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Amministratore condominiale: quando c’è conflitto di interessi?

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(@mariano-acquaviva)
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In quali casi un condomino si trova in conflitto d’interessi? Si possono affidare i lavori a una società di cui l’amministratore è socio e rappresentante?

Il conflitto di interessi è quella particolare situazione che si verifica ogni volta che una persona è portatrice, allo stesso tempo, di due interessi contrapposti tra di loro. In ambito condominiale, il conflitto si manifesta ogni volta che il condòmino vanta un interesse personale inconciliabile con quello comune. Si pensi al condomino che prende parte all’assemblea in cui occorre decidere se revocargli l’incarico di amministratore.

Secondo la giurisprudenza [1], i condòmini in potenziale conflitto di interesse con la compagine possono – ma non devono necessariamente – astenersi dall’esercitare il diritto di voto, ferma la possibilità per ciascun partecipante di ricorrere all’autorità giudiziaria per far valere l’invalidità della deliberazione adottata con il voto determinante del condomino in conflitto.

Cosa succede, però, se è l’amministratore a trovarsi in conflitto d’interessi con il condominio? Si tratta di un quesito a cui la Suprema Corte ha fornito risposta. Il caso riguardava l’affidamento di alcuni lavori a una società di cui l’amministratore era socio e legale rappresentante. Vediamo qual è stato il parere della Cassazione.

I condòmini in conflitto d’interessi possono votare?

Come ricordato in apertura, i condòmini portatori di un interesse contrapposto a quello del condominio possono partecipare all’assemblea e perfino votare.

La deliberazione, infatti, è annullabile solamente se è stata adottata con il voto determinante di chi si trova in conflitto d’interessi, sempreché la decisione sia effettivamente dannosa per la compagine.

Quindi, se il voto del condomino in conflitto è stato decisivo ai fini del raggiungimento della maggioranza prescritta dalla legge, gli assenti, i dissenzienti e gli astenuti possono impugnare la decisione entro il consueto termine di trenta giorni.

I condòmini in conflitto d’interessi si calcolano nel quorum?

I condòmini che si trovano in una posizione di conflitto d’interessi devono essere regolarmente convocati come tutti gli altri; essi, inoltre, sono computati sia nel quorum costitutivo (per la valida formazione dell’assemblea) che in quello deliberativo (per la valida approvazione delle delibere).

Amministratore: quando è in conflitto d’interessi?

Oltre al classico caso del condomino che prende parte all’assemblea in cui occorre decidere se revocargli l’incarico di amministratore, potrebbero verificarsi altre ipotesi di conflitto con la compagine.

Si pensi all’amministratore che, svolgendo anche un’altra professione, abbia assunto un incarico che vede come controparte proprio il condominio.

È in conflitto d’interessi l’amministratore che, in qualità di avvocato, assiste un cliente in una controversia che ha come controparte il condominio che gestisce.

Ugualmente, può esserci conflitto d’interessi tutte le volte in cui l’amministratore è un soggetto che è in lite con il condominio.

C’è conflitto d’interessi se l’amministratore è un creditore o un debitore del condominio.

Secondo una recente sentenza della Suprema Corte [2], non si trova in conflitto d’interessi l’amministratore condominiale che è socio e amministratore unico della società a cui l’assemblea ha deciso di affidare alcuni lavori di ristrutturazione.

Secondo la Corte di Cassazione, il conflitto di interessi rilevante ai fini dell’annullamento di una deliberazione assembleare è soltanto quello riferibile a coloro che, avendo diritto di partecipare al voto, possano avere illegittimamente influito sulla formazione della volontà assembleare.

L’amministratore, al contrario (a parte il caso in cui lo stesso sia anche condomino), pur potendo prendere parte all’assemblea, non può mai esprimere il proprio voto, nemmeno per delega.

Delibera: quando può essere impugnata per il conflitto d’interessi dell’amministratore?

Alla luce di quanto detto sinora, possiamo affermare che la deliberazione assembleare può essere impugnata per il conflitto d’interessi dell’amministratore solamente in due casi, e cioè quando:

  • l’amministratore, essendo anche condomino, ha preso parte alla riunione e, con il suo voto decisivo, ha determinato l’assunzione di una decisione deleteria per la compagine;
  • l’amministratore, pur non avendo votato, ha ugualmente inciso sulla deliberazione, ad esempio partecipando all’assemblea al fine di influenzare il dibattito e, di conseguenza, il voto. Si tratta tuttavia di ipotesi rarissima e difficile da dimostrare.
 
Pubblicato : 17 Settembre 2023 14:15