Amministratore condominio trattiene i soldi: è reato?
Depositare sul conto corrente personale, anziché su quello condominiale, il denaro ricevuto dai condòmini fa scattare l’appropriazione indebita.
L’attività di amministratore di condominio è sempre più professionale e succede spesso che ciascun professionista si occupi contemporaneamente di più condomini. In questi casi è facile fare “confusione” tra le somme provenienti da un condominio con quelle degli altri immobili amministrati. Non dovrebbe affatto essere così: l’amministrazione condominiale deve essere ordinata e precisa in tutti gli aspetti, a partire dalla tenuta della contabilità.
Tuttavia nella pratica i casi in cui l’amministratore “intasca” per sé i soldi versati dai condòmini non sono rari, e allora ci si chiede: se l’amministratore di condominio trattiene i soldi, è reato?
Conto corrente condominiale
Per prevenire abusi, la legge impone espressamente la tenuta di uno specifico conto corrente condominiale, che deve essere intestato al condominio e non all’amministratore.
Su questo conto dedicato devono confluire tutte le somme ricevute dai condòmini e transitare tutte le spese effettuate per conto del condominio.
Ad esempio, se un condòmino paga le quote consegnando la somma in contanti all’amministratore, questi è tenuto a versare il più presto possibile l’importo sul conto condominiale, anziché impiegare direttamente quel denaro per pagare un fornitore del condominio o, peggio ancora, a trattenere la somma nella sua personale ed esclusiva disponibilità.
Ogni condòmino ha diritto di prendere visione degli estratti periodici del conto corrente condominiale (bancario o postale), che l’amministratore è obbligato a fornire su semplice richiesta; l’interessato può anche estrarre copia di tale documentazione, per esaminarla con calma e verificare la corrispondenza o meno – per importi e cronologia – degli accrediti e addebiti risultanti in conto con i pagamenti eseguiti nelle mani dell’amministratore.
Appropriazione indebita dell’amministratore
Talvolta accade che i soldi pagati dai vari proprietari e inquilini per le quote condominiali vengano depositati sul conto corrente personale dell’amministratore o trattenuti in contanti, e comunque non vengano versati, come dovrebbe essere, sul conto corrente condominiale. In questi casi si configura il reato di appropriazione indebita.
La fattispecie delittuosa – prevista dall’articolo 646 del Codice penale – riguarda chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o di altre cose mobili altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Questo reato è punito, su querela di parte, con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 1.000 a 3.000 euro.
Dalla formulazione normativa è agevole constatare che nell’illecito ricade anche la condotta dell’amministratore di condominio che si appropria di somme che ha incassato dai condòmini nel momento in cui essi gli hanno versato le quote dovute, oppure ha riscosso somme in nome e per conto del condominio da altri soggetti ed Enti (si pensi al riconoscimento di un rimborso Irpef o al pagamento da parte dell’assicurazione di una somma a titolo di risarcimento danni in favore del condominio).
Ogni condòmino è legittimato a sporgere querela, entro 3 mesi dal giorno in cui ha avuto conoscenza del fatto appropriativo illecito, trattandosi di reato commesso in danno del patrimonio comune (leggi “Quando denunciare l’amministratore di condominio“).
Cosa succede se l’amministratore si appropria dei soldi del condominio
Una recente sentenza della Cassazione [1] afferma che non esclude il reato il fatto che la gestione condominiale sia stata comunque regolare, e il denaro non sia stato prelevato per esigenze personali.
La vicenda decisa dalla Suprema Corte riguardava il caso di un’amministratore che aveva trattenuto nella sua disponibilità le somme di denaro relative al pagamento delle quote condominiali, avvenuto nel corso del tempo, anziché versarle periodicamente sul conto corrente condominiale di riferimento.
L’imputato aveva provato a difendersi sostenendo di aver praticato una «gestione contabile unica», ma il suo ragionamento non ha persuaso i giudici di merito e di legittimità: la circostanza che egli avesse compiuto «un atto di dominio sulla cosa e con la volontà espressa o implicita di tenere questa cosa come propria» è risultata decisiva a ritenere commesso il reato.
L’amministratore coinvolto non solo aveva depositate le somme versate dai condòmini sul suo conto corrente personale, ma al momento di cessazione dalla carica, avvenuto per sue dimissioni, non le aveva riversate al condominio se non in minima parte: proprio in quel momento, secondo i giudici, si era manifestata la definitiva «interversione del possesso», cioè la volontà, penalmente rilevante, di appropriarsi del denaro, disponendo di esso come se fosse proprio anziché del condominio amministrato.
Amministratore di più condomini e appropriazione indebita
Stando all’orientamento della Cassazione, per violare la norma penale – e dunque per commettere il reato di appropriazione indebita – basta che vi sia stata una «confusione» fra le poste riferibili all’uno o all’altro condominio tra quelli amministrati dal medesimo professionista.
Il denaro è per sua natura un bene fungibile e conta il vincolo di destinazione che gli si imprime a far rilevare la condotta illecita, senza che importi se si sia verificata o meno la «dispersione» delle somme così acquisite e depositate sul conto personale anziché su quelli intestati ai rispettivi condomìni.
Perciò – si legge nella sentenza – «l’amministratore di più condomini che senza autorizzazione faccia confluire i saldi dei conti attivi dei singoli condomìni su un unico conto di gestione, a lui intestato, risponde del reato di appropriazione indebita, a prescindere dalla destinazione finale del saldo cumulativo ad esigenze personali dell’amministratore o ad esigenze dei condomìni amministrati, in quanto tale condotta comporta di per sé la violazione del vincolo di destinazione impresso al denaro al momento del suo conferimento».
Approfondimenti
Per esaminare le condotte illecite che può commettere l’amministratore leggi “appropriazione indebita dell’amministratore di condominio“, mentre per approfondire quali sono gli obblighi dell’amministratore di condominio con particolare riferimento alla rendicontazione, leggi gli articoli “poteri e doveri dell’amministratore di condominio” e “obblighi e responsabilità dell’amministratore di condominio“.
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