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A cosa corrisponde il codice tributo 3850?

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(@carlos-arija-garcia)
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Chi deve utilizzare quella sequenza di numeri nel modello F24 e per pagare che cosa?

Quando si utilizza il modello F24 per versare imposte o tributi, è necessario indicare un codice che corrisponde alla tipologia di pagamento da effettuare. Le imprese possono trovarsi, ad esempio, a dover segnare il codice 3850: a cosa corrisponde il codice tributo 3850?

Queste quattro cifre indicano il diritto camerale che deve essere versato ogni anno dalle imprese iscritte nel Registro delle imprese della Camera di Commercio o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (il cosiddetto Rea).

Il codice tributo e la somma da pagare si inserisce nella sezione relativa a «Imu e altri tributi locali». L’importo viene calcolato in base al valore della produzione ai fini Irap realizzato nell’esercizio precedente e deve essere pagato entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Chi deve usare il codice tributo 3850?

Il codice tributo 3850, che corrisponde al diritto camerale, deve essere utilizzato dalle imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel Rea, Repertorio delle notizie economiche e amministrative.

Tra i soggetti che devono usare questo codice, quindi, ci sono:

  • le imprese individuali;
  • le società di persone e di capitali;
  • i consorzi;
  • gli imprenditori agricoli ed i coltivatori diretti;
  • le unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero;
  • i soggetti iscritti al Rea;
  • i Gruppi economici di interesse europeo (Geie);
  • le società tra avvocati.

Quanto si paga di diritto camerale con il codice tributo 3850?

Il diritto camerale, che va pagato riportando nel modello F24 il codice tributo 3850, può essere di due tipologie:

  • in misura fissa;
  • calcolati in base al valore del fatturato.

Diritto camerale in misura fissa

Il diritto camerale è pagato in misura fissa da:

  • impresa individuale iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese;
  • impresa individuale (imprenditore commerciale) iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese;
  • soggetto collettivo iscritto solo al Rea (fondazioni, associazioni, ecc.);
  • persona fisica iscritta al Rea (agenti e rappresentanti, mediatori, spedizionieri);
  • società semplice iscritta nella sezione speciale “società semplice” del Registro delle Imprese;
  • società semplice iscritta nella sezione speciale “società semplice” e “impresa agricola” del Registro delle imprese;
  • società tra avvocati;
  • impresa con sede principale all’estero che ha aperto unità locali o sedi secondarie in Italia.

L’importo da pagare è stabilito dal ministero delle Imprese e del Made in Italy (l’ex ministero per lo Sviluppo economico). Le misure fisse sono:

  • imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli): 44 euro per sede e 8,80 euro per unità;
  • imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria: 100 euro per sede e 20 euro per unità.

Le imprese che in via transitoria pagano in misura fissa:

  • società semplici non agricole: 100,00 euro per sede e 20 euro per unità;
  • società semplici agricole: 50 euro per sede e 10 euro per unità;
  • società tra avvocati previste dal D.lgs. N. 96/2001: 100 euro per sede e 20 euro per unità.
  • soggetti iscritti al Rea: 15 euro.

Imprese con sede principale all’estero: 55 euro per sede secondaria o per unità locale.

Questi importi tengono conto della riduzione del 50% prevista dalla legge.

Diritto camerale in base al fatturato

Sono tenuti a pagare il diritto camerale a seconda del fatturato, utilizzando il codice tributo 3850 sul modello F24:

  • società tra professionisti previste dalla L. 183/2011;
  • società in nome collettivo;
  • società in accomandita semplice;
  • società di capitali;
  • società cooperative;
  • società di mutuo soccorso;
  • consorzi con attività esterna;
  • enti economici pubblici e privati;
  • aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000;
  • gruppi europeo di interesse economico (Geie).

Le aliquote da applicare a seconda del fatturato sono le seguenti:

  • fino a 100.000 euro: 200 euro (importo fisso);
  • oltre 100.000 euro fino a 250.000: 0,015%;
  • oltre 250.000 euro fino a 500.000 euro: 0,013%;
  • oltre 500.000 euro fino a 1.000.000 euro: 0,010%;
  • oltre 1.000.000 euro fino a 10.000.000 euro: 0,009%;
  • oltre 10.000.000 euro fino a 35.000.000 euro: 0,005%;
  • oltre 35.000.000 euro fino a 50.000.000 euro: 0,003%;
  • oltre 50.000.000 euro: 0,001% (fino a un massimo di 40.000 euro.)

Il calcolo va fatto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al quinto decimale.

L’importo quantificato secondo il procedimento sopra descritto va ridotto del 50% e, successivamente, va considerata la quota di incremento destinata al finanziamento dei progetti strategici.

Per ciascuna unità locale/sede secondaria/ufficio di rappresentanza già iscritta al 1ˆ gennaio dell’anno di versamento, occorre sommare, all’importo determinato per la sede, un diritto pari al 20% di quanto dovuto per la stessa, fino ad un massimo di 100 euro (importo già aggiornato con la riduzione annuale prevista, pari al 50%, sul quale applicare l’aumento, se previsto, per la quota destinata al finanziamento di progetti strategici).

 
Pubblicato : 8 Novembre 2023 19:30