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Alunna incinta spesso assente: va bocciata?

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(@adriano-spagnuolo-vigorita)
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È valida la bocciatura dell’alunna gestante che s’assenta di frequente a causa di varie patologie?

La prima campanella dell’anno scolastico in corso è squillata in quasi tutto il territorio nazionale, non senza far sorgere diverse polemiche del tutto inopportune in questa sede.

C’è, però, da evidenziare che, nel nostro sistema didattico, una delle falle più profonde è costituita dalla mancanza di dialogo tra scuola e famiglie, con particolare riguardo alle situazioni un tantino più delicate cui, talvolta, qualche alunno si trova a dover affrontare suo malgrado.

Il presente scritto si propone di chiarire se una alunna incinta spesso assente da scuola in ragione dell’insorgere di varie patologie, possa essere o meno legittimamente bocciata (o non ammessa all’Esame di Stato) all’esito dello scrutinio finale.

Anno finito: chi giudica condotta e profitto? 

Pronunziare la frase «il professore di lettere mi ha bocciato» integra un errore blu, cioè gravissimo: l’ammissione o meno alla classe successiva, ovvero all’esame che conclude un determinato ciclo didattico, è demandata dalla Legge alConsiglio di Classe, organo collegiale composto dal Dirigente Scolastico (il quale lo presiede), da tutti i docenti che insegnano nella classe (di cui uno coordinatore, che fa le veci del Dirigente in caso d’assenza od impedimento di quest’ultimo), nonché dai rappresentanti dei genitori e – limitatamente alle scuole secondarie di secondo grado – degli alunni.

Cionondimeno, allorquando l’ordine del giorno consista nella valutazione degli alunni (ossia, per le operazioni di scrutinio, riguardanti profitto e condotta di questi ultimi), l’organo consiliare si riunisce senza le suddette componenti rappresentative.

Lo scrutinio deve riguardare l’andamento di ciascun discente nell’arco dell’intero anno scolastico e, qualora la metà dei membri non sia concorde in merito alla bocciatura od alla promozione del singolo, il voto espresso dal Dirigente varrà doppio.

Per esser promossi alle superiori…quante ore di presenza occorrono?

Il D.P.R. n. 122/2009, tuttora applicabile a chi frequenta la scuola secondaria di secondo grado (superiore), contiene l’espressa previsione secondo cui l’organo collegiale preposto – dunque, il Consiglio di Classe – potrà procedere a vagliare il profilo scolastico del discepolo iscritto a qualsiasi classe soltanto laddove quest’ultimo sia stato presente per un arco temporale pari a tre quarti del monte ore personalizzato, nel cui alveo sono riconducibili tutte le attività oggetto di valutazione.

Purtuttavia, il singolo istituto, può stabilire delle deroghe con riferimento a casi eccezionali, opportunamente documentati, sempreché vi siano elementi sufficienti ai fini della valutazione dell’allievo. Diversamente, quest’ultimo non potrà essere ammesso allo scrutinio, con conseguente bocciatura [1].

Discrezionalità amministrativa e discrezionalità tecnica: quale differenza?

Tutte le Amministrazioni Pubbliche – quindi, anche le scuole – son tenute, nel corso della procedura tesa all’emanazione di un provvedimento, a ponderare i vari interessi in giuoco, in modo da poter soddisfare appieno l’interesse pubblico stabilito dalla Legge.

Appare opportuno ricorrere ad un esempio pratico per chiarirsi le idee: supponiamo che il Comune di Bombolotti decida di far espropriare un vigneto sito nella zona periferica, appartenente al signor Bonzo, per ivi edificare il nuovo stadio della squadra locale [2].

In questo caso, si dovrà operare un bilanciamento tra l’interesse di Bonzo a conservare il suo terreno e quelli di società calcistica e tifosi: esemplificando, al Comune toccherà stabilire quale sia la scelta migliore per far sì che l’undici del posto disputi le proprie partite in un impianto più moderno ed accogliente.

Per discrezionalità amministrativa s’intende, dunque, la facoltà, accordata alla P.A. di operare la scelta ritenuta più opportuna per perseguire l’interesse pubblico, rispetto al quale gli interessi dei singoli sono subordinati.

La costruzione di uno stadio, com’è noto, costituisce il risultato di un progetto, la cui predisposizione deve avvenire obbligatoriamente a cura di soggetti specializzati (ingegneri edili, architetti, etc.): costoro si dovranno esprimere circa l’edificabilità o meno di un determinato terreno, nonché sul tipo di materiali da impiegare, sulle misure tese a garantire la sicurezza degli utenti, e via dicendo.

Ebbene, il compimento, da parte dell’Amministrazione, di una siffatta valutazione non comparativa, bensì conforme a canoni scientifici e/o tecnici ben precisi si definisce discrezionalità tecnica.

L’allieva manca molto a scuola per varie malattie: la si può bocciare? 

Ipotizziamo che Cio-Cio San [3], ragazza diciassettenne che frequenta l’istituto alberghiero, abbia totalizzato, contro la propria volontà, un numero d’assenze di gran lunga superiore tanto alla soglia prevista per Legge quanto al massimo fissato dal Regolamento d’Istituto: ella, in virtù del suo stato di gestazione – nonché dell’insorgere, in corso d’anno, di varie patologie, tra cui una sepsi -, s’è dovuta spesso recare presso vari ambulatori medici per sottoporsi ai controlli necessari e, talvolta, finanche al nosocomio.

I genitori hanno sempre provveduto ad informare tempestivamente la scuola in merito alle condizioni della ragazza, la quale, pur mancando spesso in aula, riusciva a raggiungere – sia pur in modo stentato – la sufficienza nelle discipline curricolari, almeno a quanto consta dagli atti (la cui ostensione è stata richiesta ed ottenuta).

Ciò malgrado, però, il Consiglio, sulla base dei soli voti riportati nella seconda parte dell’anno – ossia quella in cui la morbilità della sventurata alunna s’era intensificata maggiormente -, decreta la bocciatura di Cio-Cio San.

Non condividendo un siffatto giudizio, i genitori di quest’ultima adiscono il TAR competente, lamentando un’evidente carenza di motivazione ex art. 3 L. 241/1990 (LPA) – considerato che, nel corso dell’anno, le votazioni erano state piuttosto discrete -, oltre alla totale assenza d’informazione in ordine alle presunte lacune, risultanti, sì, dal registro elettronico ma, al tempo stesso, completamente taciute alla famiglia.

Un ricorso del genere è, invero, meritevole di accoglimento, atteso che il Consiglio di Classe ha basato il proprio giudizio unicamente su alcuni voti negativi riportati da Cio-Cio San, aggiungendo che la famiglia ben avrebbe potuto collegarsi al sito che permette di consultare il registro elettronico.

Il Collegio giudicante, però, ha precisato che l’obbligo di comunicazione previsto dal DPR 122/2009 è da ritenersi assoltounicamente laddove la scuola si prodighi, insieme con la famiglia, a porre rimedio alle carenze dell’alunno/a, nonbastando all’uopo la compilazione e condivisione del sunnominato registro.

Inoltre, il succitato DPR – chiarisce ancora il TAR -, all’art. 14, comma settimo, contempla delle deroghe al limite massimo d’assenze in situazioni motivate e straordinarie, a condizione che esse siano adeguatamente documentate: ebbene, da quanto versato in atti è emerso in maniera lampante che i genitori della ricorrente avevano provveduto a versare tutte le certificazioni comprovanti la malattia di quest’ultima, che la scuola, però, ha del tutto omesso di considerare.

Sulla scia di quanto sin qui argomentato, si può concludere che la bocciatura di Cio-Cio San è illegittima, in quanto viziata tanto da violazione di legge quanto da eccesso di potere [4].

 
Pubblicato : 15 Settembre 2024 08:14