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Affidamento in prova ai servizi sociali: ultime sentenze

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Richiesta di un condannato; individuazione dei parametri da valutare per la concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali; pericolosità del condannato; reinserimento sociale.

Morte sopravvenuta del condannato

La morte del condannato, destinatario di un provvedimento della magistratura di sorveglianza, sopravvenuta alla proposizione avverso di esso del ricorso per cassazione, ne determina l’annullamento senza rinvio per tale causa. (Fattispecie in tema di rigetto di istanza di affidamento in prova ai servizi sociali).

Cassazione penale sez. VII, 26/05/2022, n.27794

Condanna dello straniero per reati ostativi

Per i reati ostativi di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 286/1998 la valutazione sulla pericolosità sociale è stata eseguita a monte dal legislatore, non essendo quindi necessaria alcuna autonoma valutazione da parte del Questore sulla pericolosità sociale del cittadino straniero, senza che rilevi la concessione della sospensione condizionale della pena, che non fa venire meno la commissione del reato, così come l’estinzione del reato o della pena, né che il reo abbia intrapreso un percorso riabilitativo e abbia beneficiato dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. III, 25/02/2022, n.670

Condannati minorenni: sono illegittimi i limiti di pena per l’accesso alle misure penali di comunità?

Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 6, comma 1, d.lg. 2 ottobre 2018, n. 121, recante “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni”, in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 82, 83 e 85, lett. p), l. 23 giugno 2017, n. 103 relativamente ai limiti massimi di pena previsti al fine di consentire ai condannati minorenni di accedere alle misure di comunità dell’affidamento in prova ai servizi sociali e della detenzione domiciliare, atteso che tali norme non introducono un automatismo contrastante con la funzione di reinserimento sociale del condannato né comprimono le esigenze di individualizzazione del trattamento penitenziario minorile, derivanti dai principi costituzionali di protezione dell’infanzia e della gioventù e di finalizzazione rieducativa della pena.

Corte Costituzionale, 02/12/2021, n.231

Diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione

Il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione è configurabile anche quando la restrizione della libertà derivi da vicende successive alla condanna, connesse alle modalità di esecuzione della pena, a causa di un errore dell’autorità che procede all’emissione dell’ordine di esecuzione al quale non abbia concorso un comportamento doloso o gravemente colposo dell’interessato. (Fattispecie relativa al periodo di detenzione ingiustamente sofferto da un soggetto condannato per il delitto di peculato a seguito della ritenuta inammissibilità dell’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali fondata sull’erronea applicazione retroattiva della disciplina ostativa alle misure alternative alla detenzione introdotta dall’art. 1, comma 6, lett. b) legge 9 gennaio 2019, n. 3).

Cassazione penale sez. IV, 01/12/2021, n.9721

Trattamento sanzionatorio più grave

Legittimo il trattamento sanzionatorio più grave nei confronti di una donna accusata di furto in abitazione allorché il fatto criminoso per cui si procede è stato commesso subito dopo un periodo di affidamento in prova al servizio sociale.

(Nella specie, la Corte ha ritenuto corretto la ricaduta in breve tempo nella perpetrazione di una condotta specifica e non scevra di un certo grado di spregiudicatezza, attesa l’introduzione in un luogo di privata dimora, manifestasse spiccata propensione alla reiterazione del reato specifico e giustificasse un maggior rigore sanzionatorio, essendo evidente l’accentuata pericolosità della donna).

Cassazione penale sez. IV, 14/07/2021, n.37545

Funzione rieducativa della pena

Il pagamento delle spese nel procedimento penale da parte del condannato ha natura di “sanzione economica accessoria alla pena”. Poiché la misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, volta a realizzare la funzione rieducativa della pena favorendo il reinserimento sociale del condannato, partecipa della medesima ratio sottesa alla remissione del debito, sicché l’estinzione della pena e di ogni effetto penale che seguirà al positivo superamento del periodo di prova non potrà non riguardare anche le spese del processo penale per il carattere evidentemente premiale dell’istituto. All’estinzione della pena detentiva e pecuniaria e di ogni altro effetto penale dichiarata dal Tribunale competente consegue l’estinzione del credito vantato dalle convenute anche per spese processuali e la caducazione del titolo esecutivo.

Tribunale Monza sez. III, 14/05/2021, n.1000

Esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali

La confisca per equivalente ex art. 322-ter c.p. non si estingue in caso di esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali, ai sensi dell’art. 47, comma 12, ord. pen., poiché tale misura ablativa, pur avendo un carattere afflittivo e sanzionatorio, non è equiparabile né alla pena principale, né alle pene accessorie, essendo connotata prevalentemente da una funzione ripristinatoria della situazione economica modificata dalla commissione del fatto illecito.

Cassazione penale sez. II, 23/09/2020, n.35738

Affidamento in prova al servizio sociale: Onere motivazionale in caso di sorveglianza speciale

L’applicazione della misura di prevenzione non è in astratto incompatibile con la misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, ma in questo caso il giudice della prevenzione ha l’onere d’indicare specificamente quali elementi anche sopravvenuti, dimostrino la sussistenza di una attuale pericolosità sociale ai fini della sorveglianza speciale.

Cassazione penale sez. VI, 24/06/2020, n.21051

Ammissione dell’affidamento in prova ai servizi sociali del condannato ultraottantenne

Il giudice non può negare l’affidamento in prova ai servizi sociali al posto dei domiciliari al condannato, ultraottantenne, per bancarotta fraudolenta solo per via dell’assenza della riparazione, qualora i beni in sequestro siano adeguati al danno.

Cassazione penale sez. I, 20/12/2019, n.12324

Detenuti minorenni e giovani adulti: possibilità di accesso ai benefici penitenziari 

È costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 3, d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121. La disposizione censurata, ove prevede che, ai fini della concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l’assegnazione al lavoro esterno ai minorenni e ai giovani adulti, si applichi l’art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, l. 26 luglio 1975, n. 354, che consente la concessione dei benefici penitenziari ai condannati per taluni delitti, espressamente indicati, solo nei casi in cui gli stessi collaborino con la giustizia, viola gli artt. 76,27, comma 3, e 31, comma 2, Cost. Invero, restringendo la possibilità di accedere alle misure extramurarie, la norma censurata si pone in contrasto con i principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega 23 giugno 2017, n. 103, soprattutto con l’art. 1, comma 85, lett. p), numeri 5) e 6), con il quale il legislatore delegante ha previsto l’ampliamento dei criteri per l’accesso alle misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti per l’ammissione dei minori all’affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà, e ha imposto l’eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefìci penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell’individuazione del trattamento (sentt. nn. 46 del 1978, 222 del 1983, 128 del 1987, 182 del 1991, 125 del 1992, 168 del 1994, 125 del 1995, 143 del 1996, 109 del 1997, 16 del 1998, 436 del 1999, 90 del 2017, 253 del 2019).

Corte Costituzionale, 06/12/2019, n.263

Affidamento in prova ai servizi sociali: rigetto della richiesta

In tema di misure alternative alla detenzione, è legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di un condannato di essere ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale fondato sulla mancanza di una sua stabile residenza, atteso che detta mancanza impedisce al servizio sociale un costante contatto diretto con il condannato, necessario all’espletamento delle indispensabili funzioni di supporto e controllo che l’art. 47, comma 9, l. 26 luglio 1975, n. 354, demanda al servizio medesimo.

Cassazione penale sez. I, 17/05/2019, n.27347

Quando un fatto è incompatibile con la prosecuzione della prova?

La revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova.

Cassazione penale sez. I, 18/02/2019, n.13376

Affidamento in prova al servizio sociale: presupposti

Nel concedere l’affidamento in prova al servizio sociale occorre valutare l’idoneità rieducativa della misura alternativa alla detenzione richiesta, la condotta del condannato antecedente e successiva alla commissione dei reati e il processo di revisione critica seguito durante il trattamento penitenziario.

Cassazione penale sez. I, 12/04/2019, n.20798

Atto di richiesta di affidamento in prova

La nomina del difensore di fiducia effettuata nel procedimento di sorveglianza all’atto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale non spiega effetti nel procedimento per la revoca della misura stessa.

Cassazione penale sez. I, 07/06/2019, n.36964

Revoca affidamento in prova al servizio sociale

In sede di revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione del residuo periodo di pena da espiare, il giudice deve espressamente motivare in ordine alla decorrenza della revoca stessa, prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato ad essa luogo, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico.

Il tribunale di sorveglianza, pertanto, nell’esercizio del suo ampio potere discrezionale, potrà disporre la revoca, con effetto retroattivo (o parzialmente tale), quando il comportamento del condannato riveli, da data antecedente la decisione, l’inesistente adesione al processo rieducativo, purché motivi adeguatamente al riguardo.

Cassazione penale sez. I, 12/09/2019, n.40843

Revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale: criteri valutativi 

Relativamente al tema riguardante la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale (nella specie, trattavasi di affidamento terapeutico ex articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), ai fini della determinazione della pena residua da espiare, il Tribunale di sorveglianza deve procedere sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre, caso per caso, considerando il periodo di prova trascorso dal condannato nell’osservanza delle prescrizioni imposte e il concreto carico di queste, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca.

(Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che fosse mancato tale apprezzamento, avendo il Tribunale di sorveglianza provveduto alla revoca automatica ex tunc della misura dell’affidamento richiamando genericamente la violazione della prescrizione accessoria alla misura stessa e la regola del divieto di intrattenere relazioni con altri appartenenti alla comunità residenziale; mentre, nell’ottica del suindicato apprezzamento, il Tribunale avrebbe dovuto anche considerare la finalità dell’affidamento terapeutico, riconosciuto anche in funzione di garanzia e tutela del diritto alla salute del soggetto sottopostovi).

Cassazione penale sez. I, 05/02/2019, n.7109

Negazione dell’affidamento in prova al servizio sociale

La mancata concessione dei benefici penitenziari, con la condanna all’ergastolo ostativo, si determina anche quando l’aggravante del metodo mafioso per agevolare il clan non è stata formalmente contestata, ma verificata come sussistente dal tribunale di sorveglianza, attraverso l’esame del contenuto della sentenza di condanna.

Ad affermarlo è la Cassazione respingendo il ricorso contro la decisione del Tribunale di sorveglianza di negare, una volta accertata la collaborazione impossibile, la concessione della liberazione condizionate, dell’affidamento in prova al servizio sociale, della semilibertà o della detenzione domiciliare, in considerazione dell’ostatività derivante dai reati commessi.

Cassazione penale sez. I, 26/06/2019, n.41235

Affidamento in prova: la prescrizione

Fra le prescrizioni che accompagnano l’affidamento in prova al servizio sociale non può ricomprendersi, nel caso di soggetto condannato per illecito edilizio, la demolizione delle opere da lui abusivamente realizzate, non rientrando una tale prescrizione nel novero di quelle tipizzate dall’art. 47, commi 5, 6 e 7, l. 26 luglio 1975, n. 354. (In motivazione la Corte ha aggiunto che una simile prescrizione non riguarda nè i rapporti dell’affidato con il servizio sociale, nè il genere di vita che dovrà tenere nel corso della misura, ne’ l’astensione da attività illecite, e neppure, per analogia, l’adoperarsi in favore della vittima del reato).

Cassazione penale sez. I, 22/03/2019, n.29860

Tribunale di sorveglianza

In tema di esecuzione della pena pecuniaria irrogata congiuntamente alla pena detentiva, qualora il condannato abbia presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale, spetta al tribunale di sorveglianza, e non al giudice dell’esecuzione, la competenza a decidere sull’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena pecuniaria, trattandosi dell’anticipazione degli effetti della decisione di cui all’art. 47, comma 12, ord. pen.

Cassazione penale sez. I, 06/03/2019, n.12775

Valutazione dello stato di tossicodipendenza o di alcol dipendenza

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche a norma dell’art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il tribunale di sorveglianza, chiamato a verificare, per l’applicazione della misura, il presupposto soggettivo dello stato di tossicodipendenza o di alcool dipendenza certificato da struttura sanitaria pubblica, può motivatamente escluderne la sussistenza quando l’accertamento risulti effettuato a distanza di tempo dall’ingresso in carcere e sulla base delle sole dichiarazioni del detenuto, non risultando alcuna precedente conoscenza dello stesso da parte dei servizi di tossicodipendenza ed emergendo, inoltre, l’assenza di terapie di sostegno o di supporto e di segni fisici di intossicazione ed astinenza, nonché l’assenza di prove cliniche, al momento della carcerazione, rivelanti i metaboliti prodotti dal consumo dello stupefacente.

Cassazione penale sez. I, 12/02/2019, n.13651

La mancata ammissione degli addebiti

Ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale, non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti; occorre, invece, valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l’evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale.

Cassazione penale sez. I, 08/02/2019, n.10586

Affidamento in prova al servizio sociale: la continua reperibilità dell’interessato

L’affidamento in prova al servizio sociale presuppone la continua reperibilità dell’interessato, sia prima dell’applicazione della misura alternativa alla detenzione che nel corso dell’esecuzione della stessa, atteso che soltanto così può valutarsi il comportamento e, segnatamente, l’osservanza delle prescrizioni.

Cassazione penale sez. I, 17/01/2019, n.22442

Affidamento in prova ai servizi sociali: parametri

Attraverso la misura alternativa al carcere dell’affidamento in prova al servizio sociale si intende attuare una forma di esecuzione della pena esterna al carcere per i condannati per i quali sia possibile formulare una prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa, alla luce di adeguate osservazioni della personalità.

Ai fini della concessione di tale misura alternativa, non possono assumere rilievo decisivo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato e i precedenti penali, e non può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, ma è sufficiente che dai risultati della predetta osservazione della personalità emerga un tale processo critico sia stato almeno avviato.

Cassazione penale sez. I, 10/12/2018, n.16541

Istanza di affidamento in prova ai servizi sociali 

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, è legittima l’ordinanza di rigetto dell’istanza presentata dal condannato per violenza sessuale, adottata in assenza della relazione di sintesi dell’osservazione scientifica della personalità condotta per almeno un anno ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1-quater, legge 26 luglio 1975, n. 354, qualora, sulla base di altri elementi desumibili dalla relazione Uepe, emerga che il condannato non ha avviato un percorso di rivisitazione critica del passato e della condotta deviante. (In motivazione la Corte ha chiarito che la relazione di sintesi è un presupposto positivo per la eventuale concessione del beneficio, la cui mancanza non preclude il rigetto per altre ragioni).

Cassazione penale sez. I, 05/11/2018, n.316

La revoca retroattiva dell’affidamento in prova

Il Tribunale di Sorveglianza può disporre nell’ipotesi in cui il condannato si sottragga all’attività di volontariato che avrebbe dovuto svolgere la revoca con effetto retroattivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali, qualora tale condotta riveli un’«inesistente adesione al processo rieducativo».

Cassazione penale sez. I, 08/02/2018, n.17224

Cosa deve valutare il tribunale di sorveglianza?

All’esito del periodo di affidamento in prova ai servizi sociali, il tribunale di sorveglianza deve valutare l’intero arco di svolgimento della misura ormai conclusa con un apprezzamento globale della condotta del condannato per decidere se vi è stata una mera formale adesione alle regole di buona condotta oppure se si sia verificato un concreto recupero sociale del condannato.

Cassazione penale sez. I, 17/05/2018, n.51347

L’esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali

La pena accessoria della perdita del diritto di voto del soggetto condannato con applicazione dell’interdizione dai pubblici uffici, non si estingue all’esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

Cassazione civile sez. I, 22/08/2018, n.20952

Affidamento in prova ai servizi sociali: cosa deve verificare il giudice?

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, qualora l’istante alleghi di svolgere attività lavorativa, incombe sul tribunale di sorveglianza il dovere di attivare ogni utile potere di controllo e verifica – anche a mezzo della polizia giudiziaria – sull’effettivo svolgimento della stessa, pur quando l’istante abbia chiesto di non assumere informazioni presso il datore di lavoro onde evitare conseguenze pregiudizievoli.

(In motivazione la Corte ha precisato che chi invoca un beneficio penitenziario ha un onere di lealtà procedimentale, in forza del quale deve collaborare affinché si possano accertare tutte le condizioni oggetto di allegazione, residuando, qualora intenda sottrarvisi, la facoltà di rinunciare alla relativa istanza).

Cassazione penale sez. I, 12/09/2018, n.54882

Da quando decorre l’esecuzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali?

L’esecuzione della pena in regime di affidamento in prova al servizio sociale decorre dalla sottoscrizione del verbale di cui all’art. 47, comma 5, ord. pen., con conseguente interruzione del termine di prescrizione della pena stessa, anche nel caso in cui venga successivamente dichiarata la cessazione della misura per sopravvenienza di altri titoli esecutivi.

Cassazione penale sez. I, 26/06/2018, n.57890

Il limite di tre anni per la sospensione dell’ordine di carcerazione

Ai fini della sospensione dell’ordine di esecuzione correlata ad un’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali ai sensi dell’art. 47, comma 3 -bis, ord. pen., il limite edittale cui il pubblico ministero deve fare riferimento per l’emissione dell’ordine di carcerazione ex art. 656, commi 5 e 10, cod. proc. pen. è quello di tre anni, essendo rimessa al Tribunale di sorveglianza ogni valutazione circa l’istanza di affidamento in prova nel caso di pena espianda, anche residua, non superiore ad anni quattro.

Cassazione penale sez. I, 23/02/2018, n.18310

Affidamento in prova al servizio sociale: lo svolgimento di un’attività lavorativa

Ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, lo svolgimento di un’attività lavorativa è soltanto uno degli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato, ma non può rappresentare una condizione ostativa di accesso alla misura qualora lo stesso non possa prestare tale attività per ragioni di età o di salute.

Cassazione penale sez. I, 30/10/2018, n.1023

La sospensione dell’esecuzione della pena per affidamento in prova ai servizi sociali 

In tema di esecuzione di pene detentive brevi, ai fini della sospensione dell’ordine di esecuzione correlata ad un’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali ai sensi dell’art. 47, comma 3-bis, ord. pen., il limite edittale cui il pubblico ministero deve fare riferimento per l’emissione dell’ordine di carcerazione ex art. 656, commi 5 e 10, cod. proc. pen. è quello di tre anni, essendo rimessa al Tribunale di sorveglianza ogni valutazione circa l’istanza di affidamento in prova nel caso di pena espianda, anche residua, non superiore ad anni quattro.

(In motivazione la Corte ha precisato che, a seguito della sentenza della C. Cost. n. 41 del 2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che il pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggior pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni, incombe sul giudice dell’esecuzione il dovere di rivalutare i casi ancora pendenti o comunque relativi a situazioni non ancora esaurite).

Cassazione penale sez. I, 27/10/2017, n.10733

Affidamento in prova ai servizi sociali: quando è consentito?

In tema di esecuzione di pene detentive brevi, la sospensione dell’ordine di esecuzione correlata ad un’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali ai sensi dell’art. 47, comma 3-bis, ord. pen. è consentita esclusivamente se la pena residua da espiare non supera gli anni tre (o i diversi limiti previsti per le ipotesi di cui all’art. 47-ter, comma 1, ord. pen. ed agli artt. 90 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).

Cassazione penale sez. I, 30/11/2017, n.1784

La valutazione delle ragioni terapeutiche 

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche a norma dell’art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ove ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi per l’applicazione dell’istituto indicati dalla citata disposizione, il giudice è chiamato ad effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell’attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale.

Cassazione penale sez. I, 20/12/2017, n.16905

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Pubblicato : 11 Ottobre 2022 04:30