rapporti con una persona fragile o accettare da questa un regalo per timore di dover poi affrontare un processo penale. 

Nello stesso tempo però, svanita la carta penale, resta quella civile ossia di far annullare la donazione o il testamento perché, come detto, in tali casi non è necessario dimostrare la malafede del beneficiario essendo sufficiente la prova dello stato di incapacità del disponente. 

Nell’esempio da cui siamo partiti, se la donna, beneficiaria della donazione, conosceva lo stato di infermità mentale del vicino e se n’è dolosamente approfittata, non con semplici lusinghe ma con vere e proprie pressioni psicologiche, allora si potrà pervenire a una condanna penale. La donazione comunque potrà essere annullata dai parenti dimostrando l’assoluta incapacità di intendere e volere del donante al momento della donazione. Non basta quindi la semplice situazione «soggettiva di fragilità psichica» che invece è richiesta per il reato di circonvenzione di incapace.  

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Pubblicato : 30 Gennaio 2023 19:15