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Adozione: sì ai rapporti tra minore e famiglia d’origine

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(@raffaella-mari)
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La Corte Costituzionale apre a rapporti tra minori adottati e le loro famiglie d’origine, ribaltando un dogma di 40 anni. Il giudice valuta ogni caso in base all’interesse del minore.

L’adozione rappresenta una seconda opportunità per molti minori in stato di abbandono. Ma cosa accade quando il minore desidera conoscere la propria famiglia biologica e mantenere rapporti con i genitori naturali? Sino ad oggi la legge vietava ogni collegamento, in ragione di un presunto interesse dell’adottato. Si riteneva infatti che, limitando tale collegamento, si sarebbe tutelata la stabilità emotiva e psicologica del minore. Un interesse però tutto da dimostrare caso per caso, ha detto oggi la Corte Costituzionale. Non si può infatti ritenere che un legame del genere sia sempre un pregiudizio. La Consulta ha così riscritto l’interpretazione della legge 184 del 1983 dopo 40 anni di dogma indiscusso: in caso di adozione è possibile mantenere i rapporti tra il minore e la famiglia di origine.

Vediamo meglio cosa cambia rispetto al passato e cosa prevede tutt’oggi la legge sulle adozioni.

La legge sulle adozioni nazionali

Come molti sanno, le adozioni in Italia sono regolate dalla legge 184/1983. Questa legge definisce l’adozione “nazionale” come quella relativa a minori, italiani o stranieri, dichiarati adottabili in Italia. Da notare che il termine “nazionale” non si riferisce alla nazionalità del minore ma al luogo dell’adozione.

L’effetto di questo tipo di adozione è il venir meno di ogni legame tra la famiglia di origine e il minore, che diventa a tutti gli effetti figlio dei genitori adottivi.

Requisiti dell’adozione

Gli aspiranti genitori adottivi devono rispettare determinati criteri, tra cui essere sposati da almeno 3 anni.

Ta loro non deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale, neppure di fatto.

Tra gli adottanti e il minore deve esserci una differenza di almeno 18 anni di età ma di non più di 45 anni. La differenza massima d’età va calcolata rispetto all’età del coniuge più giovane.

La legge ammette delle deroghe alla differenza di età se:

  • il tribunale accerta che dalla mancata adozione deriva un danno grave non altrimenti evitabile per il minore;
  • la differenza di 45 anni è superata da uno solo dei coniugi nella misura non superiore a 10 anni;
  • gli adottanti sono genitori di altri figli anche adottivi dei quali almeno uno sia minorenne;
  • l’adozione riguarda un fratello o una sorella del minore già adottato dagli stessi coniugi.

Accesso alle informazioni sulla famiglia biologica

Nonostante l’adozione, in determinate circostanze, è permesso al minore adottato accedere alle informazioni relative ai propri genitori biologici. Queste informazioni sono particolarmente protette e possono essere rilasciate solo in situazioni

Le informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici (cioè di chi ha messo al mondo il figlio), se conosciute, possono essere fornite:

  • ai genitori adottivi solo in presenza di gravi e comprovati motivi, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni;
  • al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, in caso di necessità e urgenza e di grave pericolo per la salute del minore;
  • all’adottato una volta raggiunti i 25 anni;
  • all’adottato una volta raggiunti i 18 anni solo se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica, previa istanza presentata al tribunale per i minorenni.

La nuova sentenza della Corte Costituzionale sulle relazioni minore-famiglia biologica

La Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 183 del 2023, ha abbattuto il muro divisorio tra famiglia adottante e quella di origine, che ha retto per 40 anni. D’ora in poi potrà il minore potrà mantenere i rapporti socio-affettivi con i fratelli o con i nonni biologici se, presentata apposita istanza al tribunale, il giudice lo ritiene nel suo preminente interesse.

La recente sentenza della Corte riconosce che non sempre la cessazione delle relazioni socio-affettive sia nell’interesse del minore. Questo offre la possibilità di valutare caso per caso, permettendo potenzialmente al minore di mantenere relazioni significative con la famiglia biologica, come nel caso dei fratelli o delle sorelle non adottati dalla stessa coppia.

Luca, 8 anni, viene adottato da una nuova famiglia. Tuttavia, desidera ancora vedere sua sorella biologica, Sofia, che non è stata adottata. Grazie a questa nuova interpretazione, il giudice potrebbe considerare nell’interesse di Luca mantenere un rapporto con Sofia.

Non è, pertanto, vietato al giudice verificare in concreto che risulti nell’interese del minore mantenere «significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d’origine», che non possono «sopperire allo stato di abbandono» del minore stesso. Significativo è il caso della relazione tra fratelli e sorelle non adottati dalla stessa coppia.

 
Pubblicato : 29 Settembre 2023 06:27