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Affido condiviso: com’è regolata la frequentazione con i genitori?

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(@mariano-acquaviva)
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Cosa prevede la legge quando i genitori si separano? Con chi devono stare i figli? Qual è la differenza tra affido con collocazione prevalente e affido esclusivo?

C’era un tempo in cui i giudici, in caso di separazione, affidavano i figli in maniera esclusiva alla madre, con il padre che si limitava a fare da visitatore nei tempi stabiliti dal magistrato. Già da qualche anno, però, le cose sono mutate: la legge, con un deciso cambio di rotta, ha stabilito a chiare lettere che, in caso di mancato accordo tra le parti, il giudice deve privilegiare l’affidamento congiunto in ossequio al principio di bigenitorialità, secondo cui il figlio minorenne ha diritto a stare sia con la madre che con il padre. Con questo articolo vedremo com’è regolata la frequentazione con i genitori nel caso di affido condiviso.

L’affidamento congiunto, infatti, non presuppone necessariamente che i bambini debbano trascorrere esattamente la stessa quantità di tempo sia con il padre che con la madre: ben potrebbe essere che uno di essi abbia la possibilità di stare di più con i propri figli. Ciò accade quando l’affido condiviso avviene con collocazione privilegiata presso uno dei genitori. Ma procediamo con ordine. Se l’argomento t’interessa, prosegui nella lettura.

Cos’è l’affido condiviso?

L’affido condiviso rappresenta la forma privilegiata di affidamento dei figli minorenni a seguito della separazione dei genitori.

Per legge, se madre e padre non trovano un accordo tra di loro, il giudice deve decidere sull’affidamento della prole valutando prioritariamente la possibilità che sia affidata a entrambi i genitori [1].

Solo quando ciò non è possibile il giudice dovrà optare per l’affido esclusivo, con la conseguenza che il genitore non affidatario (in genere, il padre) potrà fare visita ai figli solamente durante i periodi stabiliti dal giudice (ad esempio, nelle feste natalizie, durante le vacanze estive, ecc.).

Come funziona l’affido condiviso?

Come ricordato in apertura, affido condiviso non significa che i genitori devono trascorrere esattamente la stessa quantità di tempo con i figli; in effetti un affido condiviso paritario al 50% è difficile da attuare, soprattutto se la prole è molto piccola oppure se i genitori abitano distanti l’uno dall’altro.

Insomma: se la settimana è composta da 168 ore, non significa che l’affido condiviso debba tradursi in una ripartizione perfetta tra i genitori (84 ore con il padre e 84 con la madre).

L’interesse primario di cui il giudice deve tenere conto è sempre quello dei bambini a continuare a frequentare entrambi i genitori e, contemporaneamente, ad avere un corretto sviluppo psicologico.

Sul punto la giurisprudenza [2] non ha dubbi: l’affidamento condiviso non presuppone la frequentazione paritaria, se questa non garantisce la serenità e il benessere psicofisico della prole.

Ecco perché, soprattutto se i figli sono piccoli, si preferisce ricorrere all’affido esclusivo con collocazione prevalente presso uno dei genitori (di solito, la madre). Vediamo di cosa si tratta.

Cos’è l’affido esclusivo con collocazione prevalente?

L’affido esclusivo con collocazione prevalente consente al minore di stabilire la residenza presso uno dei genitori (definito “collocatario”), determinando così una convivenza prevalente con questi.

Si definisce “collocatario” il genitore con cui i figli continuano a vivere dopo la separazione in virtù dell’affido condiviso con collocazione prevalente.

Affido condiviso con collocazione prevalente e affido esclusivo: differenza

Si potrebbe pensare che affido condiviso con collocazione prevalente e affido esclusivo siano la stessa cosa. Non è così.

La differenza tra le due forme di affido sta nella frequentazione con i genitori:

  • l’affido condiviso, anche se con collocazione prevalente, garantisce al genitore non collocatario di poter trascorrere molto tempo con la prole e perfino di portarla con sé per il pernottamento in casa propria, secondo il calendario stabilito dal giudice;
  • l’affido esclusivo, invece, garantisce solamente un diritto di visita e, quindi, una frequentazione di gran lunga minore a favore del genitore non affidatario, il quale al massimo potrà trascorrere un po’ più di tempo con la prole durante le ferie o le vacanze.

Insomma: la grande differenza tra affido condiviso con collocazione prevalente e affido esclusivo sta nei tempi di frequentazione assicurati al genitore non affidatario.

Come funziona la frequentazione con i genitori nell’affido condiviso?

Vediamo ora com’è regolata la frequentazione con i genitori nell’affido condiviso. Come più volte ricordato, la legge non impone un affido condiviso di tipo paritario, essendo di gran lunga più frequente che la scelta ricada sull’affido condiviso con collocazione prevalente, soprattutto se i figli sono ancora piccoli.

La frequentazione con i genitori è rimessa all’accordo tra le parti o, in assenza, a quanto stabilito dal giudice. Occorre quindi che i genitori rispettino un calendario ben preciso, che può essere suscettibile di modifiche quando ricorrono ragioni d’urgenza oppure impedimenti non differibili.

Ad esempio, se la madre non può tenere i figli per un improvviso impegno di lavoro, dovrà provvedere il padre; ugualmente, se il padre è ricoverato in ospedale, dovrà supplire la madre.

Insomma: il calendario che detta i tempi di frequentazione con i figli non è una gabbia che imprigiona i genitori, essendo garantita quella flessibilità che consente di far fronte agli imprevisti.

Per quanto riguarda la differenza tra affido condiviso paritario e con collocazione prevalente, possiamo affermare che:

  • la frequentazione nel caso di affido condiviso paritario deve essere tendenzialmente uguale, nel senso che i genitori hanno diritto di trascorrere lo stesso tempo con la prole (ad esempio, 15 giorni al mese per ciascuno);
  • la frequentazione nel caso di affido condiviso con collocazione prevalente è invece maggiormente favorevole al genitore collocatario. Ciò però non esclude l’altro genitore dalla vita della prole: anzi, i figli hanno diritto di trascorrere del tempo con il genitore non collocatario (in genere, il padre), con il quale potranno anche dormire, trascorrere il week end, ecc.

La frequentazione nel caso di affido esclusivo è invece decisamente ridotta per il genitore non affidatario, il quale potrà al massimo fare visita o trascorrere determinati periodi dell’anno con la prole (Natale, Capodanno, 15 giorni durante il periodo estivo, ecc.), ma non potrà quasi mai condividere con essa la normale quotidianità.

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Pubblicato : 18 Febbraio 2023 12:15