Accettazione semplice e con beneficio di inventario: differenze
Quali sono i vantaggi e i costi di una accettazione dell’eredità con beneficio di inventario e cosa la distingue invece dall’accettazione semplice? Come queste situazioni influiscono sulla responsabilità dell’erede?
Quando si parla di eredità, è importante comprendere le differenze tra accettazione con beneficio di inventario e accettazione semplice dell’eredità. Queste due modalità di accettazione presentano peculiarità che influenzano la responsabilità dell’erede nei confronti dei debiti ereditari e quindi dei relativi creditori del de cuius. Ma quali sono queste differenze e come si manifestano nella pratica? Analizziamo insieme i dettagli di entrambe le tipologie di accettazione e le implicazioni legali che ne derivano.
Responsabilità dell’erede
Ricordiamo che l’erede che accetta l’eredità in modo puro e semplice risponde dei debiti del defunto con tutto il proprio patrimonio, sia con quello che aveva prima dell’accettazione (ad esempio, la casa, lo stipendio, il conto in banca, ecc.) che con quello ricevuto in eredità. Egli è tuttavia tenuto a pagare i creditori, man mano che questi si presentano, nei limiti della propria quota di eredità.
Ipotizziamo il caso di Marco che, insieme ai suoi due fratelli, subentra nel patrimonio del padre. Marco dovrà pagare i creditori del padre, fisco compreso, nei limiti del 33%. Egli non è quindi responsabile dell’eventuale omesso pagamento da parte dei suoi due fratelli, poiché egli risponderà solo della propria quota.
Cos’è l’accettazione con beneficio di inventario?
L’accettazione con beneficio di inventario è una forma di accettazione dell’eredità che consente all’erede di rispondere dei debiti del defunto nei limiti del valore dei beni ricevuti con la successione. In altre parole, l’erede è sì responsabile del pagamento delle obbligazioni lasciate insolute dal defunto (pertanto dovrà farvi comunque fronte) e lo dovrà pur sempre fare nei limiti della propria quota ma, qualora non dovesse adempiervi, i creditori potranno pignorare solo i beni che l’erede stesso ha ricevuto in successione e non anche quelli personali di cui era precedentemente titolare.
Mario riceve in eredità dal padre una casa al mare. Egli è già titolare di un appartamento in città. Il padre aveva un grosso debito con il fisco. L’Agente per la riscossione esattoriale potrà però pignorare a Marco solo la sua quota di proprietà della casa al mare e non anche dell’appartamento in città. In più, Marco risponde verso il fisco solo di una parte del debito del padre: quella corrispondente alla quota che egli ha ricevuto in eredità.
A cosa serve l’accettazione con beneficio di inventario?
Con l’accettazione con beneficio di inventario, l’erede non rischia di vedersi pignorare i beni personali di cui era titolare prima dell’apertura della successione.
Il beneficio di inventario è quindi una particolare modalità di accettazione dell’eredità pensata per proteggere l’erede dalle possibili conseguenze negative legate all’assunzione dei debiti ereditari. Questa opzione può rivelarsi particolarmente utile quando il patrimonio del defunto è incerto e l’erede vuole evitare di rischiare i propri beni personali per far fronte alle passività ereditate.
L’accettazione con beneficio di inventario si rivela una scelta strategica per l’erede che non ha una chiara percezione dell’ammontare dell’attivo e del passivo del patrimonio da ereditare. Questa precauzione permette all’erede di evitare che i propri beni personali siano sottoposti all’azione esecutiva dei creditori del defunto, limitando la propria responsabilità ai soli beni ereditari.
Tutti i chiamati all’eredità possono accettare l’eredità con beneficio di inventario a condizione che rispettino le modalità che a breve vedremo. Tuttavia, è importante sottolineare che questa forma di accettazione non può essere applicata retroattivamente a chi abbia già accettato l’eredità in maniera pura e semplice.
Qual è la differenza rispetto all’accettazione pura e semplice dell’eredità?
L’accettazione semplice dell’eredità è una modalità di accettazione in cui l’erede accetta l’eredità senza alcuna limitazione di responsabilità. In questo caso quindi non si verifica alcuna separazione tra il suo patrimonio e quello del defunto. In questo caso, l’erede risponde anche con i propri beni personali per i debiti ereditari. Questo significa che i creditori del defunto possono rivalersi tanto sui beni che l’erede ha ricevuto in eredità quanto su quelli di cui era titolare prima.
Dunque, la principale differenza tra le due modalità di accettazione riguarda la responsabilità dell’erede nei confronti dei debiti ereditari. Nell’accettazione con beneficio di inventario, la responsabilità dell’erede è limitata ai beni ereditari, mentre nell’accettazione semplice, l’erede risponde anche con i suoi beni personali.
A chi si applica la limitazione della responsabilità derivante dall’accettazione con beneficio di inventario?
La limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari, derivante dall’accettazione con beneficio di inventario, è opponibile a tutti i creditori, senza alcuna distinzione.
Ipotizziamo il caso di Tizio che, erede di Caio, riceva una cartella esattoriale per il pagamento di imposte che quest’ultimo non aveva versato. Tizio, se accetta l’eredità con beneficio di inventario, non rischierà il pignoramento dei propri beni ma solo di quelli che ha ricevuto in eredità da Caiao e pur sempre nei limiti della propria quota di eredità. Invece, se Tizio accetta l’eredità semplicemente, sarà responsabile del debito con l’intero suo patrimonio, incluso quello personale.
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi delle due tipologie di accettazione?
L’accettazione con beneficio di inventario offre l’indubbio vantaggio di proteggere il patrimonio personale dell’erede dai debiti ereditari, garantendo una maggiore sicurezza finanziaria. Tuttavia, questa forma di accettazione può richiedere un maggiore impegno burocratico, un’attenta gestione dei beni ereditari e implica conseguente dei costi superiori rispetto all’accettazione pura e semplice. Nel prossimo paragrafo vedremo quali sono le “complicazioni” che comporta tale forma di accettazione.
D’altro canto, l’accettazione semplice dell’eredità può semplificare le procedure, ma espone l’erede a un maggiore rischio finanziario, poiché il suo patrimonio personale potrebbe essere utilizzato per coprire i debiti ereditari.
Formalità e adempimenti per l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario
La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario può essere effettuata davanti a un notaio, che non necessariamente deve essere quello con sede nel luogo di apertura della successione, oppure può essere fatta davanti al cancelliere del tribunale nella circoscrizione in cui si è aperta la successione. Tuttavia, è necessario fissare un appuntamento per tale scopo.
La dichiarazione è soggetta a determinate formalità:
- deve essere registrata presso la cancelleria del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Nel caso in cui la dichiarazione sia ricevuta da un notaio, questi deve richiedere l’inserzione presso la cancelleria competente, depositando una copia autentica dell’atto (articolo 52 delle disposizioni attuative del codice civile);
- deve essere trascritta presso i registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione, anche se non sono presenti diritti reali immobiliari nell’eredità. Questa trascrizione ha solo una funzione di pubblicità informativa.
La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario deve essere preceduta o seguita dall’inventario dei beni del defunto, secondo le modalità prescritte dal codice di procedura civile (articoli 769 e seguenti). Se l’inventario non viene redatto, il beneficio non viene ottenuto sin dall’inizio. In altre parole, fino a quando l’inventario non viene completato, il chiamato, anche se ha già accettato con beneficio di inventario, rimane tale e non assume la qualità di erede.
L’inventario è un atto pubblico redatto dal cancelliere o dal notaio delegato, che contiene l’elenco e la descrizione dei beni ereditari, nonché la loro valutazione.
L’inventario deve essere pubblicizzato tramite l’inserzione nel registro delle successioni, ma non deve essere trascritto nei registri immobiliari. La mancata annotazione dell’inventario non comporta la perdita del beneficio.
L’inventario deve essere redatto anche nel caso in cui non vi siano beni nell’eredità. In questo caso, è sufficiente una dichiarazione di assenza di beni ereditari.
Il periodo concesso per completare l’inventario varia a seconda che il chiamato sia o meno in possesso dei beni ereditari. Se il chiamato è già in possesso dei beni ereditari al momento della morte del defunto (ad esempio, un figlio che convive con il padre al momento della sua morte), deve redigere l’inventario entro 3 mesi dall’apertura della successione o dalla conoscenza dell’eredità devoluta. Se entro questo termine l’inventario è stato avviato ma non completato, è possibile ottenere un’estensione di altri 3 mesi dal tribunale del luogo di apertura della successione, salvo circostanze gravi.
Se tale termine scade senza che l’inventario sia stato completato, il chiamato diventa un erede puro e semplice.
Una volta concluso l’inventario, il chiamato ha 40 giorni di tempo per accettare o rifiutare l’eredità. In caso di inazione, sarà considerato un erede puro e semplice.
Il coniuge superstite che utilizza la casa coniugale e i relativi arredi, nonostante l’art. 540 del codice civile riconosca loro un autonomo diritto di abitazione e uso, è considerato in possesso ereditario di tali beni.
Se il chiamato all’eredità non possiede beni ereditari, può fare una dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario fino a quando il diritto di accettare non sia prescritto (10 anni). Dopo aver effettuato tale dichiarazione, l’erede ha 3 mesi di tempo dalla dichiarazione stessa per predisporre l’inventario, salvo proroga concessa dall’autorità giudiziaria. In caso di mancata redazione dell’inventario, il chiamato sarà considerato un erede puro e semplice.
Se l’erede ha redatto l’inventario senza aver effettuato precedentemente la dichiarazione di accettazione, quest’ultima deve essere fatta entro 40 giorni dalla conclusione dell’inventario. In caso contrario, il chiamato perderà il diritto di accettare l’eredità.
Se l’autorità giudiziaria ha fissato un termine per decidere se accettare o meno l’eredità, il chiamato deve completare anche l’inventario entro tale termine. In caso contrario, la sua eventuale accettazione sarà considerata come un’accettazione pura e semplice.
I minori, gli interdetti e gli inabilitati decadono dal beneficio d’inventario se entro 1 anno dal compimento della maggiore età o dalla cessazione dello stato d’interdizione o inabilitazione, non hanno predisposto regolarmente l’inventario. In tal caso, essi diventano eredi puri e semplici.
L’obbligo di redigere l’inventario entro i termini stabiliti per i diversi casi è essenziale per garantire la corretta applicazione del beneficio di inventario. È un meccanismo di tutela che permette di proteggere gli interessi degli eredi e di verificare l’esistenza e il valore dei beni ereditari.
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