A che età si può essere assunti?
Un minorenne può lavorare? Come viene regolato il lavoro minorile: età minima per firmare un contratto di lavoro.
Qual è l’età minima per lavorare in Italia? È possibile che un minore possa stipulare un contratto di lavoro? Queste domande spesso emergono quando si parla di accesso al mondo del lavoro, soprattutto per chi è ancora in età scolare. In un’epoca in cui il lavoro scarseggia sempre più ed è crollata la fiducia verso la capacità del sistema scolastico di agevolare l’occupazione, è chiaro chiedersi a che età si può essere assunti.
L’accesso al lavoro dei minori è regolato da precise normative che ne tutelano la salute, la formazione e l’istruzione. In questo articolo, cercheremo di fare chiarezza su questi temi, rispondendo alle domande più frequenti.
A che età si può lavorare in Italia?
In Italia, l’età minima per l’accesso al lavoro è di 16 anni (art. 2, c. 2, c.c. e art. 1, c. 622, L. 296/2006). Tuttavia, sono previste alcune eccezioni.
Innanzitutto gli adolescenti di 15 anni possono stipulare un contratto di apprendistato e, una volta compiuti 16 anni, essere regolarmente assunti.
Inoltre i minori che hanno meno di 15 anni oppure, pur avendo compiuto 15 anni, sono ancora soggetti all’obbligo scolastico, possono essere assunti nel settore dello spettacolo e svolgere di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario. In questi casi, è prevista l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro e l’esperimento di visite mediche – preventive e per iodiche – volte ad accertare l’idoneità del minore allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Infine, sono esclusi dalla disciplina in esame i minori addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti:
- servizi domestici prestati in ambito familiare;
- prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso nelle imprese a conduzione familiare.
Quali sono le condizioni per l’ammissione al lavoro dei minori?
L’accesso al lavoro per i minori è subordinato:
- al compimento dei 16 anni;
- all’assolvimento dell’obbligo scolastico (art. 3 L. 977/67; art. 1, c. 622, L. 296/2006).
Questo significa che i minori possono lavorare solo se hanno completato la loro istruzione obbligatoria.
Ipotizziamo il caso di Tizio che ha 16 anni. Tizio può iniziare a lavorare solo se ha effettuato il seguente percorso formativo:
- 5 anni di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni di età);
- 3 anni di scuola secondaria di primo grado (fino a 14 anni di età);
- 1 anno di liceo linguistico (fino a 15 anni di età);
- 1 anno di apprendistato.
Chi firma il contratto per un minore?
Poiché il minorenne non ha ancora la capacità di agire, è richiesto il consenso dei genitori che pertanto dovranno sottoscrivere un contratto.
Quali limiti sono previsti per il lavoro dei minori?
Per tutelare la salute e l’istruzione dei minori, la loro prestazione lavorativa è soggetta a limitazioni. Ad esempio, non possono svolgere lavori che li espongono ad agenti chimici, fisici e biologici o che sono considerati pericolosi (art. 6, legge 977/1967). Inoltre, non possono lavorare di notte, ad eccezione di alcune attività specifiche come quelle di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e dello spettacolo (artt. 15 e ss., legge 977/1967).
Cosa succede se un minore lavora senza avere le capacità?
Se un minore lavora senza possedere la capacità giuridica, cioè senza aver raggiunto l’età minima per l’accesso al lavoro (16 anni), il contratto di lavoro è considerato nullo. Tuttavia, il minore mantiene il diritto al pagamento per il lavoro svolto.
Prendiamo il caso di Marco, un adolescente di 15 anni che desidera lavorare durante l’estate per guadagnare un po’ di soldi. Marco può stipulare un contratto di apprendistato, purché rispetti l’obbligo scolastico. Non può però essere esposto a lavori considerati pericolosi e non può lavorare di notte. Se invece Marco lavorasse senza rispettare queste condizioni, il suo contratto di lavoro sarebbe nullo, ma avrebbe comunque diritto a ricevere il pagamento per il lavoro svolto.
Orario di lavoro e riposi per minorenni
Una volta appurato che i minorenni possono lavorare, vediamo qual è l’orario che devono rispettare.
La durata massima dell’orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
I quindicenni ancora soggetti all’obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale possono effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali.
Il periodo di riposo protetto è l’arco temporale di almeno 12 ore consecutive, comprendente l’intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7, quale che sia l’ammontare delle ore lavorate nell’arco delle 24 ore.
La prestazione lavorativa dei minori non può protrarsi senza interruzione per più di 4 ore e mezza. Dopo questo periodo di lavoro il minore ha diritto ad un riposo intermedio di almeno un’ora. Il contratto collettivo può ridurre a mezzora tale tempo.
Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno 2 giorni (possibilmente consecutivi) e comprendente la domenica.
Quanto deve essere pagato un lavoratore minorenne?
Il lavoratore minorenne ha diritto, a parità di lavoro, alla stessa retribuzione del lavoratore adulto, chiaramente tenendo conto delle competenze dallo stesso acquisite e dell’inquadramento per come disciplinato dal CCNL.
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