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Abusi in famiglia: come chiedere un ordine di protezione

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(@carlos-arija-garcia)
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Cosa può fare chi subisce violenza domestica per tutelare la sua persona. In che cosa consiste e quanto dura il provvedimento del giudice.

La legge prevede degli strumenti di tutela a favore di chi subisce dal coniuge o dal convivente un atteggiamento violento o, comunque, di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla propria libertà. Una di queste misure è l’ordine di protezione, che può scattare anche a beneficio di un’altra persona appartenente al nucleo (figli, nonni, ecc.). Quando si verificano abusi in famiglia, come chiedere un ordine di protezione? A chi bisogna rivolgersi e quali effetti produce il provvedimento?

Si tratta di una disciplina contenuta nel Codice civile [1] che ha lo scopo di tutelare quanto prima la persona debole. Vediamo come funziona.

Abusi in famiglia: chi tutela l’ordine di protezione?

La maggior parte degli abusi in famiglia vengono compiuti dal marito nei confronti della moglie. Pertanto, la prima persona ad essere tutelata dall’ordine di protezione è il coniuge maltrattato. Può segnalare gli abusi affinché scatti il provvedimento anche quando la convivenza è finita.

Ma il coniuge non è l’unica persona protetta: vengono anche tutelati, ad esempio:

  • i genitori anziani maltrattati da figli maggiorenni;
  • chi ha un legame sentimentale con il maltrattante senza che ci sia una situazione di convivenza intesa come perdurante coabitazione o quando non c’è una stabile e formale convivenza: basta che le parti occupino di fatto lo stesso immobile, pur non formando un unico nucleo familiare.

L’ordine di protezione è invece negato quando gli atteggiamenti violenti sono tenuti da parenti o affini non conviventi con la coppia.

Quando scatta l’ordine di protezione?

L’unico presupposto per emettere l’ordine di protezione è che la condotta del coniuge o di un altro familiare sia di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale oppure alla libertà dell’altro coniuge o di un altro convivente.

La legge, però, non elenca né definisce le condotte che possono determinarlo: vanno considerate, quindi, tutte le possibili manifestazioni della violenza domestica, che sia verbale, fisica o psicologica, esercitate da un membro della famiglia ai danni di un altro e accomunate tutte dal fatto di rappresentare la negazione del valore della persona.

Il giudice può emettere l’ordine di protezione se l’abuso causa uno dei seguenti eventi:

  • lesione rilevante alla persona;
  • rischio concreto e attuale di subire violenze gravi;
  • grave danno all’integrità morale di una persona, a condizione che la lesione sia di entità non comune per la ripetitività o la prolungata durata nel tempo della sofferenza patita.

Nella pratica, possono essere comportamenti meritevoli di un ordine di protezione:

  • il litigio finito con un coniuge che spinge l’altro per le scale facendolo cadere e procurandogli delle lesioni;
  • i continui pedinamenti e controlli telefonici dell’altro;
  • gli insulto o gli epiteti dispregiativi;
  • il rifiuto di fornire al coniuge ogni sostegno economico.

Come chiedere un ordine di protezione?

Per chiedere un ordine di protezione bisogna presentare un ricorso, anche senza l’assistenza di un legale. Non è possibile, però, fare a richiesta se fra le parti pende un procedimento per separazione o divorzio nel quale si è già tenuta l’udienza presidenziale.

La richiesta non può essere presentata dal figlio maggiorenne non convivente per tutelare la madre: deve essere fatta dal diretto interessato.

Il ricorso va presentato presso il tribunale civile del luogo di residenza o di domicilio del richiedente. Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidato il procedimento. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, quando occorre, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti.

Nel caso di urgenza, il giudice può adottare immediatamente l’ordine di protezione fissando l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a 15 giorni e assegnando al richiedente un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All’udienza il giudice conferma, modifica o revoca l’ordine di protezione.

In che cosa consiste l’ordine di protezione?

Il decreto con cui il giudice dispone l’ordine di protezione contiene:

  • l’ordine al coniuge, al convivente o al familiare che ha tenuto la condotta pregiudizievole di cessare tale comportamento;
  • la prescrizione con cui si dispone l’allontanamento del soggetto stesso dalla casa familiare.

Nel decreto possono essere contenute ulteriori limitazioni, come ad esempio:

  • prescrivere al soggetto di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal richiedente, e in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, o al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone e in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare gli stessi luoghi per esigenze di lavoro;
  • disporre l’intervento di soggetti specializzati (servizi sociali del territorio, centri di mediazione familiare o associazioni che hanno per fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti9;
  • imporre al prevenuto di pagare un assegno periodico a favore delle persone che per effetto del provvedimento rimangono prive dei mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente dal datore di lavoro del prevenuto, detraendola dalla retribuzione.

Poiché l’ordine di protezione limita la libertà del soggetto a cui si applica, deve avere una durata limitata, stabilita nel decreto e, in ogni caso, non superiore a un anno. Può essere però prorogata per una sola volta, su istanza di parte, se ricorrono gravi motivi.

Il decreto può essere impugnato presso il tribunale entro dieci giorni dalla sua notificazione ma il ricorso non sospende l’esecutività dell’ordine di protezione.

Il reclamo non sospende l’esecutività dell’ordine di protezione.

Chi non rispetta il provvedimento del giudice rischia la reclusione fino a tre anni o la multa da 103 a 1.032 euro.

 
Pubblicato : 8 Luglio 2023 18:30