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Albero cade su un’auto: chi paga?

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(@paolo-remer)
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Chi deve risarcire i danni a persone e cose provocati dalla caduta dell’albero su un veicolo parcheggiato o in movimento; come funziona la responsabilità per le cose in custodia; cosa succede in condominio.

Chi lascia la propria macchina parcheggiata sotto casa, nel cortile condominiale o per strada può subire in qualsiasi momento eventi spiacevoli e riportare dei danni. Anche le cose apparentemente inerti e innocue, come le piante e la vegetazione, possono diventare pericolose, specialmente quando vengono smosse o sradicate da raffiche di vento e temporali: questi fenomeni atmosferici sono  sempre più frequenti e violenti, con il cambiamento climatico in atto. Così rami, arbusti e tronchi interi possono rovinare sopra un veicolo in sosta e danneggiarlo gravemente. Peggio ancora se il veicolo è in movimento: in tal caso ai danni meccanici e di carrozzeria si aggiungono quelli personali agli occupanti del mezzo, che possono riportare ferimenti e lesioni a causa di tali eventi. Dunque si pone il problema di chi deve risarcire questi danni: se un albero cade su auto chi paga?

Evidentemente non possiamo prendercela con il cielo (imprecazioni a parte); e allora bisogna, per prima cosa, individuare il proprietario, che può essere, a seconda dei casi, un ente pubblico, come il Comune per gli alberi piantati ai lati delle strade cittadine, o un condominio, o un singolo soggetto privato, come il proprietario della villetta e del terreno adiacente al muro dove abbiamo parcheggiato la nostra autovettura.

Questa prima selezione, però, basta solo in prima battuta, per “indirizzare il tiro” verso chi sarà il bersaglio della richiesta risarcitoria, ma ci sono altri aspetti da esaminare. Vediamo più da vicino come stanno le cose per arrivare a capire chi paga se un albero cade su un’autovettura danneggiandola e – come talvolta accade, quando il tronco o il ramo è grosso e pesante – distruggendola completamente.

Caduta di albero: chi è il soggetto responsabile?

L’art. 2051 del Codice civile sancisce il fondamentale principio della responsabilità per tutti i danni arrecati dalle cose che ciascuno ha «in custodia» e dunque deve preservare per evitare che diventi fonte di pericolo,  come appunto avviene in caso di caduta rovinosa di un albero, o di parti di esso, su un’autovettura o un altro tipo di veicolo.

Anche un albero è una «cosa», proprio come il manto stradale, i muri ed i cornicioni, e in quanto tale può – e deve – essere custodito dal suo proprietario, in modo tale da conservarlo costantemente in buono stato vegetativo, di manutenzione, di consolidamento del terreno in cui si trova e di potatura regolare di rami e foglie. Tutto ciò serve a prevenire e ad evitare che la pianta o le sue componenti, come le radici sporgenti, il tronco, i rami e le foglie, possa provocare danni, come appunto avviene in caso di caduta di un albero su un’autovettura.

Se ciò si verifica e l’albero è situato su una pubblica via, risponde dei danni arrecati a persone e cose l’Ente proprietario o gestore del tratto stradale interessato: ad esempio, l’Anas per le strade statali, la Regione o la Provincia per quelle di propria competenza ed il Comune per quelle situate nei centri urbani. In tutti gli altri casi, il responsabile è il privato proprietario del terreno in cui è piantato l’albero: potrà anche trattarsi di un condominio, se l’albero si trova in una parte comune dell’edificio, come il viale di accesso, il parcheggio auto o il cortile interno (esamineremo questa ipotesi nel paragrafo seguente).

Nei casi di albero di proprietà privata che si affaccia su strada pubblica e cadendo colpisce un’auto in sosta o in movimento, la giurisprudenza [1] talvolta ravvisa un concorso di responsabilità solidale tra il proprietario del suolo in cui è piantato l’albero e l’Ente pubblico competente sul tratto di strada interessato, perché non ha adeguatamente vigilato sulle condizioni di sicurezza delle piante prospicenti. In proposito leggi “Se cade un albero di un privato chi paga?“.

Caduta di albero: quando il custode non è responsabile?

La responsabilità del custode e proprietario dell’albero si presume sussistente fino a prova contraria, consistente nella dimostrazione di un “caso fortuito”, cioè di un evento imprevedibile ed eccezionale che ha provocato autonomamente la caduta dell’albero su persone o cose. Possiamo fare gli esempi di una improvvisa tromba d’aria, di una precipitazione temporalesca di forte intensità, accompagnata da vento e grandinate, o di una nevicata di enormi proporzioni in un luogo in cui tali eventi meteorologici sono inconsueti e perciò imprevedibili e abnormi.

Insomma, al custode non basta addurre il semplice “maltempo” per cavarsela, ma dovrà addurre qualcosa di più specifico per spiegare come mai quel fenomeno meteorologico fosse imprevedibile, ed anche documentare che l’albero prima di cadere si trovava in buone condizioni di manutenzione: infatti è sempre il custode a dover provare la sussistenza del caso fortuito per escludere la propria responsabilità risarcitoria, e se non ci riesce dovrà pagare i danni dalle cose che ha custodito in modo incauto e inappropriato.

Caduta di albero su auto in condominio

Le regole che abbiamo analizzato valgono anche in condominio: gli alberi che si trovano negli spazi comuni devono essere sottoposte a controlli regolari per prevenirne la caduta ed evitare che creino situazioni di pericolo anche con la loro semplice presenza: ad esempio a causa di rami sporgenti su un tratto pedonale dove qualcuno potrebbe urtare con la testa, o di radici fuori dal terreno, o di chioma eccessiva e non potata.

Un caso concreto di caduta di un albero condominiale su un’autovettura è stato recentemente deciso dal tribunale di Roma [2]: i giudici capitolini hanno applicato proprio la regola della responsabilità del condominio per cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 del Codice civile, ad un caso in cui una pianta ad alto fusto – per la precisione, un cedro libanese – situato nel giardino dell’edificio era crollato su una macchina in sosta, perché era stato sradicato dalla forte pioggia.

Il condominio non è riuscito a provare che l’evento fosse ascrivibile a «eccezionali fattori meteorologici» e perciò è stato condannato a pagare i danni alla proprietaria dell’auto distrutta dall’albero crollato su di essa. In sentenza si legge che la responsabilità del custode prescinde da qualunque connotato di colpa: è sufficiente accertare la relazione causale tra il bene custodito e l’evento pregiudizievole, e questo nesso può essere spezzato solo dalla dimostrazione del caso fortuito, che toccava al condominio fornire per dimostrare che il danno era avvenuto per un fatto estraneo alla propria sfera di custodia e dunque di responsabilità.

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Pubblicato : 11 Novembre 2022 10:30