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Accordi prematrimoniali: perché non sono validi in Italia?

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Marito e moglie, prima di sposarsi, possono concordare a chi andrà la casa o un’eventuale rinuncia all’assegno di mantenimento?

Nel panorama giuridico italiano, gli accordi prematrimoniali, noti anche come “patti prematrimoniali” o “prenuptial agreements” hanno sempre suscitato un acceso dibattito tra fautori e oppositori. A differenza di quanto avviene in altri ordinamenti, come quello statunitense, in Italia gli accordi prematrimoniali non sono validi. Ma perché? Qual è la ragione per cui, se marito e moglie lo vogliono, la legge non consente loro di predefinire per iscritto le conseguenze di un eventuale divorzio, come ad esempio l’ammontare del mantenimento e l’assegnazione della casa? Cerchiamo di comprendere meglio la questione e la ragione per cui gli accordi prematrimoniali sono illegali.

Cos’è un un patto prematrimoniale?

Un patto prematrimoniale, noto anche come accordo prematrimoniale, è un contratto scritto stipulato tra i coniugi prima del matrimonio. Questo documento stabilisce l’assetto delle proprietà e delle responsabilità economiche di ciascuna parte in caso di divorzio o separazione.

L’obiettivo principale di un patto prematrimoniale è di prevenire potenziali dispute giudiziarie in futuro, delineando chiaramente come verranno divisi beni, i debiti nel caso la relazione dovesse terminare. E non solo. Con il contratto prematrimoniale, marito e moglie potrebbero stabilire l’ammontare dell’assegno di mantenimento, un indennizzo nel caso in cui uno dei due si sia dedicato alla famiglia rinunciando al lavoro nonché un risarcimento in caso di tradimento.

Perché i patti prematrimoniali sono illegali in Italia?

In Italia, marito e moglie non possono stabilire, con accordo preventivo, le conseguenze di un’eventuale separazione e divorzio. I patti prematrimoniali vengono ritenuti nulli per due ragioni:

  • il matrimonio non è considerato un contratto ma un atto “personalissimo”. Per cui non si può regolamentare con un secondo contratto ciò che un contratto non è;
  • l’articolo 160 del codice civile stabilisce che i doveri e i diritti dei coniugi non sono derogabili. In altre parole, i coniugi non possono, neanche prima del matrimonio, accordarsi per modificare quanto previsto dalla legge in materia di regime patrimoniale, doveri di mantenimento e di collaborazione all’interno della famiglia.

Alla base di tale scelta vi sono comunque diverse ragioni di ordine pubblico e sociale. Innanzitutto, si intende tutelare la libertà e l’autonomia dei coniugi, evitando che uno dei due possa essere indotto a sottoscrivere accordi vessatori sotto la pressione dell’altro. Inoltre, si mira a preservare l’intangibilità dei principi cardine del matrimonio, quali l’uguaglianza tra i coniugi e la solidarietà reciproca.

Eccezioni al divieto di patti prematrimoniali

Tuttavia, il principio di invalidità degli accordi prematrimoniali non è assoluto. Sono ammesse alcune eccezioni, con riferimento a specifici aspetti patrimoniali. Ad esempio, i futuri sposi possono:

  • scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni in deroga al regime legale di comunione;
  • convenire sulla divisione dei beni in caso di scioglimento del matrimonio;
  • rinunciare all’assegno di mantenimento ma solo dopo la separazione (non sono invece ammesse rinunce ai diritti dei figli);
  • concordare un rimborso in caso di spese superiori ai normali doveri di solidarietà familiari, come ad esempio i costi di una ristrutturazione sostenuti da un coniuge in favore della casa di proprietà dell’altro.

Anche in tali casi, le eccezioni al principio di invalidità non possono ledere i diritti inderogabili dei coniugi o dei figli. La giurisprudenza ha, infatti, precisato che le clausole prematrimoniali che limitano eccessivamente la libertà di uno dei coniugi o che pregiudicano il mantenimento dei figli possono essere considerate nulle.

Ad esempio, se un coniuge rinuncia al mantenimento, l’accordo è comunque soggetto al controllo del giudice che deve verificare se esso possa essere eccessivamente pregiudizievole.

Né è possibile concordare in anticipo a chi andrà la casa nell’ipotesi di divorzio. Ciò perché l’assegnazione dell’abitazione è un provvedimento preso in favore del genitore collocatario dei figli e quindi a tutela di questi ultimi. E, come si è detto sopra, i diritti dei figli sono “indisponibili”, non possono cioè essere oggetto di trattative tra i genitori.

Prospettive future

Il tema degli accordi prematrimoniali è oggetto di un acceso dibattito in dottrina e giurisprudenza. Da un lato, si evidenzia l’esigenza di adeguare il sistema giuridico italiano alle mutate esigenze della società, favorendo la flessibilità e l’autonomia dei privati. Dall’altro, si paventano i rischi di una eccessiva commercializzazione del matrimonio e di un ritorno a modelli patriarcali.

In definitiva, l’invalidità degli accordi prematrimoniali in Italia rappresenta una scelta di sistema volta a tutelare l’equilibrio e la solidità del matrimonio.

Al momento non pende alcun disegno di legge, neanche di iniziativa popolare, rivolto a modificare l’attuale stato di cose.

 
Pubblicato : 5 Marzo 2024 08:15