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Accertamento tecnico preventivo

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(@paolo-remer)
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Atp: cos’è, a cosa serve, quando si può o si deve chiedere, come funziona, quanto costa e perché spesso fa vincere le cause.

Se devi instaurare una causa civile urgente e che richiede accertamenti specialistici e complessi, lo strumento adatto è l’accertamento tecnico preventivo: si tratta, in estrema sintesi, di una perizia anticipata rispetto al processo, e che serve per accertare le cause che hanno prodotto un determinato evento, quando per individuarle occorrono particolari indagini tecniche e non bastano le consuete fonti di prova: documenti, fotografie, testimoni.

La casistica è davvero ampia: benefici spettanti agli invalidi ai sensi della legge 104, infiltrazioni nei condomini, sinistri stradali, responsabilità medica per fatti di “malasanità”, lavori appaltati e mal eseguiti dalle ditte incaricate, acquisto di merci risultate avariate o di prodotti difettosi, e, in genere, tutto ciò che richiede la verifica di determinati luoghi o della qualità e delle condizioni di cose ed anche di persone.

L’accertamento tecnico preventivo ha il grosso vantaggio di tagliare i tempi delle cause, perché dai suoi esiti – che riguardano il punto nodale della vicenda – il più delle volte appare chiaro chi ha torto e chi ha ragione, e quindi l’esito del processo è scontato: per questo viene utilizzato anche in funzione conciliativa, come mezzo di definizione anticipata delle controversie.

Accertamento tecnico preventivo: cos’è

L’accertamento tecnico preventivo – in breve, atp – è un procedimento cautelare, disciplinato dall’art. 696 del Codice di procedura civile, che si utilizza quando occorre verificare, con urgenza e prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità e condizioni delle cose.

L’urgenza è il requisito essenziale che caratterizza l’atp, e può dipendere dal pericolo che le situazioni da accertare mutino, per i più vari fattori (esposizione di un immobile alle intemperie, evoluzione organica, deterioramento, lavori in corso ecc.) durante il lungo periodo che intercorrerebbe fino all’espletamento di una Ctu (consulenza tecnica d’ufficio) ordinaria, quella disposta dal giudice nel corso del processo.

Quindi l’atp è una consulenza tecnica anticipata che serve a documentare e cristallizzare agli atti del processo la situazione in un determinato momento, ed evitare così le successive dispersioni della prova per le inevitabili modificazioni ed alterazioni dovute al decorso del tempo.

Trattandosi di un’indagine compiuta da un tecnico qualificato (ad esempio, un ingegnere in materia di infiltrazioni negli edifici, un medico legale per l’accertamento dell’invalidità) l’accertamento tecnico preventivo può comprendere non solo l’esame dei fatti, ma anche anche le valutazioni compiute dall’esperto in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica.

Accertamento tecnico preventivo: come funziona

Il procedimento per l’ammissione e lo svolgimento dell’atp è molto veloce: la richiesta va formulata con ricorso presentato al tribunale, o al giudice di pace, competente per territorio, materia e valore della causa, indicando quali i motivi di urgenza ravvisabili nello specifico caso.

Il giudice, se ritiene ammissibile l’istanza, nomina con decreto un Ctuconsulente tecnico d’ufficio – fissando la data di comparizione e di conferimento dell’incarico. In quell’occasione verranno fissati i quesiti, cioè le precise domande alle quali il Ctu dovrà fornire risposta. Le parti possono nominare propri consulenti, per verificare il lavoro svolto dal Ctu e presentare le proprie osservazioni in merito.

Il Ctu nominato ed incaricato esaminerà la documentazione, le cose, i luoghi e le persone oggetto dei quesiti posti e redigerà il proprio elaborato, che depositerà al giudice illustrando le attività svolte e le conclusioni raggiunte in un’apposita relazione: la consulenza tecnica d’ufficio, che entrerà a far parte del fascicolo processuale e costituirà un importante, e talvolta decisivo, elemento di prova.

Accertamento tecnico preventivo: quando è obbligatorio?

L’accertamento tecnico preventivo è obbligatorio per legge [1] nelle cause in materia di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità, quindi è un passaggio indispensabile per ottenere, ad esempio, il riconoscimento ed i benefici previsti dalla legge 104. L’Atp è obbligatorio anche nelle controversie riguardanti la pensione di inabilità e l’assegno di invalidità.

In materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, la legge “Gelli-Bianco” [2] richiede, a pena di improcedibilità, e in alternativa alla mediazione, l’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo in funzione conciliativa, che ora ti esponiamo.

Accertamento tecnico preventivo: funzione conciliativa

L’art. 696 bis del Codice di procedura civile consente di espletare l’accertamento tecnico preventivo con finalità di composizione della lite anche quando non vi è urgenza, se occorre accertare la consistenza e l’ammontare di crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, dal quale deriva l’obbligo di risarcimento del danno.

La procedura di richiesta e di svolgimento di questo tipo di accertamento tecnico preventivo è la stessa che abbiamo descritto sopra, con l’unica differenza che il giudice, al momento del deposito della Ctu «tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti», essendo ormai stati accertati i punti controversi. Se la conciliazione riesce, il relativo verbale ha efficacia di titolo esecutivo, ed è esente dall’imposta di registro; altrimenti, la relazione depositata dal consulente viene acquisita, su richiesta di parte, agli atti del successivo giudizio di merito.

Accertamento tecnico preventivo: chi paga?

Al momento del deposito della Ctu, il giudice emette il decreto di liquidazione dei compensi al consulente che ha svolto la propria attività ed ha redatto l’elaborato peritale. Questo provvedimento costituisce un titolo provvisoriamente esecutivo, in base al quale il consulente potrà esercitare il proprio diritto ad essere pagato.

Siccome la liquidazione delle spese dell’accertamento tecnico preventivo avviene prima che la causa venga decisa nel merito, di solito il giudice pone, provvisoriamente ed anticipatamente, l’obbligo di pagamento del Ctu nominato a carico di colui che ha proposto il ricorso (e che già aveva dovuto versare il contributo unificato previsto per l’instaurazione della causa), ma potrebbe anche stabilirlo in capo a tutte le parti processuali, in solido tra loro.

In ogni caso l’anticipazione delle spese della Ctu da una o più delle parti in causa non pregiudica la condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico della parte che risulterà soccombente: quindi se chi aveva chiesto l’accertamento tecnico preventivo risulterà vittorioso avrà diritto al rimborso di quanto pagato al Ctu, mentre se perderà la causa le spese resteranno a suo carico, e in caso di soccombenza parziale il giudice stabilirà le relative percentuali di ripartizione delle spese di lite tra le parti.

La Corte di Cassazione [3] ha recentemente affermato che «in linea di principio il carico delle spese liquidate in tema di accertamento tecnico preventivo spetta, in via esclusiva, alla parte ricorrente in virtù dell’onere dell’anticipazione e del principio di causalità, salva la disciplina finale delle spese complessive (ivi comprese quelle per l’esecuzione dell’accertamento tecnico preventivo), in base agli ordinari criteri, all’esito dell’eventuale giudizio di merito che sia seguito».

Approfondimenti

Per ulteriori informazioni, leggi anche l’articolo “Accertamento tecnico preventivo: come funziona” e la rassegna di giurisprudenza “Ricorso per accertamento tecnico preventivo: ultime sentenze“.

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Pubblicato : 3 Febbraio 2023 18:00