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Anatocismo bancario: come provarlo senza estratti conto?

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(@angelo-greco)
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Interessi bancari non dovuti: guida su come affrontare cause contro l’anatocismo della banca se non si ottiene copia del contratto e degli estratti conto.

I correntisti che intendono contestare l’anatocismo praticato dalle banche devono per forza disporre di tutti gli estratti conto per avviare una causa? Recentemente, la Cassazione ha fornito chiarimenti importanti su questo argomento, offrendo nuove prospettive per la gestione di tali cause.

Vediamo dunque come provare l’anatocismo bancario senza estratti conto, quali prove fornire e come difendersi.

Cosa significa anatocismo e come incide sul cliente bancario?

L’anatocismo si verifica quando una banca calcola gli interessi non solo sul capitale principale ma anche sugli interessi già maturati e scaduti, creando così un effetto “a valanga”.

Questa pratica può portare a debiti significativamente maggiori per il cliente.

L’anatocismo è illegittimo se viene calcolato più di una volta all’anno, se non è accettato dal cliente e non viene applicato anche agli interessi attivi.

È necessario avere tutti gli estratti conto per contestare l’anatocismo?

Secondo la recente ordinanza della Cassazione (numero 35039/2022), non è necessario presentare tutti gli estratti conto per provare l’anatocismo. Una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) può essere sufficiente, a partire dal primo saldo a debito documentato.

Se la banca non fornisce gli estratti conto, il giudice può basarsi su altri mezzi di prova per ricostruire i saldi. Questi mezzi devono fornire indicazioni certe e complete sulle movimentazioni del conto.

In particolare, in assenza di estratti conto completi, il saldo iniziale a debito riportato nel primo estratto conto disponibile, o in quelli intermedi, diventano il punto di partenza per il ricalcolo. Questo dato è considerato il più sfavorevole al cliente, il quale ha l’onere della prova degli indebiti pagamenti.

Cosa ha detto la Cassazione sugli estratti conto?

Ecco le parole della Cassazione nella sentenza in commento:

«Ove il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici, e non sia possibile accertare l’andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), deve essere assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall’onere della prova degli indebiti pagamenti».

Il cliente ha diritto a ottenere copia della documentazione dalla banca?

La normativa principale in materia di banche e credito è rappresentata dall’articolo 119 del Testo Unico Bancario (TUB). Questo articolo prevede che i clienti delle banche abbiano il diritto di ricevere, al termine del loro contratto o almeno una volta all’anno, un resoconto dettagliato e chiaro del loro rapporto bancario. Tale resoconto deve essere fornito per iscritto o su un altro tipo di supporto durevole che sia stato accettato in anticipo dal cliente.

Specificatamente, per i conti correnti, le banche comunicano queste informazioni attraverso l’invio degli estratti conto e dei riassunti scalari, che i clienti ricevono con una frequenza annuale o più frequente. Inoltre, il quarto comma dell’articolo 119 del TUB stabilisce che i clienti (o chiunque ne prenda il posto, come un erede o un amministratore dei beni) hanno il diritto di ottenere, entro un periodo massimo di novanta giorni e a proprie spese, copie della documentazione relativa a operazioni specifiche effettuate negli ultimi dieci anni. Le banche possono addebitare ai clienti solo i costi di produzione di tale documentazione.

È importante sottolineare che le banche sono obbligate a fornire ai clienti copie dei contratti bancari, come stabilito dall’articolo 117 del TUB. Questi contratti devono essere redatti per iscritto e una copia deve essere consegnata al cliente sia al momento della firma che successivamente, ad esempio in caso di smarrimento.

Recentemente, la Corte di Cassazione, nell’ordinanza numero 35039 del 2022, ha ribadito che le banche sono tenute a conservare la documentazione bancaria per un decennio. Tuttavia, questa posizione è stata messa in discussione dal Tribunale di Napoli con una sentenza del 26 aprile 2023. Secondo questa sentenza, le banche sono tenute a fornire ai clienti tutti gli estratti conto e i riassunti scalari, non solo quelli degli ultimi dieci anni, ma di tutto il periodo di durata del rapporto.

Il Tribunale di Napoli ha motivato la sua decisione sostenendo che il limite di dieci anni stabilito dall’articolo 119 del TUB si applica solo alla documentazione di singole operazioni, come un bonifico, ma non agli estratti conto e ai riassunti scalari. Secondo il Tribunale, l’obbligo di rendicontazione periodica è parte dell’obbligo di trasparenza e viene soddisfatto attraverso la consegna degli estratti conto e dei riassunti scalari. Limitare la conservazione e la consegna di questi documenti solo agli ultimi dieci anni violerebbe il diritto del cliente all’informazione e alla trasparenza.

Di conseguenza, il Tribunale ha stabilito che i correntisti hanno il diritto di richiedere e ottenere dalla banca gli estratti conto e i riassunti scalari per l’intera durata del rapporto bancario. I clienti possono esercitare questo diritto inviando alla banca una richiesta specifica ai sensi del comma 4 dell’articolo 119 del TUB. In caso di mancata risposta, il cliente può rivolgersi al giudice per ottenere un decreto ingiuntivo che obblighi la banca a consegnare la documentazione richiesta.

 
Pubblicato : 16 Novembre 2023 11:15