Abbattimento animali: ultime sentenze
Macellazione del bestiame; indennità per l’allevatore; responsabilità del veterinario per eventuale inadempimento; domanda di risarcimento danni.
Previsione di un’indennità a favore degli allevatori per l’abbattimento di animali infetti
La legge regione Sicilia n. 19 del 2005 – destinata a finanziare per un periodo di più anni e per un importo di euro 20 milioni, il pagamento di un’indennità a favore degli allevatori per l’abbattimento di animali infetti ed il compenso dovuto ai veterinari liberi professionisti, che hanno partecipato alle misure di risanamento – avendo introdotto modifiche sostanziali, non di carattere meramente formale o amministrativo, con l’aumento ad euro 20 milioni della dotazione destinata agli aiuti già autorizzati dalla commissione e di proroga del rifinanziamento, deve ritenersi, ai sensi della pronuncia della Corte di Giustizia del 20.5.2021 (causa C-128/2019), “nuovo aiuto”, per il quale è necessaria la previa notifica alla Commissione secondo il modulo di notificazione semplificato, dovendo lo Stato membro astenersi dal darvi esecuzione prima di una decisione definitiva della Commissione, salvo che gli aiuti in questione possano ritenersi rientranti nell’esenzione dall’obbligo di notifica previsto dagli artt. 3 e 26 del Regolamento n. 702/2014; ne consegue che, ove non si ravvisino i presupposti di tali speciali esenzioni, la legge deve essere disapplicata, rientrando nel potere-dovere del giudice nazionale conformarsi al diritto comunitario.
Cassazione civile sez. I, 25/05/2022, n.16843
Abbattimento sanitario: il cacciatore deve mostrare il capo abbattuto all’autorità di controllo?
Il cacciatore, anche in caso di abbattimento sanitario, deve mostrare il capo abbattuto all’autorità di controllo e compilare il modulo di rilievo, indicando la causa per la quale aveva abbattuto un capo non assegnato. Poiché il riconoscimento che si tratti di abbattimento sanitario deve avvenire attraverso un accertamento dell’autorità di controllo, nessun atto di disposizione dell’animale può essere effettuato da parte del cacciatore.
(Confermata la sanzione per la cacciatrice che, nel compilare il modulo di rientro, aveva indicato di aver proceduto all’abbattimento di un capo assegnato, riportando indicazioni non veritiere sull’età dell’animale e fornendo l’indicazione dell’orario non veritiera; inoltre all’atto di accesso degli agenti accertatori, la stessa aveva già scuoiato il capriolo. Anche qualora si fosse trattato di abbattimento sanitario, la ricorrente non aveva posto in essere gli adempimenti che regolano l’attività venatoria).
Cassazione civile sez. II, 14/04/2022, n.12198
Uccisione di animale senza necessità
In merito all’imputazione per il delitto p. e p. dall’art. 544-bis c.p., perché, senza necessità, il prevenuto, cagionava la morte di un esemplare di capriolo, per il quale alla data dl fatto risultava vietato l’abbattimento secondo il calendario venatorio regionale per la caccia di selezione, la necessità si riferisce esclusivamente alle situazioni che inducano all’uccisione dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale pericolo o danno non sia altrimenti evitabile.
Tribunale Udine, 18/10/2021, n.1723
Ordinanza di abbattimento di suini
Le sanzioni amministrative enucleate dall’art. 9 d.lg. n. 200/2010, che disciplina organicamente la materia dell’identificazione e registrazione dei suini, hanno carattere esclusivamente pecuniario, difettando categoricamente la previsione della sanzione, in via principale o anche solo accessoria, dell’abbattimento e/o della distruzione degli animali.
L’abbattimento dei suini comminata, nella specie, dall’ASP, in relazione alla mera ipotesi di inosservanza delle disposizioni inerenti l’identificazione dei capi di bestiame, non trova alcun aggancio specifico nelle norme euro-unitarie e nazionali in materia e viola i canoni di proporzionalità immanenti alla relativa cornice normativa, volti ad assicurare il necessario equilibrio tra gli obiettivi generali di tutela della salute e del mercato e gli interessi patrimoniali degli allevatori, sacrificabili in nome dei primi.
T.A.R. Reggio Calabria, (Calabria) sez. I, 07/05/2021, n.457
Scelta di abbattere i capi animali positivi all’IDT singola negli allevamenti senza ulteriori approfondimenti istruttori
La scelta di disporre l’abbattimento dei capi animali positivi all’IDT singola negli allevamenti non ufficialmente indenni — in cui vi sono state evidenze dell’infezione nell’ultimo triennio — senza ulteriori approfondimenti istruttori, si pone in linea con il principio di precauzione, quale elaborato dalla giurisprudenza in materia, secondo il quale ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione precoce, anticipatoria rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, di modo che la sussistenza di un pregiudizio, anche solo potenziale, all’igiene pubblica umana e/o animale giustifica l’adozione di misure, benché non siano tecnicamente o scientificamente consolidate, atte a prevenire o eliminare qualsiasi rischio .
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 07/01/2021, n.136
Abbattimento degli animali affetti da brucellosi
Ai sensi degli artt. 5 e 8 dell’ordinanza ministeriale 28 luglio 2015, l’indennizzo previsto dalla l. n. 615 del 1964 in corrispondenza dell’abbattimento di animali affetti da brucellosi non spetta nel caso di inottemperanza all’ordine di abbattimento e di conseguente abbattimento coattivo ad opera dell’autorità.
Da ciò si desume a contrariis che, nel caso in cui il proprietario, sia pure in ritardo, ottemperi all’ordine, ha titolo all’indennizzo; del resto, se il solo fatto che l’abbattimento non avvenga nel termine privasse il proprietario del diritto all’indennizzo, la previsione del citato art. 8 non avrebbe alcun significato, dato che l’indennizzo a maggior ragione non spetterebbe nel caso in cui l’abbattimento sia stato coattivo.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 05/12/2020, n.5836
Illegittimo abbattimento di bestiame
In seguito al ritenuto illegittimo abbattimento di alcuni capi di bestiame, disposto dal competente servizio veterinario dell’Azienda USL, il proprietario degli animali proponeva domanda di risarcimento danni. La convenuta si costituiva nominando difensore un determinato avvocato, appartenente al servizio interno dell’avvocatura della ASL, ed eleggendo domicilio ai fini del giudizio presso la sede del difensore.
Con la sentenza di primo grado il Tribunale adito accoglieva la domanda risarcitoria. Detta sentenza veniva notificata alla ASL, nella sua sede generale, senza indicare il nominativo del difensore dal quale era stata assistita in primo grado. In particolare, nella relazione di notificazione dell’atto di appello si dichiarava che la sentenza veniva notificata alla ASL soccombente, ma con domicilio presso la sua sede istituzionale e non presso il domicilio propriamente eletto dal suo difensore nel giudizio di prime cure.
La convenuta impugnava la sentenza di primo grado con atto notificato nel termine di cui all’art. 327 c.p.c. e la Corte di appello, con sentenza del febbraio 2018, dichiarava l’inammissibilità del gravame in quanto ritenuto tardivo. A sostegno della sua decisione, il giudice di secondo grado rilevava che poiché la notificazione della sentenza, così come effettuata, doveva ritenersi rituale, la convenuta appellante avrebbe dovuto impugnarla nel termine breve previsto dall’art. 325 c.p.c., il quale, non essendo stato rispettato, non poteva che determinare la tardività del gravame e, quindi, la sua inammissibilità.
L’appellante proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello sostenendo che le modalità con cui era avvenuta la notifica della sentenza di primo grado non fossero idonee a far decorrere il termine di trenta giorni per proporre l’appello, poiché l’unica notificazione atta a provocare gli effetti di cui all’art. 325 c.p.c. è quella effettuata «alla parte presso il procuratore costituito», mentre, nella specie, la sentenza era stata notificata direttamente alla ASL e non al suo procuratore ed era, altresì, priva dell’indicazione del nominativo dell’avvocato che l’aveva difesa dinanzi al Tribunale.
Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20866
Abbattimento di animali affetti da patologie: indennità per l’allevatore
Non decade dal diritto di ricevere l’indennità per abbattimento di animali affetti da brucellosi, prevista dalla L. 615/1964, L. n. 33/1968 e L. n. 34/1968 e successive modificazioni ed integrazioni, e l’indennità integrativa di cui all’art. 1 della L. reg. Sic. n.12/1989, l’allevatore che dimostri di aver adempiuto ai suoi obblighi comunicando con il mod. 4, come prescritto dalla legge, l’introduzione dei capi nel suo allevamento, mentre risulti l’inadempimento del veterinario ufficiale che aveva l’obbligo di eseguire gli esami sierologici su tutti i capi bovini presenti nell’allevamento, a prescindere da quanto risultante dal “registro di stalla” (non per responsabilità dell’allevatore tali capi di bestiame non erano stati registrati nel detto registro) e non sia peraltro emersa alcuna prova che i capi bovini introdotti non fossero isolati fisicamente dagli altri animali.
Tribunale Catania sez. I, 27/04/2020, n.1426
Il proprietario del bestiame affetto da brucellosi ha diritto all’indennità di abbattimento anche nel caso in cui il veterinario non abbia provveduto ad eseguire il prelievo ematico su tutti i capi presenti nell’allevamento.
Tribunale Catania sez. I, 27/04/2020, n.1426
Ordinanza di abbattimento di bestiame
Sono illegittime per violazione degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 362/1996 e, a monte, della Direttiva 1992/119/CE, nonché del principio di proporzionalità, le ordinanze di macellazione di tutti gli animali presenti in un azienda (cd. « stamping out ») senza la compresenza di entrambe le condizioni della accertata non conformità alle misure di biosicurezza e della conferma della malattia (vescicolare dei suini).
Nella specie, la misura adottata dall’amministrazione (abbattimento di tutti i capi riproduttori), pur se astrattamente idonea allo scopo sanitario perseguito, si rivela non strettamente necessaria per il suo perseguimento (nella misura in cui è stata ricondotta soltanto all’accertata carenza delle misure di biosicurezza) mentre il vantaggio per l’interesse pubblico non è proporzionato al sacrifico imposto al privato, potendo essere ottenuto con un sacrificio minore (optando, in luogo dello « stamping out », per l’applicazione di sanzione pecuniaria o, ricorrendone i presupposti, per la macellazione dei soli capi riproduttori sieropositivi e/o di tutti i capi all’ingrasso).
T.A.R. Reggio Calabria, (Calabria) sez. I, 05/08/2019, n.500
L’abbattimento e l’impossessamento di specie cacciabili
La contravvenzione prevista dagli artt. 21, comma 1, lett. i), e 30, comma 1, lett. i), l. 11 febbraio 1992, n. 157 – che punisce chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, natanti o aeromobili – non è configurabile nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto per lo spostamento nei luoghi di esercizio venatorio o per il recupero della preda, ma solo quando da tale mezzo è compiuto l’atto tipico dello sparo contro la selvaggina, che è agevolato dall’impiego del mezzo di trasporto, sia per l’appostamento, sia per il raggiungimento della preda anche in zone impervie, essendo invece irrilevante l’uccisione di animali, in quanto l’abbattimento e l’impossessamento di specie cacciabili non costituiscono elementi costitutivi della fattispecie.
Cassazione penale sez. III, 22/05/2019, n.44279
Indennità per abbattimento bestiame: giurisdizione ordinaria
In tema di indennità per abbattimento bestiame la posizione del privato richiedente la corresponsione dell’indennità, vertendosi in ipotesi di mancato finanziamento ai fini della sua erogazione, non è di interesse legittimo, ma di diritto soggettivo pieno. Nella specie si verte in ipotesi di finanziamento previsto direttamente da una disposizione di legge che ha attribuito alla P.A. soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione, già valutati in sede di liquidazione del contributo statale per l’abbattimento degli animali infetti, con conseguente insussistenza delle condizioni per attribuire la controversia alla cognizione del Giudice Amministrativo.
Corte appello Caltanissetta, 05/04/2019, n.238
Tutela degli animali al momento dell’abbattimento
L’esame della questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità dell’art. 4 §.4 del Regolamento (CE) n. 1099/2009 (tutela degli animali al momento dell’abbattimento), letto in combinato disposto con l’art. 2, lett. k) dello stesso regolamento, alla luce dell’art. 10 della Carta di Nizza e dell’art. 13 TFUE.
Corte giustizia UE grande sezione, 29/05/2018, n.426
Ordine di abbattimento di ovini e caprini infetti
Non invade la competenza attribuita al Sindaco dall’art. 32, l. 23 dicembre 1978 n. 833, il provvedimento con cui l’A sl dispone l’abbattimento di ovini e caprini infetti avvalendosi della previsione dell’ordinanza del Ministero della salute del 28 maggio 2015 che è stata emessa nell’esercizio del potere attribuito al Ministro della salute dall’art. 32, l. n. 833, cit. di adottare provvedimenti contingibili e urgenti in materia di polizia veterinaria; tale ordinanza introduce, infatti, deroghe alla normativa, anche primaria, che disciplina la competenza all’esercizio delle funzioni amministrative di polizia veterinaria.
T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 22/03/2018, n.160
Soggetti abilitati a realizzare il piano di abbattimento delle specie animali
Nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, l’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile, ai sensi dell’art. 4, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (nella specie, con riguardo a questione di costituzionalità relativa alla indicazione dei soggetti abilitati a realizzare il piano di abbattimento delle specie animali, è stato dichiarato inammissibile l’intervento della federazione italiana della caccia e di un privato con la qualifica di cacciatore).
Corte Costituzionale, 29/11/2018, n.217
Imbalsamazione e tassidermia di spoglie di specie animali protette
In tema di caccia, l’art. 30, comma secondo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo cui in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni comminate per l’abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del descritto trattamento, è disposizione di carattere generale che si applica a tutti i detentori di spoglie impagliate o imbalsamate di animali appartenenti a specie protette.
(In motivazione, la S.C. ha osservato che il principio trova conforto nell’art. 6, comma terzo, della legge n.157 del 1992, norma che per i tassidermisti, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette, prevede anche l’obbligo di segnalare alla autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette, pena la revoca dell’autorizzazione a svolgere l’attività).
Cassazione penale sez. III, 23/11/2016, n.6584
Abbattimento di animali: illegittimità dell’ordinanza
È illegittima e pertanto va annullata l’ordinanza – adottata ex art. 54, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000 – avente ad oggetto l’autorizzazione all’abbattimento di specifiche specie animali, per carenza motivazionale riguardo alla sussistenza dei necessari presupposti previsti per l’esercizio dei poteri extra ordinem, laddove il provvedimento non indichi quali siano gli effettivi pericoli per la salute pubblica attualmente e direttamente derivanti dalla presenza di tali specie di animali, nonché le ragioni per le quali a tali pericoli non possa essere fatto fronte mediante ricorso agli ordinari strumenti previsti dalla vigente normativa statale e regionale e dai correlati atti pianificatori assunti a livello regionale e provinciale, unitamente all’indicazione dei parimenti essenziali elementi, quali il numero di volpi e piccioni presenti nel territorio comunale mediante le relative operazioni di censimento), nonché il numero di questi animali che si ritiene eccessivo (con relativa documentazione probatoria) e che sarebbe, quindi, soggetto ad abbattimento.
T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. II, 18/01/2016, n.79
Norme di pubblica sicurezza e sanitarie
Nella Regione Lombardia, il quadro normativo di riferimento assegna alle Province la competenza in materia di elaborazione dei piani di contenimenti delle nutrie, con individuazione delle relative modalità e adozione delle determinazioni attuative; inoltre, le province, d’intesa con i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, con adeguato coordinamento e formazione di base dei partecipanti, autorizzano all’abbattimento diretto degli animali, avvalendosi dei metodi suindicati, la polizia municipale e provinciale, gli agenti venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i cacciatori e i proprietari o conduttori dei fondi agricoli in possesso, ove previsto dalla normativa vigente, di porto d’armi ad uso venatorio o ad uso sportivo.
T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. IV, 02/07/2015, n.1526
Giurisdizione ordinaria
Va impugnato dinanzi al giudice ordinario il provvedimento di rigetto della richiesta di indennizzo in materia di abbattimento animali, poiché tale indennizzo discende dall’applicazione di criteri certi ed obiettivi a fronte dei quali si ravvisano posizioni di diritto soggettivo (nella specie è stato ritenuto che l’anteriorità o meno della contestata malattia, ai fini del riconoscimento dell’invocato indennizzo, costituisce accertamento essenzialmente di fatto, di tal che la causa come tale afferisce alla giurisdizione del giudice ordinario).
T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 01/04/2015, n.306
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