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Alcoltest: la polizia deve aspettare l’avvocato?

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(@paolo-remer)
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Il conducente va avvisato che può farsi assistere da un difensore di fiducia; ma la sua presenza all’accertamento è eventuale e non necessaria.

Quando una pattuglia della polizia ti ferma mentre sei alla guida della tua auto e vuole sottoporti ad alcoltest, deve avvisarti, prima di compiere l’accertamento, che è tuo diritto farti assistere da un difensore di fiducia.

Se decidi di avvalerti di questa facoltà e indichi il nome del difensore da cui intendi farti assistere durante l’esame dell’alcoltest, la polizia deve aspettare l’avvocato? E se sì per quanto tempo, nel caso in cui non sia prontamente reperibile o non possa raggiungerti subito nel luogo in cui tu ti trovi insieme alla pattuglia?

Alcoltest: serve l’avvocato?

Considera che l’accertamento con etilometro è speditivo: si svolge sul posto dove sei stato fermato, ed è urgente e irripetibile in quanto la presenza di alcool nel sangue è soggetta a rapida modificazione nel tempo. Questo vale a dire che compierlo in ritardo, ad esempio una o due ore dopo falserebbe il risultato. Perciò non si può aspettare molto e bisogna eseguirlo quanto prima è possibile.

Fra poco ti diremo esattamente quanto bisogna aspettare e quando invece si può procedere, con o senza l’avvocato. Però l’avviso che puoi farti assistere da un avvocato durante il compimento dell’esame è indispensabile, perché altrimenti il risultato del test etilometrico non potrebbe essere utilizzato come prova del reato di guida in stato di ebbrezza.

In poche parole: se gli agenti decidono di eseguire l’alcoltest sul conducente di un veicolo, prima di iniziare l’accertamento devono avvisarlo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. È un obbligo previsto dalla legge perché si sta procedendo ad un atto che potrebbe rivelare la presenza di un reato: la guida in stato di ebbrezza è tale se il tasso alcolemico supera gli 0,8 grammi per litro.

La violazione di questo obbligo comporta la nullità dell’accertamento, ma non se la rilevazione comporta l’applicazione delle sole sanzioni amministrative, cioè quando il tasso è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro. In quel caso la misurazione con l’etilometro rimane valida, perché la norma che richiede di avvisare l’interessato della facoltà di munirsi subito di un avvocato è posta come garanzia solo per le ipotesi di reato.

Ma è chiaro che il risultato del test arriva dopo: al momento dell’avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un avvocato, non si sa ancora se egli sia ubriaco e in caso positivo di quanto. Si tratta quindi di capire se la polizia deve attendere l’arrivo del difensore sul posto per poter procedere all’accertamento oppure se può compierlo anche in sua assenza: in concreto, che succede se l’avvocato viene avvisato, e vuole presenziare, ma tarda ad arrivare sul posto?

Alcoltest: come si prova la guida in stato di ebbrezza

L’alcoltest misura il quantitativo di alcol presente nel sangue attraverso uno strumento chiamato etilometro. Esso registra il contenuto alcolico presente nell’aria espirata dal conducente e lo traduce, con una formula matematica, nel tasso corrispondente che in quel momento è in circolazione nell’organismo.

Il risultato appare immediatamente visibile sul display dello strumento ed è espresso da un numero decimale, che indica il valore in grammi dell’alcol presente in ogni litro di sangue. La misurazione va ripetuta due volte, a distanza di 5 minuti l’una dall’altra [1].

Guida in stato di ebbrezza: quando è reato

La guida in stato di ebbrezza, cioè sotto l’influenza dell’alcol, [2] scatta quando il tasso alcolemico del conducente supera i 0,5 grammi per litro in entrambe le misurazioni.

Se il valore è compreso tra 0,5 e 0,8 g/l la guida in stato di ebbrezza non è ancora reato ed è punita con la  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 543 a 2.170 euro, più la sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

Quando invece il valore è superiore a 0,8 scatta il reato di guida in stato di ebbrezza, ma l’entità della sanzione penale cambia a seconda del valore rilevato, e precisamente:

  • se il tasso è compreso tra 0,8 e 1,5 il reato è punito con l’arresto fino a 6 mesi e con l’ammenda da 800 a 3.200 euro; si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno;
  • se il tasso è superiore a 1,5 è previsto  l’arresto da 6 mesi a 1 anno e l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro; la patente è sospesa per un periodo da 1 a 2 anni.

Gli importi di queste ammende sono aumentate da un terzo alla metà nei casi di guida di notte, tra le 22,00 e le 07,00.

Inoltre, se il conducente in stato di ebbrezza ha provocato un incidente stradale, le pene sono raddoppiate e la patente è revocata quando il tasso ha superato 1,5 g/l.

Alcoltest: l’avviso all’avvocato

Come abbiamo spiegato ampiamente nell’articolo “Alcoltest: serve l’avvocato?” la polizia ha l’obbligo, imposto dalla legge [3], di avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Se questo avvertimento manca, il risultato dell’alcoltest non potrà essere utilizzato come prova nel processo penale per il reato di guida in stato di ebbrezza. Si tratta, infatti, di un accertamento urgente e indifferibile e il difensore può sempre assistere al suo compimento [4].

La giurisprudenza a tal proposito ha sottolineato [5] che l’avvertimento «è previsto nell’ambito del procedimento volto a verificare la presenza dello stato di ebbrezza e l’eventuale presenza del difensore è volta a garantire che il compimento dell’atto in questione, in quanto atto a sorpresa e non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini».

Attenzione: il verbale fa prova che l’avviso della facoltà di farsi assistere dall’avvocato prima di eseguire l’alcoltest. Perciò il conducente non può contestare le risultanze attestate dagli agenti operanti, che agiscono in qualità di pubblici ufficiali, a meno che non impugni il verbale con querela di falso. Quindi nel processo sarà molto difficile (ma non impossibile, ad esempio se si ha il filmato completo che documenta l’accaduto) dimostrare che l’avviso, in realtà, non era stato dato.

Alcoltest: la presenza dell’avvocato è necessaria?

Una volta stabilito che l’avviso all’automobilista è indispensabile, si tratta di capire se la presenza del difensore al momento del rilevamento con l’alcoltest è necessaria, quando l’automobilista ha richiesto di avvalersene, oppure se resta meramente eventuale e quindi se gli operanti possono procedere comunque.

La Corte di Cassazione, interpellata sul tema, ha affermato in varie occasioni [6] che la facoltà del conducente di farsi assistere dal difensore di fiducia «deve fronteggiarsi con l’urgenza e indifferibilità dell’alcoltest» e questo si traduce «nell’esclusione del diritto del difensore nominato di essere previamente avvisato e del dovere della polizia giudiziaria di attendere l’arrivo del difensore eventualmente nominato».

In sostanza, solo l’avviso è obbligatorio, mentre la presenza del difensore è eventuale e facoltativa. La sua assenza quindi non inficia la validità dell’accertamento.

Però la Suprema Corte [7] precisa che «questo naturalmente non preclude all’indagato, preavvertito della facoltà, di mettersi in contatto con il difensore, di chiedere e ricevere i consigli del caso; né impedisce al difensore di essere presente all’accertamento, se, ad esempio, si trovi nelle vicinanze del luogo in cui si stia procedendo al medesimo e sia in grado di intervenire nello spazio di pochi minuti e di esercitare la difesa, ad esempio richiedendo la verbalizzazione di eventuali osservazioni riguardanti i presupposti e le modalità di esercizio del potere da parte degli organi di polizia”

Alcoltest: quanto tempo attendere l’arrivo del difensore?

Se l’avvocato viene interpellato e dichiara di voler intervenire prontamente sul posto, gli operanti devono attendere, ma non troppo. E allora in tali casi quanto tempo bisogna aspettare l’arrivo dell’avvocato dell’automobilista per consentirgli di presenziare all’alcoltest? Un tempo ragionevole, ma molto contenuto e ristretto in alcuni minuti; certamente non mezz’ora, che sarebbe eccessivo.

A tal proposito una pronuncia recente della Cassazione [8] ha considerato valido un rilevamento con alcoltest svolto dalla polizia municipale dopo 20 minuti dal momento in cui aveva dato l’avviso all’interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore, effettuando l’accertamento senza attendere che l’avvocato giungesse sul posto: l’ordinanza ha affermato che «non è previsto dalle disposizioni sostanziali e processuali che una volta dato l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore si debba attendere un intervallo temporale minimo di 23-29 minuti dall’avviso stesso prima di procedere all’esecuzione di un valido alcoltest».

Leggi anche gli articoli “La polizia può fare l’alcoltest se l’avvocato del conducente non è ancora arrivato“e “Guida stato ebbrezza: quando non serve l’avvocato?“.

 
Pubblicato : 17 Agosto 2023 19:39