forum

Affido condiviso: c...
 
Notifiche
Cancella tutti

Affido condiviso: cos’è e come funziona

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
81 Visualizzazioni
(@elda-panniello)
Post: 48
Estimable Member Registered
Topic starter
 

Con l’affido condiviso i genitori separati/divorziati sono presenti nella vita dei figli minori in modo paritario.

Non sempre l’unione tra coniugi dura “fin che morte non ci separi”; incomprensioni, diversità caratteriali, aspettative di vita differenti sono solo alcuni dei motivi che possono indurre il marito e la moglie a separarsi e a divorziare. Spesso in tali casi bisogna affrontare il problema relativo all’affidamento dei figli e alla loro gestione.

La legge italiana è intervenuta a regolamentare la materia con una disciplina ad hoc prevedendo, di regola, l’affido condiviso. Cos’è e come funziona?

Per capire qualcosa in più sull’argomento bisogna partire da un presupposto: nella separazione e nel divorzio è indispensabile che i minori mantengano un rapporto equilibrato e continuativo sia con il padre sia con la madre. Perciò, il giudice di solito dispone che i figli vengano affidati ad entrambi i genitori. Da ciò consegue che le decisioni più importanti verranno prese di comune accordo. I figli, infatti, devono crescere con il supporto di entrambi, secondo il principio della bigenitorialità.

Affido condiviso: cos’è e come funziona?

Con l’entrata in vigore della legge n. 54/2006 la regola generale nei procedimenti di separazione e di divorzio, è diventata quella dell’affidamento condiviso dei figli che viene sempre disposto dal giudice, tranne se da tale situazione derivi un grave pregiudizio per i minori.

Lo scopo dell’affido condiviso è di preservare al massimo l’equilibrio dei figli in caso di rottura dell’unione coniugale, garantendo loro di avere un legame stabile sia con il padre sia con la madre.

L’articolo 337-ter del Codice civile infatti prevede che i figli hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Ma cos’è l’affidamento condiviso e come funziona? In regime di affido condiviso le decisioni di maggiore interesse per la crescita dei figli minori devono essere prese congiuntamente dal padre e dalla madre. Si pensi ad esempio a quelle relative alla scelta della scuola da frequentare, alle cure mediche, ai vaccini o a particolari interventi chirurgici. Invece, le decisioni di ordinaria amministrazione possono essere adottate separatamente da ciascun genitore senza prima consultarsi con l’altro. È ovvio che tali decisioni non devono essere in contrasto con il parere dell’altro genitore.

Nel provvedimento di separazione o divorzio il giudice stabilisce anche la residenza dei figli, il luogo cioè dove essi abiteranno abitualmente. Di solito viene scelta l’abitazione materna, poiché la madre viene considerata il soggetto più adatto per accudire quotidianamente la prole. Il giudice determina altresì le modalità con cui il genitore non collocatario, quello cioè con il quale i figli non risiedono, può vederli.

Nell’affido condiviso ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Se necessario, il giudice decide la corresponsione di un assegno periodico da parte del genitore non collocatario, il cui importo va calcolato tenendo conto delle attuali esigenze dei figli, del tenore di vita dagli stessi goduto durante la convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Quando l’affido condiviso è escluso?

Quando il padre o la madre non è in grado di svolgere il ruolo di genitore – ad esempio perché pericoloso/a o incapace di prendersi cura dei figli – al punto che dall’affido condiviso può derivare un grave pregiudizio per i minori, il giudice dispone l’affidamento esclusivo a favore dell’altro genitore. Si pensi all’ipotesi in cui la separazione sia stata causata dai ripetuti maltrattamenti del padre nei confronti della madre. In tal caso il giudice può decidere di affidare i figli solo a quest’ultima.

In altre ipotesi, invece, sono gli stessi genitori a scegliere l’affidamento esclusivo, ad esempio quando uno dei due genitori non può essere presente nella vita dei figli in maniera stabile e continuativa per motivi di lavoro o di salute. Spetta comunque sempre al giudice accertare che nei singoli casi concreti esistano le condizioni per disporre l’affidamento esclusivo e che ciò risponda all’interesse superiore dei figli.

Se viene disposto l’affidamento esclusivo solo il genitore affidatario può esercitare la responsabilità genitoriale, che consiste nel diritto/dovere di mantenere, educare, assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni [1]nonché di rappresentarli in tutti gli atti civili e di amministrarne i beni [2]. Tuttavia, tranne che il giudice non disponga diversamente, le decisioni di maggiore rilevanza devono essere prese da entrambi i genitori.

Il genitore non affidatario è comunque titolare del diritto/dovere di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli, potendosi rivolgere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse [3]. Altresì, può vedere i figli nei tempi e modi stabiliti dal provvedimento giudiziale sempre che non venga pregiudicato il loro benessere psicofisico. Inoltre, il genitore non affidatario è tenuto a corrispondere l’assegno di mantenimento

L’affido condiviso può essere ripristinato su richiesta del genitore interessato, presentando un’istanza motivata in tribunale.

Coppie di fatto: è possibile l’affido condiviso?

I genitori non sposati che decidono di separarsi possono ricorrere dinanzi al tribunale per chiedere di regolamentare il regime di affidamento dei figli minori. Anche per i figli nati all’interno di una coppia di fatto, che la riforma della filiazione ha equiparato ai figli nati in costanza di matrimonio [4], la soluzione dell’affidamento condiviso costituisce la regola da prediligere, salvo il consueto limite del pregiudizio per i minori.

Al pari di quanto avviene in sede di separazione dei coniugi o di divorzio, il giudice deve poi pronunciarsi anche sul regime di visita dei minori da parte del genitore non collocatario e sull’entità del mantenimento.

In relazione al primo, stante il diritto alla bigenitorialità dei minori ed il corrispondente diritto dei genitori di esercitare ciascuno la propria responsabilità genitoriale dopo la fine della convivenza, il giudice tenderà a prevedere tempi equi di permanenza dei minori con ciascun genitore.

Per quanto riguarda il mantenimento, il criterio rimane quello di assicurare ai minori lo stesso tenore di vita goduto durante la convivenza, tenuto conto, ovviamente, delle condizioni economiche e reddituali di ciascun genitore.

 
Pubblicato : 6 Marzo 2023 15:00