All’erede conviene più la rottamazione o la rateizzazione?
Mio padre ha lasciato in eredità a me varie cartelle esattoriali da pagare. Mi conviene di più chiedere la rottamazione o richiedere un piano di rateizzazione?
Facciamo la seguente distinzione in modo che lei abbia elementi sufficienti per poter operare una scelta consapevole:
- la rateizzazione può essere chiesta, per tutte le cartelle pendenti, anche dopo un eventuale pignoramento (fino al momento in cui le somme vengono assegnate al creditore o il bene viene aggiudicato dopo l’effettuazione dell’asta); per un piano ordinario fino a 72 rate mensili non è necessario esibire alcuna documentazione, se invece non si è in grado di sostenere un piano ordinario fino a 72 rate è possibile richiedere di accedere ad un piano straordinario che prevede la rateizzazione del debito fino ad un massimo di 120 rate mensili esibendo la documentazione richiesta dal sito ufficiale dell’Agenzia delle entrate – riscossione; la rateizzazione, nel caso venga chiesta dall’erede del debitore, prevede il pagamento dell’intera sorte capitale, degli interessi moratori (che sono dovuti anche dagli eredi del debitore), delle sanzioni civili connesse ad eventuale omesso pagamento di contributi previdenziali, ma non delle sanzioni amministrative (che non si trasmettono agli eredi del debitore); la richiesta di rateizzazione va presentata on line tramite il sito dell’Agenzia delle entrate – riscossione tramite il servizio “rateizza adesso” e poi compilando l’apposito modello R1 da inviare agli specifici indirizzi pec indicati nel modello stesso; all’invio della richiesta seguirà la risposta dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione che presenterà al contribuente il piano di rateizzazione con indicazione dell’importo delle singole rate da pagarsi;
- la rottamazione (cioè la cosiddetta definizione agevolata) può invece essere chiesta entro e non oltre il prossimo 30 aprile 2023 e prevede il pagamento, a scelta del debitore, in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate spalmate in 5 anni (le prime due rate pari entrambe al 10% del dovuto e le successive di importo identico); aderendo alla rottamazione (sempre attraverso la procedura on line a cui si accede attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate – riscossione che consente anche di avere un piano informativo per verificare i carichi rottamabili) si pagherà soltanto la sorte capitale con esclusione di interessi, sanzioni ed aggio; anche in questo caso dopo aver inviato la richiesta di adesione al piano di rottamazione, l’Agenzia delle Entrate risponderà, entro il 30 giungo 2023, indicando l’ammontare delle rate da pagarsi (numero di rate scelto dal contribuente fino ad un massimo di 18).
Come ho evidenziato, la rateizzazione prevede fino ad un massimo di 120 rate mensili (con il piano straordinario) e quindi, rispetto alla rottamazione, ha il vantaggio di scaglionare in un periodo più ampio il pagamento del dovuto (la rottamazione infatti prevede al massimo 18 rate in un arco temporale di 5 anni), ma ha lo svantaggio, rispetto alla rottamazione, di imporre il pagamento non solo del capitale, ma anche degli interessi di mora maturati fino alla richiesta di rateizzazione, di quelli iscritti a ruolo, delle sanzioni (nel suo caso, però, le sanzioni amministrative non sono dovute nemmeno con la rateizzazione perché esse non si trasmettono agli eredi) e dell’aggio dovuto all’agente della riscossione.
Lei, come tutti i contribuenti, potrebbe quindi verificare l’entità della rata da rottamazione soltanto avviando la procedura di adesione entro il 30 aprile 2023: non è stato finora installato sul sito dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione alcun simulatore di calcolo delle rate da pagare per cui l’entità della rata la si può conoscere con precisione solo dopo l’accoglimento dell’istanza di adesione alla rottamazione stessa (ed una volta che l’istanza è stata accolta si decade da essa non pagando otto rate).
In alternativa, ma in modo grossolano, può calcolare in proprio (o affidandosi ad un commercialista) la rata da rottamazione e quella da rateizzazione:
- la rata da rottamazione si ottiene sommando gli importi delle singole cartelle rottamabili escludendo dal calcolo l’aggio, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e le sanzioni: il 20% dell’importo ottenuto dovrà essere pagato con le prime due rate (10% ciascuna da pagarsi entro il 2023), il resto dell’importo andrà suddiviso tra le altre rate (al massimo 16 se si chiede di suddividere il pagamento nel numero massimo di 18 rate);
- la rata da rateizzazione ordinaria si ottiene invece sommando gli importi delle singole cartelle inserite nella richiesta di rateizzazione escludendo dal calcolo le sanzioni (perché lei è l’erede del debitore, ma ricordando che vanno invece incluse eventuali sanzioni civili da debiti Inps) e dividendo l’importo per 120 (se chiede ed ottiene il piano straordinario che prevede, al massimo, la concessione di 120 rate mensili).
In entrambi i casi, poi, occorre considerare che vanno aggiunti nel calcolo anche gli interessi legali per dilazione di pagamento, stabiliti nella misura prevista dalla legge, e che peseranno maggiormente quanto più lungo è il periodo di rateazione.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte
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