Agevolazione prima casa in caso di separazione o divorzio
Si perde il bonus prima casa in caso di divorzio e assegnazione dell’immobile all’ex coniuge?
Qualora, a seguito di separazione o divorzio, il giudice assegni la casa all’ex coniuge collocatario dei figli, può l’altro acquistare un’altra casa usufruendo di nuovo delle agevolazioni fiscali? Come noto, il cosiddetto “bonus prima casa” spetta solo a chi non è proprietario, neanche per una semplice quota, di un immobile già acquistato in precedenza con i medesimi benefici.
A spiegare come funziona l’agevolazione prima casa in caso di separazione o divorzio è stata più volte la giurisprudenza, ivi compresa la Cassazione.
Qui di seguito forniremo un chiarimento significativo su questo tema, delineando le condizioni in cui è possibile mantenere il bonus fiscale per l’acquisto di un secondo immobile.
Bonus prima casa e separazione o divorzio
Per comprendere meglio la questione, partiamo subito da un esempio pratico.
Immaginiamo un uomo che abbia acquistato, in comunione con la moglie, un immobile e che, a seguito dell’intervenuta separazione, sia costretto ad andare via di lì poiché il giudice ha riconosciuto il diritto d’abitazione alla donna con i figli.
L’appartamento in questione era stato comprato usufruendo del bonus prima casa.
L’ex marito ora vorrebbe comprare un secondo appartamento dove andare a vivere e, a tal fine, vorrebbe usufruire di nuovo del bonus prima casa non avendo la possibilità di sfruttare il precedente immobile? Ne ha diritto?
Condizioni per avere le agevolazioni fiscali sulla prima casa
Il bonus fiscale sulla prima casa dà diritto all’Iva al 4% anziché al 10% o, in caso di acquisto da privato, all’imposta di registro al 2% anziché al 9%. Per ottenere tale bonus è necessario però rispondere alle seguenti condizioni:
- non possedere alcun’altra abitazione nello stesso Comune del luogo ove si acquista l’immobile nuovo;
- non possedere un’altra abitazione – ovunque situata – per la quale si era già utilizzato il bonus prima casa. In caso contrario, tale immobile va ceduto entro un anno dal nuovo rogito;
- spostare la propria residenza nel Comune ove si trova il nuovo immobile (non necessariamente alla stessa via);
- non vendere il nuovo immobile prima di cinque anni dal rogito (salvo acquistarne entro 1 anno un altro con i medesimi requisiti qui visti);
- infine l’immobile da acquistare non deve essere di lusso (ossia accatastato nelle categorie A/1, A/8 o A/9).
Il coniuge separato o divorziato può comprare un’altra casa con le agevolazioni fiscali?
La Cassazione (sent. n. 23225/2015, 5156/2016 e 22023/2017; cfr. anche CTP Reggio Emilia sent. del 18.02.2019) ha stabilito che il contribuente non perde l’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa anche se acquista un secondo immobile, a condizione che il primo sia stato assegnato all’ex coniuge in seguito a separazione o divorzio. Ciò significa che, anche se la casa precedentemente acquistata (anche se in comunione dei beni) viene assegnata al genitore collocatario dei figli, chi desidera acquistare una nuova abitazione può ancora beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per la “prima casa”.
La Corte ha chiarito che, a seguito della sentenza di divorzio, l’abitazione che era stata in precedenza la “prima casa” del coniuge non può più considerarsi tale per colui che è stato escluso dall’assegnazione. Di conseguenza, questo immobile perde la sua funzione abitativa per il coniuge non assegnatario, il quale può quindi beneficiare di nuove agevolazioni fiscali per l’acquisto di un’altra “prima casa”.
Il fine della normativa, che vieta di acquistare l’immobile per poi cederlo e comprarne un altro è solo quello di evitare che le agevolazioni prima casa vengano utilizzate per manovre speculative, garantendo al tempo stesso il diritto a una nuova abitazione principale per chi non ha più la disponibilità della precedente a seguito del divorzio. La Cassazione considera invece l’assegnazione dell’immobile a uno dei coniugi come una condizione essenziale della separazione e riconosce che, in questi casi, la titolarità del bene e la sua funzione abitativa si trasformano.
La giurisprudenza, sul punto, è ormai consolidata. Più volte la Suprema Corte ha affermato che l’assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi separati, in esecuzione di una sentenza di divorzio, non comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali per l’acquisto di una nuova “prima casa” per l’altro coniuge.
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