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Accordi prima del matrimonio sono validi?

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(@angela-auriemma)
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Marito e moglie possono concordare in anticipo le condizioni di un eventuale divorzio? I patti prematrimoniali sono validi in Italia?

Spesso i futuri sposi hanno la consuetudine di regolare le disposizioni patrimoniali o non patrimoniali prima di convolare a nozze, questo per regolare, quando si è ancora d’amore e d’accordo, tutto quanto dovrà eventualmente essere oggetto di un futuro divorzio.

Ma questi accordi prematrimoniali per il nostro ordinamento che valore hanno? Sono validi a tutti gli effetti oppure devono essere considerati nulli e dunque privi di qualsiasi efficacia? Vediamo insieme se effettivamente, per la Cassazione civile, gli accordi fatti prima del matrimonio sono validi o meno.

Il caso trattato dalla Cassazione riguardante la validità (o meno) della scrittura privata con cui due coniugi, in caso di loro futura separazione, decidono che l’uno versi all’altro una somma di denaro. Cosa sono i patti prematrimoniali? E se realizzati, sono tutti validi per il nostro ordinamento?

Il caso trattato dalla Cassazione civile ordinanza n.11923/2022

In particolare in questo articolo troverai la soluzione adottata dalla Cassazione nell’ordinanza n.11923 del 14 aprile 2022, che ti spiegherò in breve senza annoiarti.

Il caso ha avuto ad oggetto due coniugi che nel 2004, dunque prima del loro matrimonio, avevano sottoscritto una scrittura privata, la quale, nello specifico, prevedeva che il marito si impegnasse a versare 500.000,00 euro alla moglie qualora dovessero non amarsi più e decidere di separarsi.

Una volta, però, intervenuta realmente la crisi familiare, il marito decideva di non far valere quanto scritto nell’atto.  La moglie, quindi, decideva di non lasciare che tale accordo venisse dimenticato e domandava la condanna del marito al pagamento della somma promessa pari ad euro 500.000,00, basando la sua pretesa proprio sulla promessa fatta dal marito prima del matrimonio.

Tale scrittura privata, però, sia in primo grado che in sede di appello, è stata ritenuta non meritevole di tutela. Così la moglie proponeva ricorso in Cassazione, ribadendo la validità dei predetti accordi e lamentando che i giudici del merito (1° e 2° grado) erano incorsi in errore.

Cosa sono i patti (o accordi) prematrimoniali?

Per “accordi prematrimoniali” si vuole far riferimento a pattuizioni preventive con cui i futuri coniugi stabiliscono come affrontare l’eventuale e futura separazione o divorzio, proprio per ridurre la conflittualità tra gli stessi, prevenendo la lite giudiziaria, riducendone anche i costi.

In altre parole, il patto prematrimoniale è un contratto con il quale marito e moglie si accordano prima sulle conseguenze, economiche e non, di un’eventuale separazione e successivo divorzio.

Con il predetto patto, si stabilisce, ad esempio, l’ammontare del risarcimento dovuto al coniuge tradito, gli alimenti da versare a quello che si trovi in stato di bisogno, l’assegnazione della casa coniugale o l’affidamento dei figli e tanto altro.

I patti prematrimoniali sono nulli?

In linea generale, nell’ordinamento giuridico nazionale, i cittadini sono liberi di regolare i loro interessi economici stipulando contratti anche diversi da quelli tipicamente previsti e disciplinati dal codice civile, purché finalizzati a perseguire interessi meritevoli di tutela, in ossequio al principio dell’autonomia negoziale (il potere delle parti di regolare rapporti giuridici). Tuttavia, l’autonomia negoziale dei singoli incontra il limite del rispetto delle regole del buon costume, l’ordine pubblico nonché delle norme imperative e inderogabili.

Il matrimonio è un atto personale che non può essere regolamentato o personalizzato da parte dei futuri sposi, che non possono né modificare il contenuto degli obblighi che scaturiscono dal matrimonio e che sono stabiliti dal codice civile (obbligo di fedeltà, convivenza, reciproca assistenza morale e materiale, contribuzione ai bisogni della famiglia), né stabilire le conseguenze di un eventuale divorzio.

Ed invero, nel nostro ordinamento giuridico, i coniugi possono solamente, ai sensi dell’art. 162 c.c., decidere di regolare il loro regime patrimoniale, al momento della celebrazione del matrimonio o durante la vita matrimoniale, scegliendo per il regime della comunione o della separazione legale dei beni (o altra convenzione).

Pertanto, in Italia i patti prematrimoniali non sono ammessi e, se conclusi, sono nulli, non hanno nessun valore.

La giurisprudenza conferma come la scrittura privata con cui due coniugi, in caso di loro futura separazione, decidono che l’uno versi all’altro una somma di denaro, non soltanto non è meritevole di tutela per illiceità della causa, ma anche volendolo qualificare come preliminare di donazione condizionato sospensivamente all’evento separazione legale delle parti è ugualmente nullo.

Quando i patti prematrimoniali sono validi?

Si pensi alle ipotesi in cui prima o durante il matrimonio, un coniuge partecipa alle spese che l’altro deve sostenere, ad esempio per la costruzione o la ristrutturazione della casa, in caso di separazione, gli importi possono essere restituiti se viene appositamente previsto in un contratto.

Ancora, se il marito fa costruire, sul terreno della moglie, un immobile, in una simile ipotesi, la legge stabilisce che l’abitazione spetti di diritto al proprietario del terreno. Dunque Le parti si potrebbero accordare stabilendo per iscritto che, in caso di divorzio, l’uomo debba avere un rimborso parziale dei costi sostenuti [1].

Ancora la cassazione [2] ha ritenuto valida la clausola con la quale i coniugi avevano previsto l’obbligo della restituzione di un mutuo, di cui erano cointestatari, se si fosse verificata una separazione personale.

Di più, sempre la Cassazione, ha dato il via libera al contratto stipulato tra due futuri sposi con il quale si prevedeva, in caso di divorzio, l’obbligo di un coniuge di cedere all’altro un immobile di sua proprietà come “premio” per le spese sostenute dall’altro per la ristrutturazione della casa coniugale [3].

Questi accordi sono validi rispetto agli altri patti prematrimoniali perché si tratterebbe di accordi dove il fallimento del matrimonio viene indicato come condizione al verificarsi della quale scatta il regolamento di interessi così come regolato nella scrittura privata.

Ed infatti, se rifletti bene sugli esempi che ti ho appena fatto, la crisi coniugale ovvero il fallimento del matrimonio non è la causa che ha fatto nascere l’accordo, ma è un mero evento condizionale (c.d. condizione sospensiva), inserita in un contratto comune di natura patrimoniale.

Tuttavia il confine tra lecito e illecito è davvero molto sottile e che bisogna in concreto valutare la causa del contratto.

Infatti pur volendo dare una diversa natura allo stesso, sarebbe comunque nullo.

Come patto matrimoniale si finirebbe per qualificarlo nullo per illiceità della causa; come contratto preliminare di donazione sospensivamente condizionato all’evento separazione legale, si dovrebbe qualificare nullo stante il divieto di promettere una donazione; come atto di ricognizione del debito ne discenderebbe che il debito nasce comunque da un contratto nullo e, inoltre, la ricognizione del debito ha valore solamente in sede di inversione dell’onere della prova in ordine all’esistenza del debito.

 
Pubblicato : 17 Marzo 2023 13:00