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Animali in autostrada: chi risarcisce i danni?

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(@paolo-remer)
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Quali soggetti sono tenuti al risarcimento dei danni per gli incidenti in autostrada provocati dalla presenza di animali sulla carreggiata.

Viaggiando in autostrada può accadere che un animale selvatico o un cane randagio invadano improvvisamente la carreggiata e si trovino sulla tua traiettoria. Non sempre è possibile effettuare una frenata efficace o un’altra manovra di emergenza per scongiurare l’impatto, e la velocità elevata impone di evitare brusche sterzate.

Così sono possibili incidenti, anche gravi, che talvolta coinvolgono anche altre autovetture e provocano danni alle persone oltre che ai veicoli. Il sinistro può essere devastante, ma anche nei casi più lievi, quando c’è una rottura del faro o l’ammaccatura del cofano e della carrozzeria, sorge il medesimo problema di fondo, quello del risarcimento dei danni: chi è tenuto a pagare? Il proprietario dell’animale nella quasi totalità dei casi manca; l’assicurazione molte volte non opera; il proprietario o il gestore del tratto autostradale può essere ritenuto responsabile della presenza di animali in autostrada e dei conseguenti danni oppure no? E se sì, a quali condizioni?

Animali sulla strada: opera l’assicurazione?

Sgombriamo subito il campo da questa possibilità: quando l’incidente stradale è provocato dalla presenza di un animale che si trova sulla traiettoria di marcia – anche nei casi in cui esso sia la turbativa che ti ha fatto perdere il controllo dell’auto per non investirlo e così sbandare colpendo altri veicoli o ostacoli fissi – la tua assicurazione non ti risarcirà perché in questi casi non operano le norme sulla responsabilità civile previste per la circolazione su strada, a meno che tu non sia dotato di un’apposita polizza che copre anche questi specifici rischi.

Di solito, nella pratica commerciale, questa particolare assicurazione per i danni derivanti dagli incidenti causati da animali vaganti su strade e autostrade – e, in genere, per tutti i danni accidentali che possono verificarsi e non sono coperti dalla normale polizza Rc auto viene associata al pacchetto contro le calamità e gli eventi naturali, oppure è compresa nella formula kasko, o nella sua variante mini kasko per i rischi da collisione. Per conoscere le formule esistenti, leggi “Garanzie accessorie: quali sono e a cosa servono“.

A chi chiedere il risarcimento?

Tieni presente che sulle autostrade il proprietario dell’animale non è individuabile in una specifica persona fisica o giuridica quando si tratta di fauna selvatica, che appartiene allo Stato, oppure è molto difficilmente individuabile, salvi i casi dei cani abbandonati di cui parleremo tra poco. Inoltre succede raramente che all’interno dei tratti autostradali ci siano, a differenza di quanto accade sulle strade normali, mucche o capre lasciate al pascolo e sfuggite al controllo dei guardiani. Infatti, le autostrade sono presidiate dalle barriere laterali e da vari tipi di ostacoli fissi ai margini delle carreggiate, come i muri di contenimento e soprattutto le recinzioni, che sono collocate proprio per impedire invasioni di animali o persone sulle carreggiate destinate allo scorrimento veloce dei veicoli.

Così per ottenere il risarcimento bisogna interpellare sempre l’ente proprietario o la società concessionaria incaricata della gestione del tratto stradale interessato. Essi, infatti, hanno per legge [1] la responsabilità oggettiva per i danni provocati dalle cose affidate alla loro custodia: devono fare di tutto per prevenire ed evitare eventi del genere, che non sono affatto imprevedibili e perciò non rientrano nella nozione di caso fortuito (un evento anomalo, eccezionale ed imprevedibile, che in quanto tale sfugge alla responsabilità del custode).

Il proprietario, o per lui il gestore, ha il potere e il dovere di organizzarsi in maniera da prevenire ed evitare ogni situazione di pericolo, ed è in grado di farlo perché controlla l’autostrada e così si assume i rischi di ogni eventualità che possa verificarsi, salve le eccezioni che esamineremo tra breve. Così sono proprio loro i responsabili in prima battuta dei danni provocati da animali, anche a prescindere da una loro colpa, come afferma la Corte di Cassazione [2].

Cosa deve dimostrare il danneggiato?

Responsabilità oggettiva del proprietario o del gestore non significa, però, responsabilità automatica e indiscriminata. Le parti in causa dovranno dimostrare la sussistenza di determinati elementi posti a loro rispettivo carico per affermare, o per escludere, il diritto al risarcimento.

Al danneggiato, in particolare, rimane l’onere di provare il rapporto tra causa ed effetto, cioè dovrà dimostrare che l’incidente è accaduto proprio a causa dell’attraversamento dell’animale, e pertanto non è attribuibile ad altre circostanze. Così bisognerà dimostrare, nello specifico, l’improvvisa presenza dell’animale sulla carreggiata nel momento in cui l’autovettura stava sopraggiungendo e, ovviamente, l’evento lesivo, cioè i danni riportati, che dovranno essere esattamente descritti e quantificati, sia quelli riguardanti il veicolo sia quelli alle persone che abbiano riportato lesioni o morte in conseguenza del sinistro.

Ma il fatto che in questi casi non si debba dimostrare la colpa del proprietario dell’autostrada non esclude che il conducente debba aver tenuto una condotta di guida prudente in relazione alle concrete condizioni di visibilità e di traffico ed, inoltre, pienamente rispettosa delle regole di circolazione stradale, a partire dai limiti di velocità. Solo in questo modo risulterà che la collisione non poteva essere evitata; altrimenti – pensa al caso in cui l’animale era ben visibile e avvistabile a distanza, ma l’automobilista era distratto oppure viaggiava a velocità eccessiva e imprudente – ci sarà una corresponsabilità del danneggiato, che darà vita a un concorso di colpa insieme all’Ente proprietario (quindi con diminuzione del risarcimento in proporzione al grado accertato), o addirittura a una responsabilità esclusiva dell’automobilista.

Cosa può provare il gestore?

Fino a questo punto, la responsabilità del gestore per i danni non è ancora definitivamente accertata: può infatti ancora sfuggire fornendo la prova liberatoria. Egli ha infatti la facoltà di dimostrare che l’incidente è accaduto per un caso fortuito, cioè un evento imprevisto e imprevedibile e dunque inevitabile anche per lui, nonostante il controllo e la vigilanza esercitati sull’autostrada che ha in custodia.

Qui, veniamo al punto cardine, perché le ipotesi che si verificano nella pratica sono le più varie e la giurisprudenza diverge nelle soluzioni. Il caso più frequente è la rottura della recinzione autostradale, quello più deprecabile è l’abbandono volontario dell’animale da parte di qualcuno che lo ha lasciato vagante sulle corsie; c’è poi il sempre più frequente caso della presenza di cinghiali sulle carreggiate. Intanto, tieni presente che solo se il gestore riuscirà a fornire questa prova liberatoria della rottura accidentale e imprevedibile della recinzione autostradale – è tutto a suo carico l’onere di dimostrare come è avvenuto l’evento e perché l’evento non poteva essere evitato o riparato in tempo – il danneggiato non avrà diritto ad alcun risarcimento.

La recinzione: come influisce sul risarcimento

Secondo la giurisprudenza maggioritaria e dominante, quando la rete di recinzione autostradale risulta integra (abbiamo appena visto che è la società concessionaria a doverlo provare) il gestore non sarà responsabile dei danni causati dagli animali che sono entrati sulla carreggiata e hanno provocato incidenti.

Ma qui c’è da considerare il fatto che la recinzione nei tratti autostradali è sempre molto estesa ed anche il fenomeno per il quale gli animali possono percorrere lunghi tratti prima di invadere la carreggiata; dunque potrebbero essere penetrati attraverso un punto di recinzione mancante o rovinato che si trova anche molto distante dal luogo che poi essi hanno raggiunto ed in cui si trovavano quando hanno causato l’incidente.

Perciò i giudici non si limitano a ritenere valida la prova di integrità della recinzione fornita dal gestore quando è riferita al solo tratto specifico e comprende un arco circoscritto, quello in prossimità del punto di verificazione del sinistro. Infatti alcune sentenze [3]  considerano proprio l’eventualità che l’animale sia penetrato nel percorso autostradale in un punto indeterminato più distante e  piuttosto lontano dal luogo dell’incidente e che non è stato ispezionato: l’intrusione potrebbe ragionevolmente essere avvenuta proprio da lì, dove non c’è prova che il gestore abbia adottato le dovute cautele.

La conclusione, dunque, sarà che manca la prova liberatoria e così la società concessionaria verrà ritenuta responsabile dei danni provocati e condannata a risarcirli.

Il punto nodale per la giurisprudenza è dunque la recinzione ed il suo stato. Quando è in perfette condizioni, e la società autostradale è in grado di dimostrarlo in giudizio, ottenere il risarcimento dei danni per l’incidente stradale causato dalla presenza dell’animale selvatico sarà più difficile, ma non impossibile. La recinzione, infatti, è uno degli elementi tipici previsti dalla legge [4] per le autostrade e da ciò discende l’obbligo di mantenerle integre ed efficienti. Anche la presenza di un buco di modeste dimensioni – sufficiente, ad esempio, a far passare un cinghiale – può essere fonte di responsabilità, e a nulla varrebbe per la società concessionaria eccepire la difficoltà di individuarlo.

Intanto, per precauzione, le maggiori concessionarie a partire da Aspi (Autostrade per l’Italia) sostituiscono periodicamente le reti sui tratti più esposti; perciò – essendo tutti i lavori eseguiti documentati dalle gare d’appalto svolte per la loro esecuzione – non sarà loro difficile dimostrare, nei futuri eventuali giudizi risarcitori, di aver adempiuto agli oneri a loro carico e potranno così fornire la prova liberatoria che le renderà esenti da responsabilità.

Rimane ancora da esaminare l’ipotesi del caso fortuito o della responsabilità altrui, come nel caso in cui la recinzione sia mantenuta in condizioni perfette ma ci sia stato l’abbandono volontario di un animale.

Cane abbandonato in autostrada

Abbandonare un cane in autostrada è un fenomeno deprecabile e costituisce anche lo specifico reato di abbandono di animali. Questo significa che il responsabile sarà tenuto, oltre a scontare la pena detentiva che gli verrà irrogata, anche al risarcimento dei danni provocati dalla sua condotta.

In effetti, se la norma di base, come abbiamo visto, prevede che in caso di incidente in autostrada derivato dalla presenza di un animale di qualsiasi genere deve rispondere dei danni l’ente proprietario della strada affidata alla sua custodia, quando si tratta di un abbandono volontario di un animale domestico opera la clausola che esclude dalla responsabilità oggettiva del gestore per le cose in custodia proprio le cause dovute a dolo o colpa di qualcuno.

In questi casi, però, spetta sempre al gestore dimostrare che l’incidente è stato dovuto ad un evento imprevedibile e inevitabile, come può essere appunto l’abbandono di un cane lasciato sulla corsia poco prima, senza che i custodi del tratto autostradale interessato abbiano avuto il tempo di intervenire per rimuoverlo.

Proprio per questo, le società di gestione eseguono indagini accurate e approfondite per individuare il colpevole, con telecamere, testimonianze e rilievi della Polizia stradale, partendo dall’autovettura dalla quale il cane è stato abbandonato o dal collare e dalle caratteristiche dell’animale. Una volta trovato il responsabile, ne chiederanno la chiamata in causa in giudizio e sarà lui a dover risarcire i danni provocati.

Se, invece, non venisse trovato, torniamo ai criteri precedenti, che valgono anche nel caso in cui l’animale sia acceduto attraverso un buco della recinzione obbligatoria. Anche nei casi di abbandono volontario il gestore mantiene l’obbligo di vigilare e di intervenire tempestivamente per rimuovere tutte le cause di pericolo o di ostacolo alla circolazione.

Per la legge è l’autostrada in sé ad essere considerata potenzialmente pericolosa, per l’eventuale presenza di animali come per una molteplicità di altri fattori che il gestore deve prevedere, prevenire ed eliminare, salvi i casi fortuiti cui abbiamo accennato.

 
Pubblicato : 2 Marzo 2023 18:22