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Agevolazioni acquisto casa giovani under 36

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(@paolo-remer)
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Come funziona il bonus destinato a chi acquista l’abitazione principale: chi ne ha diritto, a quanto ammonta lo sconto, quando si può detrarre il mutuo

Anche per il 2023 sono state prorogate le agevolazioni acquisto casa per i giovani under 36, ossia coloro che non hanno ancora compiuto – e non compiranno entro l’anno in corso – i 36 anni di età ed acquistano un immobile da destinare ad abitazione principale.

È un incentivo economico molto importante per chi vuole “mettere su casa” e, probabilmente, anche una famiglia; attenzione, però, perché l’agevolazione si applica a chi stipula l’atto notarile di compravendita entro la fine dell’anno, quindi non basta aver firmato semplicemente il contratto preliminare (il cosiddetto compromesso), o la proposta d’acquisto irrevocabile presso l’agenzia immobiliare. Inoltre può fruire del bonus soltanto chi non supera determinati requisiti reddituali, parametrati all’Isee: non bisogna superare i 40mila euro complessivi.

Bonus prima casa under 36: cos’è

Il bonus prima casa under 36 è stato introdotto nel 2021 con il Decreto Sostegni bis [1]; sarebbe dovuto scadere il 31 dicembre 2022, ma l’ultima legge di Bilancio [2] lo ha prorogato per tutto il 2023.

Per effetto di questa estensione, possono fruire delle agevolazioni tutti coloro che tra il 26 maggio 2021 ed il 31 dicembre 2023 non hanno compiuto 36 anni di età «nell’anno in cui l’atto è rogitato», ed hanno acquistato, o acquisteranno, un immobile da destinare ad abitazione principale e le eventuali pertinenze, come il box auto e la cantina [3].

Bonus prima casa under 36: quali agevolazioni?

Le agevolazioni del bonus prima casa riservato agli under 36 sono maggiori rispetto a quelle ordinarie previste dal “bonus prima casa“, che dà diritto solo ad una riduzione delle imposte da pagare, e non all’esenzione completa. Gli under 36 hanno diritto all’esenzione dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e dalle imposte ipotecarie e catastali.

Inoltre, in caso di acquisto soggetto ad Iva (come quando si compra casa dall’impresa costruttrice) è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva pagata. Infine c’è l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.

Il credito d’imposta può essere utilizzato in tre modi, e precisamente:

  • in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie, catastali o sulle successioni e donazioni, dovute sugli atti presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alle dichiarazioni dei redditi presentate dopo la data dell’acquisto agevolato;
  • in compensazione con altre imposte, tramite il modello F24, indicando il codice tributo 6928.

Bonus prima casa under 36: requisiti

Ha diritto al bonus prima casa under 36 chi ha un Isee in corso di validità con valore non superiore a 40.000 euro. L’Isee viene calcolato sui redditi percepiti ed il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la data di presentazione all’Inps della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) da parte del richiedente, perciò per gli atti stipulati nel 2023 l’Isee è quello relativo al 2021.

Per poter fruire del bonus under 36 si aggiungono tutti gli altri requisiti richiesti per accedere alle ordinarie agevolazioni per l’acquisto della prima casa, e precisamente:

  • avere la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile, o impegnarsi a stabilirla entro 18 mesi dall’acquisto;
  • non essere titolari, nemmeno col coniuge, del diritto di proprietà o di altri diritti reali (usufrutto, uso e abitazione) su altro immobile ad uso abitativo ubicato nel medesimo Comune;
  • non possedere un altro immobile già acquistato fruendo delle agevolazioni prima casa, o impegnarsi a venderlo entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

Bonus prima casa under 36: per quali immobili?

Non tutti gli immobili possono godere delle agevolazioni prima casa riservate agli under 36, ma soltanto quelli che rientrano nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11. Sono, quindi, esclusi gli immobili di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9), e quelli destinati ad uffici e studi professionali (categoria A/10.

Sono, invece, comprese le pertinenze rientranti nelle categorie C2 (magazzini e locali di deposito), C6 (rimesse ed autorimesse, quindi i box auto) e C7 (tettoie chiuse o aperte), ma nei limiti di una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale. L’acquisto della pertinenza dell’unità abitativa costituente ad abitazione principale può avvenire anche con atto separato, purché stipulato entro il termine di validità dell’agevolazione.

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Pubblicato : 18 Maggio 2023 08:15