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A chi va l’affitto dopo la separazione?

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(@mariano-acquaviva)
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Come funziona l’assegnazione della casa coniugale? Chi deve pagare i canoni di locazione dopo la separazione?

La casa coniugale è quella in cui marito e moglie decidono di stabilire la propria residenza e di vivere insieme come una famiglia. L’immobile non deve essere necessariamente di proprietà: i coniugi possono decidere di convivere anche in un appartamento preso in locazione. È proprio in questa ipotesi che si pone il problema che fornisce il titolo all’articolo: a chi va l’affitto dopo la separazione?

La domanda riguarda le sorte della casa coniugale a seguito della fine della relazione, quando l’immobile non è di proprietà ma è occupato in virtù di regolare contratto di locazione. Mettiamo il caso che due novelli sposi vadano a vivere in affitto, con contratto intestato al marito. A seguito della separazione, il giudice decide che la casa debba essere assegnata alla moglie. In un’ipotesi del genere, a chi va l’affitto? La locazione passa alla moglie oppure continua a rimanere intestata al marito, il quale dovrà continuare a pagare i canoni anche se non ci vive?

Assegnazione della casa coniugale: come funziona?

L’assegnazione della casa familiare è disciplinata direttamente dalla legge [1], secondo cui il godimento dell’immobile è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Si tratta pertanto di un istituto volto alla tutela della prole, ancorché il destinatario dell’attribuzione sia un genitore.

Ciò significa che la casa verrà assegnata dal giudice al genitore che continuerà a viverci con i figli. Anche in caso di affido condiviso, infatti, la prole deve pur sempre fissare la residenza presso l’abitazione in cui continueranno a vivere con uno dei genitori (quasi sempre la madre).

Da tanto deriva anche un’altra importante conseguenza: nell’assegnazione della casa familiare il giudice può non tener conto della proprietà dell’immobile.

La conseguenza è che il genitore potrà continuare a vivere in casa anche se questa è di proprietà dell’altro coniuge o, addirittura, è di proprietà di terzi, come avviene appunto quando si vive in affitto o in comodato.

A chi va la casa in affitto dopo la separazione?

Da quanto appena detto deriva che, dopo la separazione, la casa in affitto viene assegnata al coniuge che continuerà a vivere al suo interno insieme alla prole, anche se non è l’intestatario del contratto.

Secondo la Corte di Cassazione [2], l’immobile adibito a casa familiare è assegnato al genitore collocatario dei figli minori, anche se non è proprietario dell’immobile né conduttore in virtù di rapporto di locazione.

Per di più, tanto vale anche se il genitore affidatario viva nell’immobile senza alcun tipo di contratto scritto, ad esempio in virtù di un comodato gratuito.

Ciò significa che, se la coppia viveva a casa dei genitori di uno di essi, il coniuge assegnatario potrà continuare a vivere dai suoceri insieme alla prole, non potendo essere mandato via solo perché il matrimonio è terminato.

Intestazione del contratto di affitto dopo la separazione

In caso di separazione tra due coniugi il contratto di affitto passa al coniuge assegnatario della casa, secondo quanto stabilito dal giudice al termine del relativo giudizio di separazione. È pertanto quest’ultimo che diventa conduttore della casa coniugale.

Il risultato è che il precedente rapporto tra padrone di casa e coniuge originariamente firmatario del contratto di locazione si estingue e non può tornare in vita neppure se il coniuge separato, nuovo conduttore, decide di abbandonare la casa locata.

Secondo la giurisprudenza [3], il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina una cessione del relativo contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario e, contemporaneamente, l’estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne era l’originario conduttore.

Tale estinzione si verifica anche nell’ipotesi in cui entrambi i coniugi abbiano inizialmente sottoscritto il contratto di locazione: in tal caso l’assegnatario del tetto succede anche nella quota ideale dell’altro coniuge (in pratica, da inquilino del 50% diventa inquilino del 100% dell’immobile).

Chi paga l’affitto dopo la separazione?

Chi paga l’affitto in caso di separazione? Il coniuge assegnatario dell’immobile oppure colui che ne era originariamente intestatario?

Sul punto non esiste una regola precisa. Di norma, chi rimane in casa provvede anche alle sue spese, con la conseguenza che, nell’ipotesi di immobile in affitto, a sostenere i canoni mensili dovrà essere l’assegnatario (in genere, la moglie).

Tuttavia, il giudice potrebbe tener conto del pagamento del fitto al fine di incrementare l’assegno di mantenimento in capo all’ex coniuge che, pur non vivendoci più, ha la disponibilità economica necessaria per poter aiutare l’altro a pagare il canone.

Secondo la legge, infatti, dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori. Ciò significa che:

  • se la casa assegnata è di proprietà, il giudice ne potrà tener conto per “alleggerire” il mantenimento a carico dell’altro coniuge;
  • se la casa assegnata è in affitto, allora l’altro coniuge potrebbe essere chiamato a contribuire al fitto, con l’obbligo di versare un mantenimento più cospicuo.

Insomma: se la casa assegnata è in affitto, il giudice può tenerne conto ai fini dell’incremento dell’assegno mensile di mantenimento.

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Pubblicato : 19 Dicembre 2022 16:45