Alcoltest con “volume insufficiente”: cosa prevede la legge?
Gli esiti dell’etilometro sono validi anche quando lo scontrino segnala “volume insufficiente”, a meno che non si evidenzi un chiaro errore. Ecco la recente sentenza della Cassazione.
La guida in stato di ebbrezza è severamente punita: con sanzioni amministrative se il tasso alcolemico va da 0,5 a 0,8 gr/l; con sanzioni penali se va da 0,8 a 1,5 gr/l; con sanzioni penali ancora più pesanti se è superiore a 1,5 gr/l. Così c’è chi, per fare il furbo, al momento del test dell’alcol, dinanzi agli agenti della polizia, soffia “nel palloncino” (il cosiddetto precursore) in modo da falsare la verifica. Lo scontrino rileva l’insufficienza di aria per poter valutare il tasso alcolemico. Ebbene, che succede in ipotesi del genere? Se lo scontrino dell’alcoltest segna “volume insufficiente” cosa prevede la legge? La multa è ugualmente valida? Cerchiamo di comprenderlo alla luce di una recente pronuncia della Cassazione, la sentenza n. 31843/2023.
La vicenda
Nel caso in questione, la Corte d’appello aveva confermato la responsabilità di un automobilista accusato di guida in stato di ebbrezza, nonostante i risultati degli alcoltest avessero mostrato la dicitura “volume insufficiente”. L’automobilista aveva infatti dedotto di soffrire di difficoltà respiratorie che gli avrebbero impedito di soffiare adeguatamente nell’apparecchio. Lo stesso ha quindi fatto appello alla Cassazione, mettendo in discussione la validità di tali test, in particolare evidenziando che il macchinario non era stato sottoposto a revisioni periodiche.
Che cosa ha deciso la Cassazione?
Secondo la quarta sezione penale della Cassazione, l’alcoltest può comunque essere considerato valido anche se mostra “volume insufficiente”, a meno che non indichi esplicitamente un errore. Questo principio era già stato sostenuto in precedenza, come citato nelle sentenze Cass. n. 22604/2017 e Cass. n. 6636/2017.
L’alcoltest deve essere sottoposto a revisione?
Anche qui, la Cassazione ha chiarito: il fatto che un etilometro non abbia subito controlli annuali regolari (la cosiddetta taratura, prevista anche per l’autovelox e il tutor) non implica automaticamente il suo malfunzionamento. Ciò che conta è la dimostrazione del corretto funzionamento al momento dell’accertamento. Nel caso specifico, l’etilometro aveva superato positivamente un controllo pochi mesi prima dell’incidente, il che era sufficiente a dimostrarne la correttezza operativa.
Non si può quindi ritenere che il regolare funzionamento del misuratore possa essere sempre messo in discussione sul mero rilievo formale che dalla data della sua omologazione in poi le verifiche non siano avvenute con esatta cadenza annuale. Ciò – afferma la Cassazione – «risulta estraneo a ogni previsione normativa e alle elementari regole logiche, posto che l’attestazione dell’avvenuta taratura dell’apparecchio è funzionale a dimostrare il suo regolare funzionamento alla data in cui è stato eseguito l’accertamento sul quale è fondata l’ipotesi accusatoria». Applicando tale principio, la corte territoriale ha quindi ritenuto provato il regolare funzionamento dell’apparecchio, considerando dirimente l’esito positivo della verifica eseguita mesi prima e idonea, per la Corte «a dimostrare il corretto funzionamento dell’etilometro alla data in cui è stato eseguito l’accertamento, oltre che quello, altrettanto positivo, eseguito successivamente agli accertamenti sub iudice»”.
Qual è stata la conclusione del caso?
Sebbene la Cassazione abbia confermato la validità dell’alcoltest, ha ritenuto valide le obiezioni dell’automobilista riguardo alla “particolare tenuità del fatto“. Difatti, chi rifiuta di sottoporsi al test dell’alcol così come chi viene trovato ubriaco alla guida, se non non ha provocato incidenti o non ha comunque creato un grosso pericolo per la circolazione (come succede di norma a chi risulta positivo all’etilometro a seguito di un semplice controllo su strada) può evitare la sanzione penale appellandosi all’articolo 131-bis del codice penale che prevede l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Tale beneficio permette di evitare il processo penale e le sue conseguenze ma non anche le sanzioni amministrative accessorie (sospensione patente, contravvenzione stradale, sottrazione dei punti).
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