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Animali in condominio: possono stare in giardino?

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(@mariano-acquaviva)
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Il regolamento condominiale può vietare di condurre gli animali domestici all’interno delle parti comuni dell’edificio?

Secondo la legge (art. 1138 cod. civ.), le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. In condominio, quindi, è sempre ammesso avere cani e gatti all’interno del proprio appartamento. Lo stesso principio vale anche per le parti comuni? Gli animali possono stare in giardino? Vediamo cosa prevede l’ordinamento giuridico.

Il regolamento può vietare di avere animali?

Come anticipato in premessa, il regolamento condominiale non può vietare ai condòmini di avere animali domestici.

L’eventuale clausola in contrasto con tale disposizione di legge deve ritenersi radicalmente nulla (Trib. Cagliari, 22 luglio 2016); per disapplicarla, quindi, non sarebbe nemmeno necessario proporre formale impugnazione entro il consueto termine di trenta giorni.

La norma parla chiaramente di “animali domestici”, per tali dovendosi intendere tutti quelli da compagnia, come cani, gatti, furetti, roditori, conigli, uccelli, pesci, ecc.

È pertanto possibile che il regolamento vieti il possesso di animali esotici, come serpenti o iguane.

Il regolamento contrattuale può vietare di avere animali?

Si pone ora il problema di comprendere se un regolamento contrattuale adottato all’unanimità possa derogare al divieto di possedere animali domestici.

Secondo la giurisprudenza (Trib. Lecco, sent. 2549/2022), la nullità colpisce comunque la clausola contraria, pur se contenuta in un regolamento convenzionale.

Anche il regolamento contrattuale, pertanto, non potrebbe vietare la detenzione di animali in condominio.

Va però detto che sul punto non c’è perfetta concordanza di vedute, essendoci anche chi, al contrario, ritiene che con il regolamento contrattuale si sarebbe liberi di imporre il divieto assoluto di tenere animali, in presenza della volontà unanime espressa dai proprietari.

Il regolamento può vietare gli animali nelle parti comuni?

Il regolamento può proibire di lasciare gli animali domestici all’interno del giardino e/o delle altre parti comuni, come il cortile, le scale e l’androne.

La ragione è molto semplice: il divieto serve a tutelare il decoro, l’igiene e la sicurezza dell’edificio, che potrebbero essere messi a repentaglio dall’abbandono incontrollato di animali.

Si pensi al cane che, se lasciato solo, potrebbe mordere uno dei condòmini oppure sporcare nelle aree comuni.

Insomma: poiché il regolamento contiene le norme circa l’uso delle cose comuni, è possibile che esso stabilisca il divieto di lasciar scorrazzare liberamente gli animali domestici all’interno del giardino condominiale oppure delle altre parti comuni.

Resta dunque la facoltà all’assemblea disciplinare l’uso degli spazi o dei servizi comuni da parte dei proprietari di animali, nonché il comportamento che essi devono tenere all’interno del complesso condominiale: ciò sul generale presupposto che il diritto di ciascun condomino di usare e di godere a suo piacimento dei beni comuni trova limite nel pari diritto di uso e di godimento degli altri.

Lasciare libero un animale o custodirlo senza le debite cautele, oppure affidarlo a persona inesperta, può costituire peraltro un illecito amministrativo (art. 672 del codice penale) punito con la sanzione pecuniaria fino a 258 euro.

Diverso invece è il caso del regolamento che vieti in assoluto agli animali domestici dei condòmini di accedere alle parti comuni, anche muniti di regolare guinzaglio e museruola: una norma di questo tipo, infatti, sarebbe illegittima in quanto si tramuterebbe in un sostanziale divieto di tenere animali in condominio, i quali finirebbero così per poter stare solamente nelle unità abitative private dei proprietari.

Il regolamento che vietasse agli animali domestici di passare per le scale o di usare l’ascensore sarebbe illegittimo in quanto renderebbe praticamente impossibile portare fuori di casa il proprio animale.

Gli animali dei condòmini possono stare in giardino?

Alla luce di quanto detto sinora possiamo affermare che gli animali dei condòmini possono stare in giardino, purché non siano lasciati soli ma siano sempre sotto il controllo dei loro proprietari, al fine di tutelare il decoro e la sicurezza dell’edificio.

Pertanto, è possibile portare il cane a passeggiare nel giardino condominiale, a patto che siano rispettate le norme di conduzione (guinzaglio o museruola) e che siano rispettate le norme igieniche (raccolta delle deiezioni).

Tanto è stato confermato anche dalla giurisprudenza (Trib. Roma, 3 aprile 2017) secondo cui il giardino del condominio – così come le parti comuni dell’edificio – può essere fruito da tutti i condòmini.

 
Pubblicato : 17 Giugno 2024 08:15