A quale età un bambino può scegliere con quale genitore stare?
Come funziona il collocamento e l’affidamento del figlio: quale genitore prevale?
La scelta del genitore con cui vivere dopo la separazione o il divorzio è un tema delicato e complesso per molti figli. La legge italiana non stabilisce un’età precisa in cui un bambino può autonomamente decidere con chi stare ma è chiaro che le cose cambiano a seconda che questi sia maggiorenne o minorenne e, in quest’ultimo caso, se abbia più o meno di 12 anni. Cerchiamo di fare il punto della situazione e vediamo a quale età un bambino può scegliere con quale genitore stare. Come vedremo a breve, il giudice è tenuto a valutare la maturità del minore nel riferire le proprie preferenze e l’eventuale sussistenza di indizi che potrebbero far sospettare una manipolazione del suo volere. Ma procediamo con ordine.
Quando il giudice deve sentire il minore?
La legge dice che il giudice deve sentire sempre il minore con almeno 12 anni in tutte le cause che lo riguardano (quindi affidamento, collocazione, mantenimento). L’audizione del minore è quindi una fase essenziale e obbligatoria della procedura, in mancanza della quale la sentenza è nulla.
Tuttavia il giudice può disporre l’ascolto del minore anche quando il minore ha meno di 12 anni se lo ritiene capace di discernimento.
Che valore ha la volontà del minore?
La volontà del minore non è vincolante per il giudice che ben può decidere diversamente dalle indicazioni e preferenze date da quest’ultimo se lo ritiene nel suo interesse.
Il giudice, nell’aderire o meno alla richiesta del figlio e alla sua indicazione del genitore con cui stare deve determinare la capacità di discernimento del minorenne. Tuttavia, diversi fattori concorrono a determinare la sua capacità di discernimento. Li vedremo qui di seguito
Età
Il primo tra tutti i fattori che possono influire sulla capacità del minore di fornire un’indicazione genuina al giudice sul genitore con cui vivere è l’età ossia la fase di sviluppo. Si usa distinguere tra:
- infanzia (0-10 anni). In questa fase, il bambino ha un forte bisogno di entrambi i genitori e la scelta del collocamento dovrebbe basarsi sulle sue esigenze specifiche e sul legame con ciascun genitore. Proprio per via dell’attaccamento fisico del figlio alla madre, anche dettato dall’allattamento e dalla necessità di una maggiore presenza del genitore, è quasi sempre scontato il collocamento presso la donna;
- preadolescenza (11-14 anni). Il bambino inizia a sviluppare la propria autonomia e le sue preferenze. Il giudice potrebbe tener conto della sua opinione, ma la decisione finale rimane sempre al giudice;
- adolescenza (15-17 anni). L’adolescente ha una maggiore capacità di esprimere le proprie volontà. Il giudice considererà il suo parere in modo preponderante.
- maggiore età (18 anni in poi). Da questo momento il figlio è libero di scegliere con quale genitore stare, avendo la capacità d’agire. I genitori perdono l’affidamento perché cessa la potestà genitoriale.
Maturità
Oltre all’età, il giudice valuta la capacità di discernimento del bambino ossia la sua attitudine a:
- comprendere la situazione: deve essere in grado di cogliere le implicazioni della scelta;
- esprimere la propria volontà: deve saper comunicare chiaramente la sua preferenza;
- essere libero da influenze: la scelta non deve essere frutto di pressioni esterne o di timori.
Strumenti per l’ascolto del minore
Per valutare la capacità di discernimento, il giudice può utilizzare diversi strumenti:
- colloquio diretto e personale con il bambino: in un ambiente sicuro e neutro, il giudice ascolta le sue opinioni e i suoi vissuti. Il giudice può disporre che i genitori non assistano alla discussione o assistano dietro un vetro oscurato da un solo lato;
- consulenza psicologica: un esperto nominato dal giudice (il cosiddetto CTU ossia il consulente tecnico d’ufficio) può valutare la maturità e la capacità di discernimento del bambino redigendo una perizia;
- servizi sociali.
Come decide il giudice il collocamento del minore?
Il giudice, tenendo conto di tutti i fattori sopra elencati, decide:
- con quale genitore il bambino collocherà in via prevalente, ossia ove questi fisserà la dimora abituale;
- i tempi e modi in cui il bambino trascorrerà tempo con l’altro genitore (il cosiddetto diritto-dovere di visita);
- l’affidamento, ossia il potere decisionale, che di regola, come visto, è condiviso.
Modifiche successive
Le decisioni del giudice non sono definitive e possono essere modificate nel tempo, in base a:
- cambiamenti nelle circostanze: nuove esigenze del bambino o dei genitori.
- variazione della capacità di discernimento del bambino;
- comportamento dei genitori: se un genitore dovesse risultare non più adeguato a causa di ragioni sopravvenute (malattie, aumento del carico di lavoro, ecc.) o per violazioni dei provvedimenti del giudice (ad esempio ostacoli agli incontri dell’altro genitore) il giudice può cambiare il collocamento del figlio.
Domande frequenti
A quale età un bambino può scegliere con quale genitore stare?
Non esiste un’età precisa. Il giudice valuta caso per caso, considerando lo sviluppo, la capacità di discernimento e le preferenze del bambino.
Cosa succede se il bambino non vuole stare con nessuno dei due genitori?
Il giudice può disporre l’affidamento a un terzo, come un familiare o una comunità educativa.
È possibile modificare l’affidamento in un secondo momento?
Sì, se le circostanze cambiano o se il bambino dimostra una maggiore capacità di discernimento.
Conclusione
La scelta del genitore con cui vivere è un momento delicato per il bambino. La legge italiana tutela il suo diritto di essere ascoltato e di avere una voce in questa decisione, tenendo conto del suo superiore interesse.
È importante ricordare che ogni caso è diverso e necessita di una valutazione specifica da parte del giudice. Un avvocato esperto in diritto di famiglia può fornire supporto e consulenza per tutelare i diritti del bambino e trovare la soluzione migliore per il suo benessere.
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